CASS
Sentenza 4 marzo 2022
Sentenza 4 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/03/2022, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO IG nato a [...]( MOLDAVIA) il 08/06/1985 OM AV nato il [...] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Penale Sent. Sez. 4 Num. 7851 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 23/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste, in data 7 gennaio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato, in data 6 aprile 2017, TO GO e TO IS (oltre a UZ Marin) in relazione al delitto loro ascritto ex artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod.pen., contestato come commesso in Sacile, tra il 9 e il 10 luglio 2014. Ai suddetti imputati é contestato di avere sottratto la somma di 2.500,00 euro dalla sala giochi di proprietà della società Ellebi Service S.r.l.; in particolare, il giorno 9 luglio 2014, mentre l'TO attendeva il TO e il UZ in un bar attiguo, questi ultimi si introducevano nella sala giochi e, mentre il UZ distraeva la cassiera, il TO si recava in una seconda sala ove vi erano gli apparecchi da gioco e il cambiamonete;
individuava i sensori del sistema di allarme e li neutralizzava coprendoli con del nastro adesivo. Nella notte del 10 luglio, l'TO (unitamente ad altri personaggi, tra cui tale CI RU) forzava la porta del locale e poi l'apparecchio cambiamonete, impossessandosi così della somma anzidetta. Nel replicare all'appello interposto dall'TO, la Corte di merito ha valorizzato la presenza DEautovettura BMW 520 in uso all'TO (e di proprietà della madre) fuori del locale il giorno prima DEazione furtiva (allorché, cioé, gli imputati UZ e TO, da lui accompagnati, avrebbero visionato il locale stesso); l'TO veniva poi visto entrare nel locale essendo stato ripreso dal circuito di videosorveglianza;
in base all'aggancio delle celle telefoniche, l'utenza DETO veniva inoltre rilevata in prossimità del luogo del furto sia in occasione DEaccesso al locale del giorno 9, sia in occasione DEazione furtiva propriamente detta. E' stato poi accertato il mendacio DETO nel negare di conoscere i complici, sulla base delle telefonate da lui effettuate al TO, ed anche in base agli accertati contatti telefonici e personali con il CI RU. Quanto al TO, risultano i contatti telefonici con l'TO e anche con il UZ, relativi alle indagini in corso;
risulta altresì l'individuazione dello stesso, grazie al sistema di videosorveglianza, nell'atto di manomettere il sistema di allarme. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia l'TO che il TO. 3. Il ricorso DETO consta di quattro motivi. 3.1. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento DEimputato in relazione agli elementi posti a base della conferma della condanna, la cui valenza é, al più, meramente indiziaria ed in ordine ai quali la Corte di merito non fa altro che esaminarli atomisticamente ma 2 senza argomentare circa l'impossibilità di una diversa interpretazione degli stessi, tale da pervenire all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 3.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, ancora in relazione alla violazione della regola DEoltre ogni ragionevole dubbio, che viene illustrata alla luce di richiami giurisprudenziali e di cui si evidenzia il precipitato in base al quale la mancanza anche di uno solo dei criteri (gravità, precisione e concordanza), che devono coesistere per far assurgere gli indizi al rango di prova, implica che gli stessi non possono consentire l'affermazione di responsabilità. 3.3. Con il terzo motivo si censura la violazione degli articoli 192 e 530 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari: richiamando il giudizio bifasico (analitico e di sintesi) che deve ispirare il processo indiziario, il ricorrente afferma che nella specie si é proceduto a una valutazione meramente parcellizzata delle emergenze indiziarie, che degradano a mere congetture e non possono sostenere la condanna DEimputato. 3.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che in primo grado era stato argomentato - fra l'altro - in base alla presunta (e mai addebitata) frequentazione, da parte DETO, di sale siot in comuni vicini a Conegliano;
