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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RB GI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2249/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dott. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3677 DEL 04.10.23 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 maggio 2024, Ricorrente_1, in proprio, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento numero 3677 asseritamente notificato il 5 febbraio 2024 per Tasi anno 2018,
Comune di Bagheria, eccependo la nullità dell'avviso di accertamento “per intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato“ nonché per il “mancato riconoscimento di riduzioni e agevolazioni spettanti”.
Con note del 15 gennaio 2026 si costituiva in giudizio il Comune di Bagheria, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese "pur dichiarandosi..... disponibile al ricalcolo parziale dell'avviso per gli immobili sui quali insistono contratti di locazione anche se il contribuente non ha mai richiesto la rettifica dell'avviso in autotutela".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, invero, preliminarmente, rilevato che il Ricorrente non ha dato prova certa della data di effettiva ricezione dell'atto impugnato, né, tantomeno, e con rilievo decisamente troncante, ha documentato la notifica del ricorso alla parte resistente, sottraendo, in tal modo, al Giudice la possibilità di un controllo effettivo sul rispetto del termine perentorio stabilito per la proposizione del ricorso.
Sicché il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese compensate, stante la particolare peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RB GI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2249/2024 depositato il 04/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Dott. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bagheria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3677 DEL 04.10.23 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 maggio 2024, Ricorrente_1, in proprio, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento numero 3677 asseritamente notificato il 5 febbraio 2024 per Tasi anno 2018,
Comune di Bagheria, eccependo la nullità dell'avviso di accertamento “per intervenuta decadenza e/o prescrizione del credito azionato“ nonché per il “mancato riconoscimento di riduzioni e agevolazioni spettanti”.
Con note del 15 gennaio 2026 si costituiva in giudizio il Comune di Bagheria, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese "pur dichiarandosi..... disponibile al ricalcolo parziale dell'avviso per gli immobili sui quali insistono contratti di locazione anche se il contribuente non ha mai richiesto la rettifica dell'avviso in autotutela".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, invero, preliminarmente, rilevato che il Ricorrente non ha dato prova certa della data di effettiva ricezione dell'atto impugnato, né, tantomeno, e con rilievo decisamente troncante, ha documentato la notifica del ricorso alla parte resistente, sottraendo, in tal modo, al Giudice la possibilità di un controllo effettivo sul rispetto del termine perentorio stabilito per la proposizione del ricorso.
Sicché il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese compensate, stante la particolare peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.