Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 5908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5908 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05908/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7075 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Sorrentino, Dario Alessandro Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione del ricorrente all’espletamento della prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2024 indetta con D.M. 24 luglio 2024 – presso la Corte d’appello di Roma, comunicato mediante caricamento sulla propria pagina riservata in data 10 aprile 2025;
del verbale datato 19 febbraio 2025 della Sottocommissione n. 12 presso la Corte d’appello di Milano per gli esami di avvocato recante la valutazione negativa (-OMISSIS-) dell’elaborato del ricorrente contraddistinto dal n. busta -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto premesso, connesso e consequenziale anche ignoto comunque lesivo, ivi inclusa se e per quanto occorra la circolare ministeriale 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nonché in parte qua il D.M. di indizione 24 luglio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IL MA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2026;
Considerato che la parte istante ha dichiarato, con atto ritualmente notificato all’Avvocatura, di rinunciare agli atti del giudizio e che l’amministrazione nulla ha opposto;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 84, comma 3 del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL MA PI, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IL MA PI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.