CASS
Sentenza 11 settembre 2023
Sentenza 11 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/09/2023, n. 37090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37090 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato SANTAMBROGIO MARIO del foro di PALMI in difesa di PA VI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37090 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 19/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato a ZO LA la misura della custodia cautelare in carcere per gli addebiti di: far parte dell'associazione di tipo mafioso, in particolare di 'ndrangheta, quale componente della cosca LO, operante sul territorio del Comune di Rosarno, e specificamente soggetto di assoluta fiducia di AN TO LA, di cui eseguiva tutte le disposizioni necessarie al consolidamento del sodalizio (capo 1); di concorso nella illegale detenzione e porto in luogo pubblico di varie pistole, e ciò dopo essersi accordato con i concorrenti ME LO cl. Marzo 1980, AN TO LA, ZO LA, CC TI ed altri, per recarsi all'incontro presso il Palfruit - ove si sarebbe tenuta una riunione con altri associati per la definizione degli ambiti territoriali per l'attività estorsiva della ‘ndrina LO e della 'ndrina di FO (clan Lamari e Larosa) - muniti di armi, e specificamente anche di una pistola cal. 6, fatto aggravato per l'impiego del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della 'ndrina LO, in Rosarno il 6 novembre 2019 (capi 42 e 43) (capi 42 e 43); di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, promossa e organizzata da TO LO cl. 83 e AN TO LA, con il compito di eseguire le direttive dei capi in riferimento alla ricerca di canali di approvvigionamento dello stupefacente e di potenziali acquirenti, con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolare la 'ndrina LO, in Rosarno dal 2019 con condotta permanente (capo 68); di concorso nel delitto di cessione a AR UT, dietro il pagamento di un corrispettivo, per la successiva rivendita a terzi, di 10 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana al prezzo complessivo di euro 17.000,00, con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il piano criminoso dell'associazione di cui al capo 1, in Rosarno il 25 novembre 2019 (capo 69). 2. Il materiale indiziario si compone delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo già esponenti delle famiglie mafiose del territorio calabrese- in particolare, ZO SE, PP CC e PP IN e, in minor misura, AL CH, SA e UL -, di un rilevante 1 complesso di risultati di operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali, dei risultati di attività di osservazione e delle immagini di videocamere e fotografie. Si è accertato che al vertice della cosca LO vi è TO LO cl. 1983: questi, seppure detenuto in regime di massima sicurezza presso l'Istituto di Lanciano, gestiva e guidava l'organizzazione tramite il determinante apporto del cognato, AN TO LA, che era definito dagli associati come il responsabile per l'attuazione del programma criminale della cosca. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ZO LA, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per gli addebiti di cui ai capi 42) e 43). Il Tribunale non ha preso in esame, in ordine al fatto di cui al capo 42), le deduzioni difensive che avrebbero dovuto quanto meno insinuare il dubbio che il ricorrente avesse infine rinunciato o fosse stato impossibilitato a sottrarre al proprio genitore la pistola cal. 6 di cui all'addebito. Il Tribunale avrebbe dovuto sul punto motivare in ordine alla configurabilità del tentativo, e ciò non ha fatto. Ha poi omesso di dare risposta ai rilievi difensivi in ordine all'impossibilità di configurare in capo al ricorrente il concorso nella detenzione delle armi diverse dalla pistola cal. 6. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per gli addebiti di cui ai capi 42) e 43). Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante per il solo fatto che il ricorrente è raggiunto anche dall'addebito per partecipazione all'associazione. