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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240042569889000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1969/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Gli Uffici presenti si riportano agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecce il 09.01.2025, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 09.04.2025 l'Avv.ssa Ricorrente_1 (Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa da se medesima, eleggendo domicilio presso il proprio studio -sito in Lecce alla Indirizzo_1-, impugnava la Cartella di pagamento N. 05920240042569889000 notificata il 09.01.2025 per la somma creditoria pretesa, pari ad €. 1.150,57.
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Nullità o annullabilità parziale della cartella esattoriale e conseguente richiesta di rideterminazione della somma pretesa per avvenuto pagamento della prima rata Irpef 2022 (relativa all'anno di imposta 2021) comprensiva di sanzioni ed interessi pari ad €. 418,46.
2) omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, ex art. 30, d.p.r. n° 602/73 determinati in modo irrazionale ed arbitrario oltrecché applicati sull'intera somma dovuta e pagata per la metà del dovuto.
La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo:
- dichiarare la nullità e/o annullabilità parziale, e/o provvedere a rideterminare la reale somma dovuta, considerando che la ricorrente ha già'pagato la somma pari ad euro 418,46 pari alla prima rata della somma dovuta a titolo di versamento Irpef 2022 per l'anno di imposta 2021, e già maggiorata di interessi e sanzioni.
-di condannare l'ADER di Lecce, anche in solido con il proprio agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER) si costituiva tramite l'avv. Difensore_2 , in data 05.05.2025, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
L'ADER, chiedeva a questa Corte di ordinare la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Lecce, giacché riteneva che sulla censura, dedotta in ricorso, concernente l'errato ammontare – per mancata considerazione di pagamento parziale – del tributo iscritto a ruolo la legittimazione passiva del suddetto Ufficio;
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, in data 08.07.2025, interveniva volontariamente nel presente giudizio, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di svolgere le proprie eccezioni, argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
Concludeva chiedendo di respingere il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' legittima la chiamata in causa solo dell'ADER atteso che, in caso di ricorso alla cartella di pagamento notificata dal Concessionario, è indifferente la chiamata in causa, da parte del ricorrente, dell'Ente Creditore
o del Concessionario, tra i quali non si realizza una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del Concessionario o dell'Ente Creditore, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'altro.
Pertanto, nel caso di chiamata in causa del solo Ente Creditore, il Concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “ adiectus solutionis causa”, ferma restando però la facoltà dell'Ente Creditore di chiamare in causa il Concessionario, se la vertenza è relativa solo a vizi propri dell'atto impugnato;
se è chiamato in causa solo il Concessionario e la lite verta anche sulla pretesa tributaria, è onere di quest'ultimo chiamare in causa anche l'Ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 112/1999 ( ed antecedentemente dell'art. 40 del DPR 43/1988, abrogato dal predetto D.Lgs 112/99), se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, senza che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio
(in tal senso, tra le altre, anche Cassazione SS.UU, sentenza n° 16412/2007; sez.V.ord.n°8808/2021; sez.
Tributaria sentenze n° 23878/2020, n°15393/2015, n° 12746/2014, n° 28298/2013,n° 13331/2013, ord.
9250/2019; sez.
6.a Trib. ordinanze n° 3955/2020, n° 7371/2017, n°97/2015 e n° 1532/2012; sez. 3 civ. sentenza n° 5474/2017; sez.
6.3 ord.2570/2017).
Il Ricorso è infondato
La Ricorrente, sostiene che nella cartella di pagamento impugnata non si è tenuto conto del versamento eseguito il 29.11.2022 (pari ad € 402,00), avente ad oggetto “la prima rata dell'Irpef 2022 (per l'anno d'imposta
2021)”.
Secondo la ricorrente, pertanto, il tributo portato dalla cartella eccede il quantum effettivamente dovuto per mancata considerazione del versamento nel frattempo eseguito.
L'ufficio resistente ha dimostrato, con documentazione in atti, che il ruolo trasfuso nella cartella suddetta è stato formato a seguito dell'attività di controllo formale e liquidazione della dichiarazione presentata per l'anno 2021, attività eseguita ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, all'esito della quale è stato riscontrato l'omesso versamento dell'imposta di € 804,00 autodenunciata dalla contribuente nella medesima dichiarazione (cfr. allegati 3 e 4) quadro LM mod. Unico 2022 presentato per anno 2021 con visura della relativa partita di ruolo –):
L'anno d'imposta interessato dalla cartella è il 2021, laddove il versamento eseguito il 29.11.2022 e riguarda l'acconto prima rata dovuto per l'anno d'imposta successivo, ossia per il 2022.
Come emerge dalla visura dei “versamenti abbinati alla dichiarazione” (in alleg. 2), il predetto versamento
è stato eseguito per il 2022 e dunque abbinato alla dichiarazione dei redditi presentata per il medesimo anno.
Poichè il versamento vantato dalla Ricorrente attiene ad anno d'imposta successivo (e quindi diverso) da quello riguardato dalla cartella impugnata;
considerato che
l'imposta autodenunciata come a debito dalla stessa ricorrente nel quadro LM del mod. Unico 2022 per anno 2021 non è stata versata, neppure parzialmente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 250/00 oltre eventuali oneri accessori, in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
DE LUCA TOBIA, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica N. 2 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920240042569889000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1969/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Gli Uffici presenti si riportano agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecce il 09.01.2025, ed inviato a questa Corte di Giustizia di I° grado di Lecce il 09.04.2025 l'Avv.ssa Ricorrente_1 (Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1) rappresentata e difesa da se medesima, eleggendo domicilio presso il proprio studio -sito in Lecce alla Indirizzo_1-, impugnava la Cartella di pagamento N. 05920240042569889000 notificata il 09.01.2025 per la somma creditoria pretesa, pari ad €. 1.150,57.