a fronte delle censure difensive sul punto, la Corte territoriale si é limitata a giustificare le statuizioni quoad poenam con l'intensità del dolo e con modalità commissive che evidenzierebbero un elevato grado di preordinazione ed organizzazione DEazione criminosa, così bypassando le censure di nullità. 4. Il ricorso del TO consta di tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al fatto che, in definitiva, la responsabilità del TO é stata ravvisata essenzialmente in base ai rapporti tra lo stesso e gli altri presunti autori del furto (peraltro non comprovati), piuttosto che in base a una specifica verifica del suo ruolo nella vicenda: la Corte di merito ha, a tal fine, valorizzato conversazioni intercettate dal contenuto ambivalente e facendo acritico richiamo per relationem alla posizione DETO, senza tenere alcun conto della particolare posizione del TO e DEatto d'appello da lui proposto. Non vi é certezza - a fronte di quanto contestato al riguardo nell'atto d'appello - DEidentità del TO nelle conversazioni, né della partecipazione al furto DETO (ciò che indubbiamente comporta la rilettura del contenuto delle intercettazioni anche con riguardo al TO). Più in generale, il significato delle conversazioni intercettate, che la Corte di merito ha voluto ricollegare alle indagini in corso per il delitto contestato, appare oscuro e inidoneo a supportare l'affermazione di responsabilità del TO e il suo coinvolgimento nella specifica vicenda criminosa. In proposito il deducente 3 evidenzia come la Corte di merito, nell'esaminare le predette conversazioni, non affronti la questione di un'eventuale ricostruzione alternativa della vicenda;
e richiama anche il contenuto dei brogliacci riassuntivi delle telefonate, traendone la conclusione che si tratta di comunicazioni prive di rilievo probatorio ai fini che qui interessano. Prosegue l'esponente contestando anche il riconoscimento del TO, nelle immagini estrapolate dai sistemi di videoripresa, nel soggetto che disattiva il sistema di allarme del locale. A fronte di ciò, e del mancato reperimento del nastro adesivo nella perquisizione domiciliare a casa del ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto "irrilevante" tale evenienza, con motivazione che il ricorrente censura in quanto non aderente agli argomenti evidenziati nell'atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo di doglianza si contesta nuovamente vizio di motivazione con riguardo a quanto argomentato dall'odierno ricorrente nell'atto di appello a proposito della sussistenza del giudicato cautelare formatosi a seguito del rigetto, da parte del G.i.p. di Pordenone, della richiesta di misura custodiale a carico degli imputati, con ordinanza non impugnata da alcuno, ed a fronte del fatto che alcuna ulteriore attività investigativa é stata successivamente espletata;
pertanto, se é vero che il "giudicato cautelare" attiene a questioni afferenti alla fase della cautela, purtuttavia rispetto a tale fase non vi é stata alcuna ulteriore acquisizione di elementi, con il risultato che il quadro istruttorio é rimasto identico anche nel successivo giudizio di cognizione. Tali censure, proposte con l'atto di appello, sono state ignorate dalla Corte di merito. 4.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata, sulla base di precedenti aspecifici e risalenti e in una situazione simile a quella dei coimputati CI e UZ, che hanno invece ottenuto le attenuanti generiche ed anche la sospensione condizionale della pena. Su tali obiezioni, contenute anch'esse nell'atto di appello, la Corte di merito ha, di fatto, completamente omesso di motivare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi risultano inammissibili, in quanto manifestamente infondati. 2. Iniziando dal ricorso DETO, ed in specie dai primi tre motivi dallo stesso articolati (tutti volti a denunciare vizio di motivazione DEordinanza essenzialmente sotto il profilo della valutazione della convergenza indiziaria, che il ricorrente reputa carente), é di tutta evidenza che il coacervo di elementi indizianti sulla posizione DETO implica una valutazione congiunta della 4 convergenza di tali elementi in stretta aderenza sia alle emergenze investigative in sé considerate, sia al significato di esse in relazione alle indagini in corso. Ed invero, sono stati accuratamente illustrati dalla Corte triestina gli elementi (la presenza presso il locale, il giorno 9 luglio, DEautovettura BMW 520, di cui é riportato il numero di targa, di proprietà della madre DETO ma che é risultata da lui condotta;
l'aggancio delle celle telefoniche DEutenza DETO nella zona del locale) dai quali é stata ricavata la presenza DETO presso il locale, sia nel giorno della disattivazione del sistema di allarme, sia la notte del furto;