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria per l'addebito di cui al capo 69) e all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il materiale di cui gli indagati ebbero a discutere era solo e soltanto canapa sativa a basso contenuto di THC, sicché è conseguente concludere che il reato non può sussistere. In assenza di accertamenti che depongano per il contrario, deve ritenersi che la canapa sativa oggetto degli addebiti non avesse efficacia drogante oltre i limiti consentiti. E non vi sono elementi per ritenere che AR UT abbia definito e concluso la trattativa, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto motivare, e non lo ha fatto, sulla possibilità di configurazione del tentativo. In ordine all'aggravante di mafia, il Tribunale ha errato nel riconoscerla, sotto il profilo della finalità agevolatrice. Non v'è alcuna prova di una consapevolezza del ricorrente in ordine alla finalità agevolatrice. 2 3.4. Con il quarto (erroneamente indicato come terzo) motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria in ordine all'addebito associativo di cui al capo 1). Il Tribunale, ai fini della partecipazione associativa ha valorizzato anche gli elementi desumibili dalla vicenda di cui al capo 9), per il quale è stato pronunciato annullamento parziale del titolo cautelare, e ha trascurato di considerare un dato significativo, ossia che il ricorrente era all'oscuro dell'atto incendiario che aveva colpito un presunto associato, CC TI, il che attesta la lontananza dalle questioni associative. Con argomentazione illogica ha attribuito incidenza indiziaria ai fini del capo 1) alle vicende di cui ai capi 68) e 69), che certo non indicano una stabile partecipazione ad un più vasto programma criminoso. Per quanto attiene alla presenza alla riunione presso il Palfruit il Tribunale non ha illustrato se il ricorrente ebbe consapevolezza di dover difendere gli interessi della cosca LO invece che offrire un aiuto soltanto al congiunto AN TO LA. Il Tribunale non ha considerato che nessun collaboratore ha fatto il nome del ricorrente come partecipe, che questi è del tutto estraneo alla gran parte dei reati- fine, che non prese parte a varie riunioni di mafia: e in tal modo ha omesso di considerare i contenuti delle memorie difensive. Non ha preso atto della insufficienza indiziaria del solo dato della frequentazione con il congiunto AN TO LA, e ha confuso contiguità ad un soggetto mafioso con partecipazione associativa. È meramente assertivo l'assunto che il ricorrente dette un costante contributo alla cosca prestando assistenza continua al reggente AN TO LA. 3.5. Con il quinto (erroneamente indicato come quarto) motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il capo 68). Il Tribunale non ha motivato, in modo concreto, sulla sussistenza del ruolo partecipativo del ricorrente, di un suo coinvolgimento nel settore degli stupefacenti. Le condotte di cui al capo 69) non possono valere a dimostrare uno stabile inserimento nel sodalizio e il ruolo di consueto collaboratore all'interno del medesimo. Non è stata provata alcuna affectio societatis: il fatto che abbia ricevuto dal reggente istruzioni e si sia spinto, talvolta, ad eseguirle, non è idoneo a determinare la partecipazione associativa. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. 3 Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali deve ritenersi che il ricorrente si recò armato alla riunione, avendo concordato questa modalità con AN TO LA il giorno precedente. Parlò della pistola del padre, che avrebbe portato con sé, e in tal modo è logico ritenere che fosse pienamente consapevole del fatto che gli altri correi erano a loro volta armati. A voler pure ipotizzare che poi non riuscì ad appropriarsi della pistola cal. 6, il dato resterebbe privo di incidenza sulla configurabilità dell'addebito, atteso che proprio l'aver programmato di munirsi di una pistola per recarsi alla riunione è sicuro fondamento dell'assunto che ebbe conoscenza che gli altri correi fossero armati, condividendo in tal modo la disponibilità delle armi. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Sulla sussistenza dell'aggravante il Tribunale ha ben motivato, spiegando che le condotte criminose di cui ai capi 42) e 43) furono realizzate al fine di difendere, al summit mafioso preso il Palfruit, la sfera di influenza criminale della cosca LO rispetto alle pretese del clan di FO. 4. