TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9405 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15987 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Francesco Giliberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli (NA), Via Seggio del Popolo n.22;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
OGGETTO: Opposizione ad ATP per indennità di accompagnamento e requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.06.2025 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare
1 la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento nonché quello di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92.
Dopo aver contestato le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ha chiesto dichiararsi il diritto all'indennità di accompagnamento nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , lamentando che le Persona_2 conclusioni a cui lo stesso è pervenuto, non corrispondano alle fattuali condizioni del ricorrente.
Assume che nonostante l'ausiliare abbia tenuto conto delle tabelle e delle patologie del periziando, il giudizio medico-legale è carente nel valutare le varie patologie nella loro incidenza sulle attività della vita quotidiana in un soggetto così anziano ed affetto da problemi nella deambulazione.
Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Esiti di
ReTurbt per Carcinoma uroteliale a crescita papillare ed invertita/endofitica di alto
2 grado in pregressa TURBT, Carcinoma prostatico in trattamento farmacologico, con blocco androgenico totale, Esiti di colecistectomia laparoscopica per calcolosi biliare.
Il CTU ha precisato che: “Si tratta di un complesso quadro morboso, già presente all'epoca di inoltro della domanda amministrativa, la cui valutazione attuale, in considerazione dell'età del ricorrente, non può fondarsi su ipotetici riverberi menomativi sulla capacità lavorativa, trattandosi di un soggetto ultrasessantacinquenne, bensì sulla sussistenza o meno di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Tenuto conto di quanto evidenziato dall'esame del dato documentale esibito e dei rilievi clinici emersi nel corso della visita peritale, risultano chiaramente difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della sua età.
Ciò premesso, in considerazione di quanto è emerso dallo studio della documentazione sanitaria esibita e dall'esame clinico del periziando, ai fini della valutazione delle singole patologie riscontrate, in relazione all'influenza che esse assumono sulla capacità autosostentamento, secondo quanto indicato dalle Tabelle relative all'Invalidità Civile del D.M. 05/02/92, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 26/02/92, si rileva quanto segue: La patologia oncologica rappresenta la principale infermità da cui il signor è risultato affetto, in relazione alla Pt_1 presenza di una duplice neoplasia, prostatica e vescicale. L'esordio risale al 2010, quando si manifestava un carcinoma uroteliale, che veniva asportato chirurgicamente, mediante un intervento di resezione transuretrale (TURB), cioè di asportazione della lesione tumorale per via endoscopica, mediante introduzione di una sonda, attraverso l'uretra, nella vescica. In seguito, il signor era colpito Pt_1 da una neoplasia prostatica, un adenocarcinoma, per il quale veniva intrapresa una terapia farmacologica di tipo ormonale, tale da realizzare un blocco androgenico totale. Infine, più recentemente, vi è stata una recidiva oncologica alla vescica: a dicembre del 2023, un esame istologico mostrava un carcinoma uroteliale a crescita papillare ed invertita/endofitica di alto grado sec WHO 2022, con invasione della lamina propria, ma senza interessamento della tonaca muscolare propria. Pertanto, veniva effettuato un ulteriore intervento di resezione vescicale, mediante “Re-Turbt”.
3 Ai fini valutativi la patologia rientra nelle previsioni del codice tabellare 9323, che si riferisce a neoplasie con prognosi sostanzialmente favorevole e con una situazione di marcata compromissione funzionale, per le quali è previsto un tasso invalidante fisso del 70%. Ciò, in considerazione della lenta evoluzione della neoplasia prostatica, compatibile con una normale sopravvivenza del periziando e della radicalità chirurgica assicurata dalla Turbt, che ha ottenuto l'asportazione totale della neoplasia vescicale, in presenza di turbe urinarie significative, determinate dalla duplice neoplasia dell'apparato genito-urinario. Chiaramente, le ulteriori patologie riscontrate sono di minore rilievo clinico e, soprattutto, di più scarsa incidenza sulla validità del soggetto, sia per la natura che per l'entità dei fenomeni che ne conseguono. Ciò, in particolare, per quanto riguarda i modesti esiti che sono conseguiti all'intervento di colecistectomia, rappresentati da occasionali fenomeni dispeptici e da una forma di ipertensione arteriosa in assenza di segni di danno
d'organo”.
Pertanto, ha concluso che il ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto alla concessione della indennità di accompagnamento ed inoltre non presenta i requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione
4 dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Il ricorrente si è limitato a menzionare nella sua opposizione una documentazione medica già depositata alla data delle operazioni peritali che comunque non danno conto alcuno di un aggravamento tale da giustificare un rinnovo della perizia.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU meritano piena condivisione. Dalla lettura della perizia risulta che le patologie di cui risulta affetto il sig. sono state Parte_1 esaminate e adeguatamente valutate.
In conclusione, nel caso in esame, il CTU ha condivisibilmente affermato che parte ricorrente è affetta dalle patologie, che tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (indennità di accompagnamento e requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92).