tali elementi sono stati poi collegati con le conversazioni intrattenute dallo stesso TO con i correi in concomitanza con le investigazioni, di cui viene fornita una lettura affatto ragionevole circa il riferimento alla vicenda criminosa e alle indagini in corso, e che rivelano fra l'altro il mendacio DETO nel negare i suoi rapporti di conoscenza con i coimputati. 2.1. In tal senso sono totalmente destituite di fondamento le censure del ricorrente a proposito della regola di giudizio seguìta dai giudici DEappello a fronte di un coacervo di elementi indiziari di sicura gravità, precisione e concordanza e di ampia affidabilità ricostruttiva nell'affermazione di penale responsabilità degli imputati - e, nella specie, DETO -. Non può, in specie, ravvisarsi nel percorso argomentativo censurato alcun approccio meramente atomistico o parcellizzato, atteso che, nell'enunciazione dei molteplici elementi indizianti, é trasparente la convergenza di essi nel senso della responsabilità del ricorrente. Peraltro, si ricorda che il giudizio bifasico (riferito cioé, dapprima, all'esame di ciascun indizio, e poi all'esame congiunto e complessivo degli stessi) non postula necessariamente l'acquisizione di elementi di certezza univoca ed assoluta nell'analisi di tutti i singoli elementi indiziari, isolatamente considerati: ove si procedesse in tal senso, si finirebbe per privilegiare anche i minimi scostamenti del singolo indizio dal parametro di certezza e per disarticolare, conseguentemente, l'intero ragionamento probatorio su tali fragili basi, ciò che contraddirebbe il principio della valutazione non parcellizzata e atomistica del coacervo indiziario e darebbe inammissibilmente spazio, nello scrutinio di legittimità, a qualsivoglia ricostruzione alternativa, benché poggiante su basi ipotetiche e su censure riferite ad aspetti non dirimenti o addirittura marginali;
in sostanza, non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma é solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica DEimpianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; e 5 vds. la già citata Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227). 2.2. Quanto alla presunta violazione del principio DEoltre ogni ragionevole dubbio, si rammenta che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi DEart. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., é necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioé desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237); all'evidenza non é dato rilevare un simile approccio nella prospettazione del ricorrente, che si limita a generiche denunce di carenza argomentativa, senza però ancorarle a specifici elementi idonei a scardinare o inficiare il percorso motivazionale della sentenza impugnata. 2.3. E', infine, del tutto generico e manifestamente infondato il quarto motivo in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, peraltro largamente inferiore alla media edittale del reato contestato ed argomentata, in modo pertinente, sulla base DEintrinseca gravità del disvalore del fatto, delle modalità commissive (sintomatiche di alti livelli organizzativi) e DEintensità del dolo. Il riferimento del giudice di primo grado ad aspetti riguardanti le presunte abitudini di vita DETO, che la Corte di merito non ha peraltro replicato, non costituisce elemento lesivo DEesercizio del diritto di difesa, di cui non risulta alcuna menomazione. Si rammenta, peraltro, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, é sufficiente che dia conto DEimpiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 3. Quanto al ricorso del TO, anch'esso inammissibile, valgono per i primi due motivi considerazioni in larga parte analoghe per ciò che attiene la valutazione del coacervo indiziario e della sua gravità, precisione e concordanza. In particolare, 6 per quanto riguarda gli elementi che si concentrano sulla persona del TO, le deduzioni del ricorrente si appuntano essenzialmente su una confutazione dei significato delle intercettazioni e del riconoscimento del ricorrente nelle immagini del sistema di videosorveglianza - elementi rispetto ai quali il deducente fornisce una mera prospettazione avversativa - e sul fatto che le lagnanze sviluppate al riguardo nell'atto di appello non sarebbero state valutate dalla Corte di merito. 3.1. In proposito va, in primo luogo, rilevato che la lettura delle conversazioni intercettate da parte della Corte triestina appare tutt'altro che illogica, e si innesta in modo pertinente ed adeguato in una serie indiziarla di sicura convergenza sulla persona del TO quale concorrente del reato, con un ruolo bel delineato;
