Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01937/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1937 del 2025, proposto da
Farmacia Milano Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Avolio, Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Abbiategrasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Zucali, Francesca Vrespa, Gabriele Celeste Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Farmacia Sforza Snc di GA PA e AT ER, Ats di Milano, Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 27/2/2025 (pubblicata sull’albo pretorio comunale il 7/3/2025) di approvazione della pianta organica biennale delle farmacie;
- di tutti gli atti alla stessa preordinati, conseguenziali e connessi, con particolare riferimento alla deliberazione di Giunta n. 213 del 5/12/2024 recante la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie ed ai pareri resi dall’Ordine dei Farmacisti di Milano Lodi Monza e Brianza e dalla ATS Città metropolitana di Milano;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Abbiategrasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2026 il dott. IO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale evidenzia che, con apposita nota depositata in giudizio, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito del ricorso, evidenziando di avere ceduto a terzi l’esercizio farmaceutico.
L’inequivoco tenore della dichiarazione resa e la mancanza di opposizioni ad opera delle altre parti palesa l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Nondimeno il Tribunale deve sinteticamente vagliare le censure prospettate dalla Farmacia Milano snc, in funzione della valutazione di soccombenza virtuale funzionale alla distribuzione delle spese di lite, atteso il Comune non ha aderito alla richiesta di compensazione avanzata dalla ricorrente.
La società gestisce un esercizio farmaceutico all’interno della zona 3 della Pianta Organica delle farmacie del Comune di Abbiategrasso e impugna la deliberazione, indicata in epigrafe, con la quale il Comune ha approvato la nuova Pianta organica delle farmacie.
Le censure proposte non meritano condivisione, atteso che:
- non sussiste alcuna decadenza dal potere di definire la pianta organica in dipendenza del decorso del termine di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, che impone di procedere alla revisione entro il termine del 31 dicembre;
- invero, il termine indicato non è qualificato dalla legge come perentorio, né al suo decorso sono collegate, direttamente o indirettamente, conseguenze di tipo decadenziale;
- si tratta di un termine evidentemente ordinatorio, con conseguente infondatezza della censura proposta;
- non sussistono i lamentati vizi di violazione di legge e di eccesso di potere quanto alla delimitazione della neo istituita zona 10;
- la determinazione comunale riflette i parametri di cui all’art. 2 della legge n. 475/1968, poiché trova fondamento, in primo luogo, nel mutato quadro demografico, attestato dalla documentazione istruttoria, non superata dalle deduzioni difensive, sicché la delimitazione della nuova zona risponde all’esigenza di maggiore omogeneità tra le diverse porzioni del territorio comunale, quanto alla loro densità abitativa;
- non solo, il Comune ha legittimamente considerato l’incremento dell’esigenza di fruizione del servizio farmaceutico in dipendenza della presenza di nuove strutture sanitarie in via di realizzazione, determinandosi anche in ragione di tale assetto;
- in altre parole, la ragionevolezza della scelta pianificatoria emerge considerando non solo l’urbanizzazione attuale del territorio, ma altresì quanto si verificherà in termini di maggiore esigenza di accesso al servizio in funzione delle strutture pubbliche in corso di esecuzione;
- la delimitazione della nuova zona riflette esigenze oggettive, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, mente resta indimostrata ed anzi smentita dalle risultanze istruttorie la tesi per la quale l’amministrazione avrebbe operato solo in funzione di un vantaggio strategico;
- quanto alla perimetrazione della zona 10 e alla collocazione del nuovo esercizio farmaceutico, va osservato che le considerazioni già svolte escludono la manifesta irragionevolezza della perimetrazione individuata, mentre per il secondo aspetto occorre evidenziare che l’Amministrazione comunale si è limitata a prospettare e non già ad individuare in dettaglio un’area all’interno della zona 10 in cui collocare la nuova sede, che, in ogni caso, sarebbe ubicata - in linea con il criterio prefissato - a ovest del già citato asse di Viale Sforza;
- resta fermo che si tratta di una collocazione comunque compresa nella zona di nuova istituzione (cfr. in argomento Cons. St., sez. III, 15.03.2021 n. 2240);
- per ciò che attiene al lamentato ridimensionamento della zona 3, va osservato che, contrariamente a quanto adombrato dalla ricorrente, la revisione della pianta organica ha coinvolto anche altre zone del Comune e non solo quella di sua pertinenza, secondo un criterio di riequilibrio complessivo, correlato al mutato quadro demografico;
- non è condivisibile neppure la tesi secondo la quale difetterebbero i criteri di riparametrazione delle dimensioni delle zone esistenti ed in particolare di quella riferibile alla ricorrente;
- la scelta pianificatoria non necessità della previa definizione di specifici criteri relativi al dimensionamento di ciascuna zona, ma implica una valutazione complessiva riferita all’intero territorio comunale, come accaduto nel caso di specie. L’amministrazione ha operato in coerenza con i parametri che governano la pianificazione nella particolare materia, avendo considerato il dato demografico, correlato alla popolazione insediata e verosimilmente insediabile, nonché l’esigenza dell’equa distribuzione sul territorio, in considerazione, come già evidenziato, dell’accresciuta esigenza di accesso al servizio in funzione delle strutture sanitarie di prossimo completamento.
Va, pertanto, ribadito – seppure ai limitati fini del giudizio di virtuale soccombenza – che le censure proposte non sono condivisibili.
In definitiva, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese vengono poste a carico della parte ricorrente, soccombente virtuale, secondo gli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibile il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2000,00 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
IO RO, Consigliere, Estensore
Mauro GA, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RO | HA GO |
IL SEGRETARIO