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha ben spiegato le ragioni per le quali non può ipotizzarsi che gli indagati commerciassero canapa legale. Dagli elementi raccolti per mezzo delle operazioni di intercettazione si è accertato che il ricorrente, unitamente a AN TO LA e al fratello TA si adoperarono per recuperare un rilevante quantitativo di canapa, frutto della commistione di canapa indiana con canapa sativa, ossia quella con bassissimo principio attivo THC, per cederla, dietro il corrispettivo di euro 17.000,00, al trafficante AR UT, per la successiva rivendita a terzi. Il Tribunale ha chiarito che dal contesto in cui avvennero i fatti si desume, e di ciò ha dato adeguata illustrazione, che il ricorrente ebbe piena consapevolezza di concorrere ad un commercio illegale di sostanze stupefacente e non certo di mettere in circolazione sostanza liberamente commerciabile. Peraltro, ha osservato, se non si fosse trattato di un illegale commercio di sostanza stupefacente non si comprenderebbe il coinvolgimento nell'operazione del trafficante UT. È pur vero, ha aggiunto il Tribunale, che la consegna della sostanza stupefacente a UT non avvenne, e ciò perché questi e i suoi complici non avevano portato al seguito la somma di denaro pattuita;
però, la transazione fu comunque perfezionata, perché dopo la verifica che UT fece 4 della sostanza presso il luogo di stoccaggio, l'accordo fu concluso, e ne fu solo rinviata la materiale consegna. Non si comprende, allora, sulla base di quali elementi il ricorrente sostenga che la vendita non sia stata effettuata. I dati raccolti sono indiziariamente indicativi della avvenuta cessione e non vi sono elementi per escluderla dato lo stato avanzato delle trattative e il rinvio della consegna solamente perché gli acquirenti, presentatisi per il ritiro, non avevano con loro il denaro pattuito. 4.1. Per quanto attiene alla aggravante, il Tribunale ha dato conto della consapevolezza del ricorrente di realizzare una cessione di stupefacenti nell'interesse della cosca LO. Egli agì collegandosi, e per conto, di AN TO LA, suo cugino e promotore nell'ambito della cosca LO della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e quindi agì con consapevolezza della finalità di agevolazione della cosca LO. D'altronde, una volta chiamato in aiuto da AN TO LA per il recupero del quantitativo di sostanza stupefacente da cedere a UT, dimostrò di aver pregressa e sicura contezza, senza rivelare alcuna incertezza, dell'impegno di LA su questo versante di attività criminale. Non vi può esser dubbio che il ricorrente fosse consapevole della caratura criminale e della posizione all'interno della associazione di 'ndrangheta di AN TO LA, e in tal senso depone il suo coinvolgimento negli episodi di cui ai capi 42) e 43), direttamente connessi alla partecipazione di LA ad un summit di mafia presso il Palfruit. 5. Il quarto motivo è infondato. Il Tribunale ha ben motivato in ordine all'addebito associativo di cui al capo 1). Della partecipazione associativa ha indicato, con adeguatezza e logicità di argomenti, gli elementi indiziari nella partecipazione armata al summit tenuto al Palfruit;
nel coinvolgimento nei fatti relativi al traffico di sostanze stupefacenti;
nei comportamenti tenuti in occasione degli episodi delittuosi relativi alle estorsioni in danno di BA e TO per il risarcimento dovuto a CC TI in conseguenza dell'incendio della sua autovettura, a prescindere dalla esistenza di una responsabilità anche per questi singoli fatti dovendosi aver riguardo alla portata indiziaria, ai fini della partecipazione associativa, dei comportamenti comunque tenuti;
nelle conversazioni con AN TO LA in ordine alla sorte delle guardianie in contrada Romano;
nelle continue riunioni in casa LA per la discussione di affari illeciti anche alla presenza di altri sodali. Si tratta di dati significativi che delineano l'attribuzione di un ruolo partecipativo. 6. Il quinto motivo è infondato. Il Tribunale non ha tratto i dati indiziari in riguardo alla partecipazione associativa di cui al capo 68) soltanto dai dati posti a 5 fondamento dell'addebito di cui al capo 69). Ha richiamato anche un altro episodio di sicura concludenza nel delineare un ruolo di partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, costituito dall'aver preso parte, su coinvolgimento di LA, alle trattative con tale Apa per la cessione di cocaina. Il fatto che LA si determinò a confrontarsi con il ricorrente per la individuazione dei canali di spaccio conduce ad escludere che il ruolo del ricorrente in questo settore di attività criminale si possa essere esaurito nella commissione del singolo reato-fine, di cui al capo 69). 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 19 luglio 2023 Il c Il presidente
sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato SANTAMBROGIO MARIO del foro di PALMI in difesa di PA VI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37090 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 19/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato a ZO LA la misura della custodia cautelare in carcere per gli addebiti di: far parte dell'associazione di tipo mafioso, in particolare di 'ndrangheta, quale componente della cosca LO, operante sul territorio del Comune di Rosarno, e specificamente soggetto di assoluta fiducia di AN TO LA, di cui eseguiva tutte le disposizioni necessarie al consolidamento del sodalizio (capo 1); di concorso nella illegale detenzione e porto in luogo pubblico di varie pistole, e ciò dopo essersi accordato con i concorrenti ME LO cl. Marzo 1980, AN TO LA, ZO LA, CC TI ed altri, per recarsi all'incontro presso il Palfruit - ove si sarebbe tenuta una riunione con altri associati per la definizione degli ambiti territoriali per l'attività estorsiva della ‘ndrina LO e della 'ndrina di FO (clan Lamari e Larosa) - muniti di armi, e specificamente anche di una pistola cal. 6, fatto aggravato per l'impiego del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della 'ndrina LO, in Rosarno il 6 novembre 2019 (capi 42 e 43) (capi 42 e 43); di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, promossa e organizzata da TO LO cl. 83 e AN TO LA, con il compito di eseguire le direttive dei capi in riferimento alla ricerca di canali di approvvigionamento dello stupefacente e di potenziali acquirenti, con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolare la 'ndrina LO, in Rosarno dal 2019 con condotta permanente (capo 68); di concorso nel delitto di cessione a AR UT, dietro il pagamento di un corrispettivo, per la successiva rivendita a terzi, di 10 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana al prezzo complessivo di euro 17.000,00, con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il piano criminoso dell'associazione di cui al capo 1, in Rosarno il 25 novembre 2019 (capo 69). 2. Il materiale indiziario si compone delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo già esponenti delle famiglie mafiose del territorio calabrese- in particolare, ZO SE, PP CC e PP IN e, in minor misura, AL CH, SA e UL -, di un rilevante 1 complesso di risultati di operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali, dei risultati di attività di osservazione e delle immagini di videocamere e fotografie. Si è accertato che al vertice della cosca LO vi è TO LO cl. 1983: questi, seppure detenuto in regime di massima sicurezza presso l'Istituto di Lanciano, gestiva e guidava l'organizzazione tramite il determinante apporto del cognato, AN TO LA, che era definito dagli associati come il responsabile per l'attuazione del programma criminale della cosca. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ZO LA, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per gli addebiti di cui ai capi 42) e 43). Il Tribunale non ha preso in esame, in ordine al fatto di cui al capo 42), le deduzioni difensive che avrebbero dovuto quanto meno insinuare il dubbio che il ricorrente avesse infine rinunciato o fosse stato impossibilitato a sottrarre al proprio genitore la pistola cal. 6 di cui all'addebito. Il Tribunale avrebbe dovuto sul punto motivare in ordine alla configurabilità del tentativo, e ciò non ha fatto. Ha poi omesso di dare risposta ai rilievi difensivi in ordine all'impossibilità di configurare in capo al ricorrente il concorso nella detenzione delle armi diverse dalla pistola cal. 6. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per gli addebiti di cui ai capi 42) e 43). Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante per il solo fatto che il ricorrente è raggiunto anche dall'addebito per partecipazione all'associazione. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria per l'addebito di cui al capo 69) e all'affermazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il materiale di cui gli indagati ebbero a discutere era solo e soltanto canapa sativa a basso contenuto di THC, sicché è conseguente concludere che il reato non può sussistere. In assenza di accertamenti che depongano per il contrario, deve ritenersi che la canapa sativa oggetto degli addebiti non avesse efficacia drogante oltre i limiti consentiti. E non vi sono elementi per ritenere che AR UT abbia definito e concluso la trattativa, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto motivare, e non lo ha fatto, sulla possibilità di configurazione del tentativo. In ordine all'aggravante di mafia, il Tribunale ha errato nel riconoscerla, sotto il profilo della finalità agevolatrice. Non v'è alcuna prova di una consapevolezza del ricorrente in ordine alla finalità agevolatrice. 2 3.4. Con il quarto (erroneamente indicato come terzo) motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria in ordine all'addebito associativo di cui al capo 1). Il Tribunale, ai fini della partecipazione associativa ha valorizzato anche gli elementi desumibili dalla vicenda di cui al capo 9), per il quale è stato pronunciato annullamento parziale del titolo cautelare, e ha trascurato di considerare un dato significativo, ossia che il ricorrente era all'oscuro dell'atto incendiario che aveva colpito un presunto associato, CC TI, il che attesta la lontananza dalle questioni associative. Con argomentazione illogica ha attribuito incidenza indiziaria ai fini del capo 1) alle vicende di cui ai capi 68) e 69), che certo non indicano una stabile partecipazione ad un più vasto programma criminoso. Per quanto attiene alla presenza alla riunione presso il Palfruit il Tribunale non ha illustrato se il ricorrente ebbe consapevolezza di dover difendere gli interessi della cosca LO invece che offrire un aiuto soltanto al congiunto AN TO LA. Il Tribunale non ha considerato che nessun collaboratore ha fatto il nome del ricorrente come partecipe, che questi è del tutto estraneo alla gran parte dei reati- fine, che non prese parte a varie riunioni di mafia: e in tal modo ha omesso di considerare i contenuti delle memorie difensive. Non ha preso atto della insufficienza indiziaria del solo dato della frequentazione con il congiunto AN TO LA, e ha confuso contiguità ad un soggetto mafioso con partecipazione associativa. È meramente assertivo l'assunto che il ricorrente dette un costante contributo alla cosca prestando assistenza continua al reggente AN TO LA. 3.5. Con il quinto (erroneamente indicato come quarto) motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per il capo 68). Il Tribunale non ha motivato, in modo concreto, sulla sussistenza del ruolo partecipativo del ricorrente, di un suo coinvolgimento nel settore degli stupefacenti. Le condotte di cui al capo 69) non possono valere a dimostrare uno stabile inserimento nel sodalizio e il ruolo di consueto collaboratore all'interno del medesimo. Non è stata provata alcuna affectio societatis: il fatto che abbia ricevuto dal reggente istruzioni e si sia spinto, talvolta, ad eseguirle, non è idoneo a determinare la partecipazione associativa. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. 3 Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali deve ritenersi che il ricorrente si recò armato alla riunione, avendo concordato questa modalità con AN TO LA il giorno precedente. Parlò della pistola del padre, che avrebbe portato con sé, e in tal modo è logico ritenere che fosse pienamente consapevole del fatto che gli altri correi erano a loro volta armati. A voler pure ipotizzare che poi non riuscì ad appropriarsi della pistola cal. 6, il dato resterebbe privo di incidenza sulla configurabilità dell'addebito, atteso che proprio l'aver programmato di munirsi di una pistola per recarsi alla riunione è sicuro fondamento dell'assunto che ebbe conoscenza che gli altri correi fossero armati, condividendo in tal modo la disponibilità delle armi. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Sulla sussistenza dell'aggravante il Tribunale ha ben motivato, spiegando che le condotte criminose di cui ai capi 42) e 43) furono realizzate al fine di difendere, al summit mafioso preso il Palfruit, la sfera di influenza criminale della cosca LO rispetto alle pretese del clan di FO. 4. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale ha ben spiegato le ragioni per le quali non può ipotizzarsi che gli indagati commerciassero canapa legale. Dagli elementi raccolti per mezzo delle operazioni di intercettazione si è accertato che il ricorrente, unitamente a AN TO LA e al fratello TA si adoperarono per recuperare un rilevante quantitativo di canapa, frutto della commistione di canapa indiana con canapa sativa, ossia quella con bassissimo principio attivo THC, per cederla, dietro il corrispettivo di euro 17.000,00, al trafficante AR UT, per la successiva rivendita a terzi. Il Tribunale ha chiarito che dal contesto in cui avvennero i fatti si desume, e di ciò ha dato adeguata illustrazione, che il ricorrente ebbe piena consapevolezza di concorrere ad un commercio illegale di sostanze stupefacente e non certo di mettere in circolazione sostanza liberamente commerciabile. Peraltro, ha osservato, se non si fosse trattato di un illegale commercio di sostanza stupefacente non si comprenderebbe il coinvolgimento nell'operazione del trafficante UT. È pur vero, ha aggiunto il Tribunale, che la consegna della sostanza stupefacente a UT non avvenne, e ciò perché questi e i suoi complici non avevano portato al seguito la somma di denaro pattuita;
però, la transazione fu comunque perfezionata, perché dopo la verifica che UT fece 4 della sostanza presso il luogo di stoccaggio, l'accordo fu concluso, e ne fu solo rinviata la materiale consegna. Non si comprende, allora, sulla base di quali elementi il ricorrente sostenga che la vendita non sia stata effettuata. I dati raccolti sono indiziariamente indicativi della avvenuta cessione e non vi sono elementi per escluderla dato lo stato avanzato delle trattative e il rinvio della consegna solamente perché gli acquirenti, presentatisi per il ritiro, non avevano con loro il denaro pattuito. 4.1. Per quanto attiene alla aggravante, il Tribunale ha dato conto della consapevolezza del ricorrente di realizzare una cessione di stupefacenti nell'interesse della cosca LO. Egli agì collegandosi, e per conto, di AN TO LA, suo cugino e promotore nell'ambito della cosca LO della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, e quindi agì con consapevolezza della finalità di agevolazione della cosca LO. D'altronde, una volta chiamato in aiuto da AN TO LA per il recupero del quantitativo di sostanza stupefacente da cedere a UT, dimostrò di aver pregressa e sicura contezza, senza rivelare alcuna incertezza, dell'impegno di LA su questo versante di attività criminale. Non vi può esser dubbio che il ricorrente fosse consapevole della caratura criminale e della posizione all'interno della associazione di 'ndrangheta di AN TO LA, e in tal senso depone il suo coinvolgimento negli episodi di cui ai capi 42) e 43), direttamente connessi alla partecipazione di LA ad un summit di mafia presso il Palfruit. 5. Il quarto motivo è infondato. Il Tribunale ha ben motivato in ordine all'addebito associativo di cui al capo 1). Della partecipazione associativa ha indicato, con adeguatezza e logicità di argomenti, gli elementi indiziari nella partecipazione armata al summit tenuto al Palfruit;
nel coinvolgimento nei fatti relativi al traffico di sostanze stupefacenti;
nei comportamenti tenuti in occasione degli episodi delittuosi relativi alle estorsioni in danno di BA e TO per il risarcimento dovuto a CC TI in conseguenza dell'incendio della sua autovettura, a prescindere dalla esistenza di una responsabilità anche per questi singoli fatti dovendosi aver riguardo alla portata indiziaria, ai fini della partecipazione associativa, dei comportamenti comunque tenuti;
nelle conversazioni con AN TO LA in ordine alla sorte delle guardianie in contrada Romano;
nelle continue riunioni in casa LA per la discussione di affari illeciti anche alla presenza di altri sodali. Si tratta di dati significativi che delineano l'attribuzione di un ruolo partecipativo. 6. Il quinto motivo è infondato. Il Tribunale non ha tratto i dati indiziari in riguardo alla partecipazione associativa di cui al capo 68) soltanto dai dati posti a 5 fondamento dell'addebito di cui al capo 69). Ha richiamato anche un altro episodio di sicura concludenza nel delineare un ruolo di partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, costituito dall'aver preso parte, su coinvolgimento di LA, alle trattative con tale Apa per la cessione di cocaina. Il fatto che LA si determinò a confrontarsi con il ricorrente per la individuazione dei canali di spaccio conduce ad escludere che il ruolo del ricorrente in questo settore di attività criminale si possa essere esaurito nella commissione del singolo reato-fine, di cui al capo 69). 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 19 luglio 2023 Il c Il presidente