e va al riguardo ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si é osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le 7 doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEattendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). 3.2. Esula, pertanto, dai compiti della Corte di Cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione é, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, in aggiunta alle già richiamate sentenze anche a Sezioni Unite, si vedano Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 3.3. Per quanto poi concerne l'interpretazione delle conversazioni intercettate, é appena il caso di ricordare che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'AN e altri, Rv. 268389). 3.4. Per quanto riguarda, più in generale, la mancata risposta alle generiche censure articolate nell'atto d'appello da parte della Corte di merito, che il ricorrente oggi lamenta, essa attiene nell'insieme a questioni valutative di marginale rilevanza (volte per lo più a confutare il peso degli elementi investigativi raccolti), a fronte della preponderanza di risultati d'indagine militanti per la sicura compartecipazione del TO alla condotta criminosa, adeguatamente illustrati dalla Corte di merito. Si rammenta al riguardo che é inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che non abbia preso in considerazione un motivo di doglianza inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). 3.5. E', infine, manifestamente infondata la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio: é inconferente l'assimilazione del TO ad altri coimputati (il 8 UZ, peraltro, risultava formalmente incensurato) a fronte della considerazione, adeguatamente svolta dai giudici DEappello, in base alla quale il ricorrente ha comunque una biografia penale all'esito della quale non risulta aver fatto tesoro dei preg ressi benefici a lui riconosciuti;
per il resto, il percorso argomentativo della sentenza impugnata é costruito in termini complessivamente analoghi a quello già visto per l'TO, riferibili a plurimi elementi riconducibili ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.: di tal che, anche a tale proposito, valgono le considerazioni svolte a proposito di quest'ultimo circa la sicura tenuta motivazionale sul punto della decisione oggetto di ricorso. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Penale Sent. Sez. 4 Num. 7851 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 23/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Trieste, in data 7 gennaio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pordenone, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato, in data 6 aprile 2017, TO GO e TO IS (oltre a UZ Marin) in relazione al delitto loro ascritto ex artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5, 61 n. 5 cod.pen., contestato come commesso in Sacile, tra il 9 e il 10 luglio 2014. Ai suddetti imputati é contestato di avere sottratto la somma di 2.500,00 euro dalla sala giochi di proprietà della società Ellebi Service S.r.l.; in particolare, il giorno 9 luglio 2014, mentre l'TO attendeva il TO e il UZ in un bar attiguo, questi ultimi si introducevano nella sala giochi e, mentre il UZ distraeva la cassiera, il TO si recava in una seconda sala ove vi erano gli apparecchi da gioco e il cambiamonete;
individuava i sensori del sistema di allarme e li neutralizzava coprendoli con del nastro adesivo. Nella notte del 10 luglio, l'TO (unitamente ad altri personaggi, tra cui tale CI RU) forzava la porta del locale e poi l'apparecchio cambiamonete, impossessandosi così della somma anzidetta. Nel replicare all'appello interposto dall'TO, la Corte di merito ha valorizzato la presenza DEautovettura BMW 520 in uso all'TO (e di proprietà della madre) fuori del locale il giorno prima DEazione furtiva (allorché, cioé, gli imputati UZ e TO, da lui accompagnati, avrebbero visionato il locale stesso); l'TO veniva poi visto entrare nel locale essendo stato ripreso dal circuito di videosorveglianza;
in base all'aggancio delle celle telefoniche, l'utenza DETO veniva inoltre rilevata in prossimità del luogo del furto sia in occasione DEaccesso al locale del giorno 9, sia in occasione DEazione furtiva propriamente detta. E' stato poi accertato il mendacio DETO nel negare di conoscere i complici, sulla base delle telefonate da lui effettuate al TO, ed anche in base agli accertati contatti telefonici e personali con il CI RU. Quanto al TO, risultano i contatti telefonici con l'TO e anche con il UZ, relativi alle indagini in corso;
