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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 124 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. BASILE VINCENZO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. DEL GATTO ANTONIO e l'avv. CP_1 P.IVA_1
GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Assegno - pensione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
, con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha Parte_1
contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per
Pagina 1 di 3 a.t.p., chiedendo l'accertamento in capo a sé dell'invalidità nella misura superiore al 74% con diritto alla corresponsione dei ratei relativi all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della L. 30.03.1971 n.
118 ed art. 9 D. Lg. 23.11.1988 n. 509.
L' ha eccepito la genericità delle contestazioni svolte dalla CP_1
ricorrente alla c.t.u. resa nella fase precedente ed ha comunque chiesto il rigetto nel merito del ricorso.
La domanda relativa al diritto è inammissibile perché anche la presente fase del procedimento, secondo la giurisprudenza di legittimità (C.
17787/2020) ha ad oggetto esclusivamente il presupposto sanitario della prestazione assistenziale.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dall' è infondata. Infatti, la CP_1
ricorrente, conformemente al disposto di cui all'art. 445 bis, co. 6, c.p.c., ha sollevato specifiche contestazioni all'esito dell'indagine peritale svolta dal consulente dell'ufficio nominato nella fase di a.t.p. Invero, ella ha puntualmente contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario, lamentando la mancata considerazione, da parte del c.t.u., della documentazione prodotta nonché l'errata valutazione del complessivo quadro clinico nella sua effettiva e grave entità.
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha accertato che la ricorrente è affetta da invalidità pari al 67%. La ricorrente non ha contestato tali conclusioni, limitandosi a dichiarare di non prestarvi acquiescenza, e l' non ha svolto alcuna difesa successiva. CP_1
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese vanno dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. resa in seno al ricorso. Per lo stesso motivo le spese di CTU restano a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Pagina 2 di 3 Il Tribunale rigetta il ricorso, dichiara le spese irripetibili e pone le spese di CTU a carico dell . CP_1
16/07/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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