Sentenza 13 gennaio 2017
Massime • 1
L'esecuzione di una misura cautelare avente ad oggetto una pluralità di reati ha carattere unitario, per cui non è consentito, dopo la condanna di primo grado, operare l'assorbimento della frazione di pena inflitta per il reato di associazione mafiosa nel periodo già sofferto in custodia cautelare e ritenere, in tal modo, superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato anzidetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2017, n. 35107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35107 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2017 |
Testo completo
35107-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente SENTENZĄ - Consigliere 113/2017 - N. Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO SIANI - Consigliere - N. 36693/2016 - Rel. Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IO N. IL 01/05/1985 avverso l'ordinanza n. 254/2016 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 03/05/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Mario Pinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Gabriele Gennaccari, in sostituzione dell'avv. Rocco LU VA, difensore di LL AB, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 maggio 2016, il Tribunale di Lecce, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da LL AB avverso il provvedimento in data 30 marzo 2016, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva rigettato una sua istanza tendente ad ottenere la sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere alla quale si trova sottoposto. La misura era stata adottata perché erano stati ritenuti a carico del LL gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari in ordine ai reati di associazione mafiosa e di estorsione aggravata descritti in atti.
2. L'avv. LU VA, difensore del LL, ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato il 30 maggio 2016, in cui richiama l'art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In sede di cognizione, il LL è stato condannato con sentenza in data 11 dicembre 2015 alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di associazione mafiosa e delle estorsioni di cui ai capi «B» e «P». In relazione a quest'ultimo reato, è stata esclusa l'aggravante che era stata contestata ex art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modifiche, dalla legge n. 203 del 1991; tale aggravante è stata ritenuta assorbita in quella di cui all'art. 628, terzo comma n. 3, cod. pen. Riconosciuta la continuazione e stimata più grave l'estorsione aggravata di cui al capo «B», per l'associazione mafiosa è stato fissato l'aumento di pena di mesi sei di reclusione. Dato che il LL è sottoposto alla custodia cautelare da oltre un anno e dieci mesi, il Tribunale dell'appello cautelare, invece di richiamare erroneamente i principi fissati per l'ipotesi di perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., avrebbe dovuto ritenere che la pena di mesi sei per il reato di associazione mafiosa era già assorbita nel periodo sofferto in custodia 2 cautelare e che, quindi, la presunzione assoluta di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista per l'associazione mafiosa dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non fosse più operante. Il Tribunale dell'appello cautelare, quindi, avrebbe dovuto stabilire se per i residui capi di imputazione sussistevano ancora esigenze così preganti da giustificare il diniego degli arresti domiciliari anche mediante le modalità di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., cioè con l'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico, invece non si è pronunciato sul tema. In ogni caso, anche se si ritenga che i delitti di estorsione contestati rientrino fra quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., vi sono numerosi elementi da cui emerge l'attenuazione delle esigenze cautelari, come il decorso del tempo dalla consumazione dei reati, il periodo trascorso in custodia cautelare, l'incensuratezza dell'imputato. Anche alla luce delle modifiche introdotte al codice di rito dalla legge n. 47 del 2015, non è più sufficiente, per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione nel reato, ipotizzare che l'imputato, se si presentasse l'occasione, continuerà a delinquere, ma occorre anche la certezza o l'elevata probabilità che tale occasione si presenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorrente sostiene che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, ricollegabile al reato contestatogli di associazione mafiosa, non sarebbe più operante nel caso in esame, perché la pena di mesi sei, inflitta per detto reato con sentenza non ancora divenuta irrevocabile (in aumento perché il reato è stato ritenuto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso rispetto alla più grave estorsione aggravata di cui al capo «B») sarebbe stata ormai espiata nel periodo di custodia cautelare già sofferto. L'assunto, però, non è condivisibile, perché presuppone una inammissibile estensione, alla materia delle misure cautelari, di regole proprie della ben diversa materia dell'esecuzione, ispirata a principi coerenti con gli scopi cui tendono l'inflizione e l'esecuzione della pena. Invero, in materia di esecuzione, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, qualora sia in corso l'esecuzione di più sanzioni detentive inflitte in riferimento a distinti reati, in virtù di cumulo giuridico, debba procedersi a scioglimento di quest'ultimo se da ciò possano derivare effetti favorevoli al condannato, e che quindi, nell'individuazione, fra le plurime 3 Trasmessa copla ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 17 LUG. 2017 Roma, li inflitte, della sanzione alla quale va riferita la porzione di pena già sofferta, debba darsi la preferenza a quella sanzione dalla cui espiazione possano derivare conseguenze più favorevoli per il condannato. Il principio garantisce che la finalità di favorire il condannato, sottesa all'istituto del cumulo delle plurime pene inflitte, non produca invece effetti contrari all'interesse del condannato, come sarebbe se si consentisse che le conseguenze di carattere maggiormente afflittivo, ricollegate dall'ordinamento ad una tra le plurime sanzioni inflitte, potessero comunicarsi, per il tramite dell'unificazione prodotta dal cumulo giuridico, a sanzioni che invece non sono, in sé stesse, capaci di determinare quelle conseguenze. A funzioni ben diverse, rispetto all'esecuzione della pena, sono destinate le misure previste nel libro quarto del codice di rito, come rivelato, prima che dalla loro disciplina, già dall'aggettivo «cautelari» che concorre a denominarle normativamente. Proprio in considerazione delle finalità che sono perseguite con tali misure, la sottoposizione ad esse ha carattere unitario anche qualora esse siano state adottate in relazione a un quadro indiziario riferibile a una pluralità di reati, e non è possibile ipotizzare la scissione dell'unico lasso temporale di esplicazione di una misura in singoli segmenti correlati a determinati reati.
2. In conclusione, il ricorso muove da una premessa infondata e, quindi, deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co.
1-ter, disp. att. c.p.p. DEPOSITATA IN CANCELLERIA Così deciso in Roma, 13 gennaio 2017. JILIL PRESIDEN 17 LUG 2017 TE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Lig Fat Stefania FAJELLA