risulta altresì l'individuazione dello stesso, grazie al sistema di videosorveglianza, nell'atto di manomettere il sistema di allarme. 2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia l'TO che il TO. 3. Il ricorso DETO consta di quattro motivi. 3.1. Con il primo si denuncia vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento DEimputato in relazione agli elementi posti a base della conferma della condanna, la cui valenza é, al più, meramente indiziaria ed in ordine ai quali la Corte di merito non fa altro che esaminarli atomisticamente ma 2 senza argomentare circa l'impossibilità di una diversa interpretazione degli stessi, tale da pervenire all'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 3.2. Con il secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione, ancora in relazione alla violazione della regola DEoltre ogni ragionevole dubbio, che viene illustrata alla luce di richiami giurisprudenziali e di cui si evidenzia il precipitato in base al quale la mancanza anche di uno solo dei criteri (gravità, precisione e concordanza), che devono coesistere per far assurgere gli indizi al rango di prova, implica che gli stessi non possono consentire l'affermazione di responsabilità. 3.3. Con il terzo motivo si censura la violazione degli articoli 192 e 530 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari: richiamando il giudizio bifasico (analitico e di sintesi) che deve ispirare il processo indiziario, il ricorrente afferma che nella specie si é proceduto a una valutazione meramente parcellizzata delle emergenze indiziarie, che degradano a mere congetture e non possono sostenere la condanna DEimputato. 3.4. Con il quarto motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che in primo grado era stato argomentato - fra l'altro - in base alla presunta (e mai addebitata) frequentazione, da parte DETO, di sale siot in comuni vicini a Conegliano;
a fronte delle censure difensive sul punto, la Corte territoriale si é limitata a giustificare le statuizioni quoad poenam con l'intensità del dolo e con modalità commissive che evidenzierebbero un elevato grado di preordinazione ed organizzazione DEazione criminosa, così bypassando le censure di nullità. 4. Il ricorso del TO consta di tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riguardo al fatto che, in definitiva, la responsabilità del TO é stata ravvisata essenzialmente in base ai rapporti tra lo stesso e gli altri presunti autori del furto (peraltro non comprovati), piuttosto che in base a una specifica verifica del suo ruolo nella vicenda: la Corte di merito ha, a tal fine, valorizzato conversazioni intercettate dal contenuto ambivalente e facendo acritico richiamo per relationem alla posizione DETO, senza tenere alcun conto della particolare posizione del TO e DEatto d'appello da lui proposto. Non vi é certezza - a fronte di quanto contestato al riguardo nell'atto d'appello - DEidentità del TO nelle conversazioni, né della partecipazione al furto DETO (ciò che indubbiamente comporta la rilettura del contenuto delle intercettazioni anche con riguardo al TO). Più in generale, il significato delle conversazioni intercettate, che la Corte di merito ha voluto ricollegare alle indagini in corso per il delitto contestato, appare oscuro e inidoneo a supportare l'affermazione di responsabilità del TO e il suo coinvolgimento nella specifica vicenda criminosa. In proposito il deducente 3 evidenzia come la Corte di merito, nell'esaminare le predette conversazioni, non affronti la questione di un'eventuale ricostruzione alternativa della vicenda;
e richiama anche il contenuto dei brogliacci riassuntivi delle telefonate, traendone la conclusione che si tratta di comunicazioni prive di rilievo probatorio ai fini che qui interessano. Prosegue l'esponente contestando anche il riconoscimento del TO, nelle immagini estrapolate dai sistemi di videoripresa, nel soggetto che disattiva il sistema di allarme del locale. A fronte di ciò, e del mancato reperimento del nastro adesivo nella perquisizione domiciliare a casa del ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto "irrilevante" tale evenienza, con motivazione che il ricorrente censura in quanto non aderente agli argomenti evidenziati nell'atto di appello. 4.2. Con il secondo motivo di doglianza si contesta nuovamente vizio di motivazione con riguardo a quanto argomentato dall'odierno ricorrente nell'atto di appello a proposito della sussistenza del giudicato cautelare formatosi a seguito del rigetto, da parte del G.i.p. di Pordenone, della richiesta di misura custodiale a carico degli imputati, con ordinanza non impugnata da alcuno, ed a fronte del fatto che alcuna ulteriore attività investigativa é stata successivamente espletata;
