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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 78/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SERENA PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Carpenedolo - 00750840175
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 174 del 21/11/2023 emesso e notificatogli dal Comune di Carpenedolo, con il quale viene contestato il parziale omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2018, in riferimento al fabbricato di cat. D/7, identificato al Dati_catastali_1, sito in Carpenedolo, Indirizzo_1.
Il ricorrente eccepisce l'infondatezza, in fatto e in diritto, della rettifica operata dal Comune, adducendo che in favore del fabbricato in questione avrebbe dovuto essere riconosciuta l'agevolazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. b, del DL 201/2011 che prevede la riduzione della base imponibile del 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni”.
Si costituisce il Comune di Carpenedolo che, con proprie controdeduzioni, conferma la regolarità e la legittimità del proprio operato.
Nell'Udienza del 24/02/2025 il Giudice Monocratico invita le parti ad individuare una soluzione conciliativa idonea a definire il giudizio.
Nell'udienza del 17/04/2025 le parti chiedono, congiuntamente, breve rinvio per conciliazione.
In data 30/05/2025 la parte resistente deposita istanza congiunta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, sottoscritta dai difensori e corredata dall'accordo conciliativo perfezionato fuori udienza e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, nella sua composizione monocratica, esaminati gli atti depositati e sussistendone le condizioni, ritiene debba dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 a spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SERENA PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 212/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Carpenedolo - 00750840175
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 174 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 174 del 21/11/2023 emesso e notificatogli dal Comune di Carpenedolo, con il quale viene contestato il parziale omesso versamento dell'IMU per l'annualità 2018, in riferimento al fabbricato di cat. D/7, identificato al Dati_catastali_1, sito in Carpenedolo, Indirizzo_1.
Il ricorrente eccepisce l'infondatezza, in fatto e in diritto, della rettifica operata dal Comune, adducendo che in favore del fabbricato in questione avrebbe dovuto essere riconosciuta l'agevolazione di cui all'art. 13, comma 3, lett. b, del DL 201/2011 che prevede la riduzione della base imponibile del 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni”.
Si costituisce il Comune di Carpenedolo che, con proprie controdeduzioni, conferma la regolarità e la legittimità del proprio operato.
Nell'Udienza del 24/02/2025 il Giudice Monocratico invita le parti ad individuare una soluzione conciliativa idonea a definire il giudizio.
Nell'udienza del 17/04/2025 le parti chiedono, congiuntamente, breve rinvio per conciliazione.
In data 30/05/2025 la parte resistente deposita istanza congiunta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, sottoscritta dai difensori e corredata dall'accordo conciliativo perfezionato fuori udienza e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, nella sua composizione monocratica, esaminati gli atti depositati e sussistendone le condizioni, ritiene debba dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 a spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. spese compensate.