La ricorrente impugnava il predetto atto per i seguenti motivi:
1) Nullità o annullabilità parziale della cartella esattoriale e conseguente richiesta di rideterminazione della somma pretesa per avvenuto pagamento della prima rata Irpef 2022 (relativa all'anno di imposta 2021) comprensiva di sanzioni ed interessi pari ad €. 418,46.
2) omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, ex art. 30, d.p.r. n° 602/73 determinati in modo irrazionale ed arbitrario oltrecché applicati sull'intera somma dovuta e pagata per la metà del dovuto.
La ricorrente, dopo aver argomentato opportunamente su ogni punto concludeva chiedendo:
- dichiarare la nullità e/o annullabilità parziale, e/o provvedere a rideterminare la reale somma dovuta, considerando che la ricorrente ha già'pagato la somma pari ad euro 418,46 pari alla prima rata della somma dovuta a titolo di versamento Irpef 2022 per l'anno di imposta 2021, e già maggiorata di interessi e sanzioni.
-di condannare l'ADER di Lecce, anche in solido con il proprio agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate e Riscossione (ADER) si costituiva tramite l'avv. Difensore_2 , in data 05.05.2025, con proprie controdeduzioni argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
L'ADER, chiedeva a questa Corte di ordinare la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Lecce, giacché riteneva che sulla censura, dedotta in ricorso, concernente l'errato ammontare – per mancata considerazione di pagamento parziale – del tributo iscritto a ruolo la legittimazione passiva del suddetto Ufficio;
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Lecce, in data 08.07.2025, interveniva volontariamente nel presente giudizio, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 546 del 1992, al fine di svolgere le proprie eccezioni, argomentando opportunamente in merito alla correttezza del proprio operato.
Concludeva chiedendo di respingere il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' legittima la chiamata in causa solo dell'ADER atteso che, in caso di ricorso alla cartella di pagamento notificata dal Concessionario, è indifferente la chiamata in causa, da parte del ricorrente, dell'Ente Creditore
o del Concessionario, tra i quali non si realizza una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del Concessionario o dell'Ente Creditore, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'altro.
Pertanto, nel caso di chiamata in causa del solo Ente Creditore, il Concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di “ adiectus solutionis causa”, ferma restando però la facoltà dell'Ente Creditore di chiamare in causa il Concessionario, se la vertenza è relativa solo a vizi propri dell'atto impugnato;
se è chiamato in causa solo il Concessionario e la lite verta anche sulla pretesa tributaria, è onere di quest'ultimo chiamare in causa anche l'Ente creditore, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 112/1999 ( ed antecedentemente dell'art. 40 del DPR 43/1988, abrogato dal predetto D.Lgs 112/99), se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, senza che il giudice debba ordinare l'integrazione del contraddittorio
(in tal senso, tra le altre, anche Cassazione SS.UU, sentenza n° 16412/2007; sez.V.ord.n°8808/2021; sez.
Tributaria sentenze n° 23878/2020, n°15393/2015, n° 12746/2014, n° 28298/2013,n° 13331/2013, ord.
9250/2019; sez.
6.a Trib. ordinanze n° 3955/2020, n° 7371/2017, n°97/2015 e n° 1532/2012; sez. 3 civ. sentenza n° 5474/2017; sez.
6.3 ord.2570/2017).
Il Ricorso è infondato
La Ricorrente, sostiene che nella cartella di pagamento impugnata non si è tenuto conto del versamento eseguito il 29.11.2022 (pari ad € 402,00), avente ad oggetto “la prima rata dell'Irpef 2022 (per l'anno d'imposta
2021)”.
Secondo la ricorrente, pertanto, il tributo portato dalla cartella eccede il quantum effettivamente dovuto per mancata considerazione del versamento nel frattempo eseguito.
L'ufficio resistente ha dimostrato, con documentazione in atti, che il ruolo trasfuso nella cartella suddetta è stato formato a seguito dell'attività di controllo formale e liquidazione della dichiarazione presentata per l'anno 2021, attività eseguita ai sensi dell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, all'esito della quale è stato riscontrato l'omesso versamento dell'imposta di € 804,00 autodenunciata dalla contribuente nella medesima dichiarazione (cfr. allegati 3 e 4) quadro LM mod. Unico 2022 presentato per anno 2021 con visura della relativa partita di ruolo –):
L'anno d'imposta interessato dalla cartella è il 2021, laddove il versamento eseguito il 29.11.2022 e riguarda l'acconto prima rata dovuto per l'anno d'imposta successivo, ossia per il 2022.
Come emerge dalla visura dei “versamenti abbinati alla dichiarazione” (in alleg. 2), il predetto versamento
è stato eseguito per il 2022 e dunque abbinato alla dichiarazione dei redditi presentata per il medesimo anno.
Poichè il versamento vantato dalla Ricorrente attiene ad anno d'imposta successivo (e quindi diverso) da quello riguardato dalla cartella impugnata;
considerato che
l'imposta autodenunciata come a debito dalla stessa ricorrente nel quadro LM del mod. Unico 2022 per anno 2021 non è stata versata, neppure parzialmente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 250/00 oltre eventuali oneri accessori, in favore di ciascuna delle controparti costituite.