pertanto, se é vero che il "giudicato cautelare" attiene a questioni afferenti alla fase della cautela, purtuttavia rispetto a tale fase non vi é stata alcuna ulteriore acquisizione di elementi, con il risultato che il quadro istruttorio é rimasto identico anche nel successivo giudizio di cognizione. Tali censure, proposte con l'atto di appello, sono state ignorate dalla Corte di merito. 4.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva contestata, sulla base di precedenti aspecifici e risalenti e in una situazione simile a quella dei coimputati CI e UZ, che hanno invece ottenuto le attenuanti generiche ed anche la sospensione condizionale della pena. Su tali obiezioni, contenute anch'esse nell'atto di appello, la Corte di merito ha, di fatto, completamente omesso di motivare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi risultano inammissibili, in quanto manifestamente infondati. 2. Iniziando dal ricorso DETO, ed in specie dai primi tre motivi dallo stesso articolati (tutti volti a denunciare vizio di motivazione DEordinanza essenzialmente sotto il profilo della valutazione della convergenza indiziaria, che il ricorrente reputa carente), é di tutta evidenza che il coacervo di elementi indizianti sulla posizione DETO implica una valutazione congiunta della 4 convergenza di tali elementi in stretta aderenza sia alle emergenze investigative in sé considerate, sia al significato di esse in relazione alle indagini in corso. Ed invero, sono stati accuratamente illustrati dalla Corte triestina gli elementi (la presenza presso il locale, il giorno 9 luglio, DEautovettura BMW 520, di cui é riportato il numero di targa, di proprietà della madre DETO ma che é risultata da lui condotta;
l'aggancio delle celle telefoniche DEutenza DETO nella zona del locale) dai quali é stata ricavata la presenza DETO presso il locale, sia nel giorno della disattivazione del sistema di allarme, sia la notte del furto;
tali elementi sono stati poi collegati con le conversazioni intrattenute dallo stesso TO con i correi in concomitanza con le investigazioni, di cui viene fornita una lettura affatto ragionevole circa il riferimento alla vicenda criminosa e alle indagini in corso, e che rivelano fra l'altro il mendacio DETO nel negare i suoi rapporti di conoscenza con i coimputati. 2.1. In tal senso sono totalmente destituite di fondamento le censure del ricorrente a proposito della regola di giudizio seguìta dai giudici DEappello a fronte di un coacervo di elementi indiziari di sicura gravità, precisione e concordanza e di ampia affidabilità ricostruttiva nell'affermazione di penale responsabilità degli imputati - e, nella specie, DETO -. Non può, in specie, ravvisarsi nel percorso argomentativo censurato alcun approccio meramente atomistico o parcellizzato, atteso che, nell'enunciazione dei molteplici elementi indizianti, é trasparente la convergenza di essi nel senso della responsabilità del ricorrente. Peraltro, si ricorda che il giudizio bifasico (riferito cioé, dapprima, all'esame di ciascun indizio, e poi all'esame congiunto e complessivo degli stessi) non postula necessariamente l'acquisizione di elementi di certezza univoca ed assoluta nell'analisi di tutti i singoli elementi indiziari, isolatamente considerati: ove si procedesse in tal senso, si finirebbe per privilegiare anche i minimi scostamenti del singolo indizio dal parametro di certezza e per disarticolare, conseguentemente, l'intero ragionamento probatorio su tali fragili basi, ciò che contraddirebbe il principio della valutazione non parcellizzata e atomistica del coacervo indiziario e darebbe inammissibilmente spazio, nello scrutinio di legittimità, a qualsivoglia ricostruzione alternativa, benché poggiante su basi ipotetiche e su censure riferite ad aspetti non dirimenti o addirittura marginali;
in sostanza, non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma é solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica DEimpianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, Sentenza n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; e 5 vds. la già citata Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri, Rv. 271227). 2.2. Quanto alla presunta violazione del principio DEoltre ogni ragionevole dubbio, si rammenta che, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi DEart. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., é necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioé desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237); all'evidenza non é dato rilevare un simile approccio nella prospettazione del ricorrente, che si limita a generiche denunce di carenza argomentativa, senza però ancorarle a specifici elementi idonei a scardinare o inficiare il percorso motivazionale della sentenza impugnata. 