Art. 2.
I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche' del Consiglio superiore dell'aviazione civile.
Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i lavori stessi devono essere ultimati entro sei anni. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1974, n.376 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di sei anni previsto dall' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 , entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 agosto 1974, n.376 , come modificata dalla L. 29 aprile 1976, n.255 , ha disposto (con l'art. 1) che il termine di sei anni previsto dall' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 "e' prorogato per la durata di anni due con efficacia dal 19 aprile 1976."
I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche' del Consiglio superiore dell'aviazione civile.
Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i lavori stessi devono essere ultimati entro sei anni. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1974, n.376 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di sei anni previsto dall' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 , entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 agosto 1974, n.376 , come modificata dalla L. 29 aprile 1976, n.255 , ha disposto (con l'art. 1) che il termine di sei anni previsto dall' articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 "e' prorogato per la durata di anni due con efficacia dal 19 aprile 1976."