Art. 46.
Ai fini della programmazione il Ministro dei lavori pubblici presenta alle Camere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i piani straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli 34, 41, 43 e le conseguenti quantificazioni di spesa per le opere previste per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
Trascorsi trenta giorni dalla presentazione di cui al precedente comma il Governo provvede all'assunzione dei relativi impegni.
Ai fini della programmazione il Ministro dei lavori pubblici presenta alle Camere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i piani straordinari di intervento di cui ai precedenti articoli 34, 41, 43 e le conseguenti quantificazioni di spesa per le opere previste per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
Trascorsi trenta giorni dalla presentazione di cui al precedente comma il Governo provvede all'assunzione dei relativi impegni.