Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01556/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7169 del 2025, proposto da
DR PO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Brizi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Mangiapane, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo;
previo annullamento,
ove occorra e per quanto di ragione:
- del prospetto di liquidazione e del provvedimento di determina del trattamento di fine servizio n. 200200364338TF del 20.12.2022, pratica n. 2002202200378884, nella parte in cui non si attribuisce al ricorrente medesimo il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ed art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. CE AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 18 giugno 2025 veniva chiesto, con riferimento alla liquidazione del trattamento di fine servizio, l’accertamento del diritto dell’odierno ricorrente al beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6- bis , co. 2, del d.l. n. 387/1987, unitamente alla condanna dell’Ente previdenziale al ricalcolo del trattamento di fine servizio, comprensivo del ridetto beneficio di legge, e al conseguente pagamento delle somme maggiorate da esso derivanti, degli interessi legali e della rivalutazione fino al soddisfo.
A fondamento della domanda azionata in giudizio l’odierno ricorrente, già appartenuto ai ruoli della Polizia Penitenziaria, deduceva la sussistenza in proprio capo dei requisiti anagrafici e di servizio richiesti dalla sopra indicata disposizione normativa ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, e formulava, a supporto dell’invocato diritto, i motivi di ricorso appresso indicati: “ Illegittimità, erroneità e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 ”.
Con atto depositato in data 7 luglio 2025 si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene il Collegio - in linea, peraltro, con l’orientamento consolidato di questa Sezione - che l’accoglimento del ricorso dipenda dall’interpretazione dell’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, come modificato dall’articolo 21 della legge n. 232/1990, quale norma applicabile al caso di specie.
La prefata disposizione prevede al primo comma che il beneficio dei sei scatti spetta al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, nonché, secondo quanto disposto dal secondo comma, “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Ebbene, secondo un orientamento giurisprudenziale, condiviso tanto dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il beneficio dei sei scatti, ai fini peraltro dell’indennità di buonuscita, spetta anche a coloro che trovansi nelle condizioni di cui al secondo comma della norma anzidetta, senza che rilevi, differentemente da quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, il termine entro il quale è stata prodotta la domanda di collocamento in quiescenza giacché al ridetto termine non può in ogni caso essere attribuita natura decadenziale.
In tal senso è stato da ultimo affermato dal Consiglio di Stato che “ il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza. Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull’attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell’attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151). Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231) ” (Cons. St., sez. II, sent. n. 2831/2023).
Né può giungersi a diverse conclusioni in ragione del disposto di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 165/1997 (rubricato “ Maggiorazione della base pensionabile ”), poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’Ente previdenziale e secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa Sezione, la ridetta norma non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6- bis del d. l. n. 387/1987, applicandosi ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettura della disposizione (“ sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile …) e dal riferimento all’art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 (riguardante appunto l’importo della pensione).
Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto al riconoscimento del beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto in possesso di entrambi i requisiti anagrafici e di servizio richiesti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 472/1987.
Quanto precede vale, infatti, anche per il personale già appartenuto al Corpo della Polizia Penitenziaria, facendo la norma riferimento al personale della Polizia di Stato nonché al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.
Con riferimento alle previsioni normative sopra indicate e con precipuo riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di parte resistente, il Collegio ritiene di non condividerla in ragione del fatto che non risulta irrazionale l’attribuzione del beneficio in argomento a coloro che, in ogni caso, possiedono il duplice requisito di anzianità anagrafica e di servizio di cui al secondo comma dell’art. 6- bis tanto più che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato il principio per cui rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988).
In linea con l’orientamento di questa Sezione ( ex multis sent. n. 8609/2023) deve essere, invece, accolta l’eccezione relativa al divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, formulata dalla difesa di parte resistente, essendo il ridetto cumulo escluso ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, c. 36, della legge n. 724/1994 (in tal senso anche Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Alla luce delle sopra illustrate motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato, dovendo l’I.N.P.S. conseguentemente provvedere, a favore dell’odierno ricorrente, alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali nonché alla corresponsione delle somme maggiorate, così determinate, comprensive degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alle spese di lite, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SA, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
CE AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AI | IC SA |
IL SEGRETARIO