2.3. E', infine, del tutto generico e manifestamente infondato il quarto motivo in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, peraltro largamente inferiore alla media edittale del reato contestato ed argomentata, in modo pertinente, sulla base DEintrinseca gravità del disvalore del fatto, delle modalità commissive (sintomatiche di alti livelli organizzativi) e DEintensità del dolo. Il riferimento del giudice di primo grado ad aspetti riguardanti le presunte abitudini di vita DETO, che la Corte di merito non ha peraltro replicato, non costituisce elemento lesivo DEesercizio del diritto di difesa, di cui non risulta alcuna menomazione. Si rammenta, peraltro, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, é sufficiente che dia conto DEimpiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). 3. Quanto al ricorso del TO, anch'esso inammissibile, valgono per i primi due motivi considerazioni in larga parte analoghe per ciò che attiene la valutazione del coacervo indiziario e della sua gravità, precisione e concordanza. In particolare, 6 per quanto riguarda gli elementi che si concentrano sulla persona del TO, le deduzioni del ricorrente si appuntano essenzialmente su una confutazione dei significato delle intercettazioni e del riconoscimento del ricorrente nelle immagini del sistema di videosorveglianza - elementi rispetto ai quali il deducente fornisce una mera prospettazione avversativa - e sul fatto che le lagnanze sviluppate al riguardo nell'atto di appello non sarebbero state valutate dalla Corte di merito. 3.1. In proposito va, in primo luogo, rilevato che la lettura delle conversazioni intercettate da parte della Corte triestina appare tutt'altro che illogica, e si innesta in modo pertinente ed adeguato in una serie indiziarla di sicura convergenza sulla persona del TO quale concorrente del reato, con un ruolo bel delineato;
e va al riguardo ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si é osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le 7 doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti DEattendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). 3.2. Esula, pertanto, dai compiti della Corte di Cassazione quello consistente nella "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione é, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, in aggiunta alle già richiamate sentenze anche a Sezioni Unite, si vedano Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 3.3. Per quanto poi concerne l'interpretazione delle conversazioni intercettate, é appena il caso di ricordare che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'AN e altri, Rv. 268389). 3.4. Per quanto riguarda, più in generale, la mancata risposta alle generiche censure articolate nell'atto d'appello da parte della Corte di merito, che il ricorrente oggi lamenta, essa attiene nell'insieme a questioni valutative di marginale rilevanza (volte per lo più a confutare il peso degli elementi investigativi raccolti), a fronte della preponderanza di risultati d'indagine militanti per la sicura compartecipazione del TO alla condotta criminosa, adeguatamente illustrati dalla Corte di merito. Si rammenta al riguardo che é inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che non abbia preso in considerazione un motivo di doglianza inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, Sentenza n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745). 3.5. E', infine, manifestamente infondata la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio: é inconferente l'assimilazione del TO ad altri coimputati (il 8 UZ, peraltro, risultava formalmente incensurato) a fronte della considerazione, adeguatamente svolta dai giudici DEappello, in base alla quale il ricorrente ha comunque una biografia penale all'esito della quale non risulta aver fatto tesoro dei preg ressi benefici a lui riconosciuti;
per il resto, il percorso argomentativo della sentenza impugnata é costruito in termini complessivamente analoghi a quello già visto per l'TO, riferibili a plurimi elementi riconducibili ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.: di tal che, anche a tale proposito, valgono le considerazioni svolte a proposito di quest'ultimo circa la sicura tenuta motivazionale sul punto della decisione oggetto di ricorso. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 febbraio 2022.