5 Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra
Santulli, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15987 R.G. per l'anno 2025
TRA
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dall'Avv. Francesco Giliberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Napoli (NA), Via Seggio del Popolo n.22;
- opponente
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313)
- opposto
OGGETTO: Opposizione ad ATP per indennità di accompagnamento e requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.06.2025 il sig. , dopo tempestivo Parte_1 dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito del procedimento per ATP ex art 445 bis cpc, ha promosso ricorso ex comma 6 di tale norma, al fine di accertare
1 la sussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento nonché quello di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92.
Dopo aver contestato le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ha chiesto dichiararsi il diritto all'indennità di accompagnamento nonché del requisito di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a far data dalla domanda amministrativa o da quella diversa stabilita nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso CP_1 ricorso nonché l'insussistenza dei requisiti costitutivi del diritto preteso, diversi da quello sanitario, indispensabili per il riconoscimento della prestazione pretesa ed inoltre prescrizione del diritto e dei ratei concludendo per l'inammissibilità del ricorso ed in via gradata per il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, viste le note di trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione è stata decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente ha contestato la CTU del Dott. , lamentando che le Persona_2 conclusioni a cui lo stesso è pervenuto, non corrispondano alle fattuali condizioni del ricorrente.
Assume che nonostante l'ausiliare abbia tenuto conto delle tabelle e delle patologie del periziando, il giudizio medico-legale è carente nel valutare le varie patologie nella loro incidenza sulle attività della vita quotidiana in un soggetto così anziano ed affetto da problemi nella deambulazione.
Le contestazioni, tuttavia, sono prive di pregio poiché svalutano l'esame obiettivo eseguito dal CTU, pur non confutandolo in alcun modo, prospettando che l'ausiliare avrebbe dovuto, sulla base di evidenze documentali, riconoscere le prestazioni.
Dalla lettura della perizia, non fatta oggetto di alcuna osservazione dalla parte durante il sub- procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – contegno processuale da cui possono trarsi argomenti di convincimento – risulta che il CTU ha bene operato.
L'ausiliare nominato ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti, precisamente: Esiti di
ReTurbt per Carcinoma uroteliale a crescita papillare ed invertita/endofitica di alto
2 grado in pregressa TURBT, Carcinoma prostatico in trattamento farmacologico, con blocco androgenico totale, Esiti di colecistectomia laparoscopica per calcolosi biliare.
Il CTU ha precisato che: “Si tratta di un complesso quadro morboso, già presente all'epoca di inoltro della domanda amministrativa, la cui valutazione attuale, in considerazione dell'età del ricorrente, non può fondarsi su ipotetici riverberi menomativi sulla capacità lavorativa, trattandosi di un soggetto ultrasessantacinquenne, bensì sulla sussistenza o meno di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Tenuto conto di quanto evidenziato dall'esame del dato documentale esibito e dei rilievi clinici emersi nel corso della visita peritale, risultano chiaramente difficoltà persistenti gravi a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della sua età.
Ciò premesso, in considerazione di quanto è emerso dallo studio della documentazione sanitaria esibita e dall'esame clinico del periziando, ai fini della valutazione delle singole patologie riscontrate, in relazione all'influenza che esse assumono sulla capacità autosostentamento, secondo quanto indicato dalle Tabelle relative all'Invalidità Civile del D.M. 05/02/92, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 26/02/92, si rileva quanto segue: La patologia oncologica rappresenta la principale infermità da cui il signor è risultato affetto, in relazione alla Pt_1 presenza di una duplice neoplasia, prostatica e vescicale. L'esordio risale al 2010, quando si manifestava un carcinoma uroteliale, che veniva asportato chirurgicamente, mediante un intervento di resezione transuretrale (TURB), cioè di asportazione della lesione tumorale per via endoscopica, mediante introduzione di una sonda, attraverso l'uretra, nella vescica. In seguito, il signor era colpito Pt_1 da una neoplasia prostatica, un adenocarcinoma, per il quale veniva intrapresa una terapia farmacologica di tipo ormonale, tale da realizzare un blocco androgenico totale. Infine, più recentemente, vi è stata una recidiva oncologica alla vescica: a dicembre del 2023, un esame istologico mostrava un carcinoma uroteliale a crescita papillare ed invertita/endofitica di alto grado sec WHO 2022, con invasione della lamina propria, ma senza interessamento della tonaca muscolare propria. Pertanto, veniva effettuato un ulteriore intervento di resezione vescicale, mediante “Re-Turbt”.
3 Ai fini valutativi la patologia rientra nelle previsioni del codice tabellare 9323, che si riferisce a neoplasie con prognosi sostanzialmente favorevole e con una situazione di marcata compromissione funzionale, per le quali è previsto un tasso invalidante fisso del 70%. Ciò, in considerazione della lenta evoluzione della neoplasia prostatica, compatibile con una normale sopravvivenza del periziando e della radicalità chirurgica assicurata dalla Turbt, che ha ottenuto l'asportazione totale della neoplasia vescicale, in presenza di turbe urinarie significative, determinate dalla duplice neoplasia dell'apparato genito-urinario. Chiaramente, le ulteriori patologie riscontrate sono di minore rilievo clinico e, soprattutto, di più scarsa incidenza sulla validità del soggetto, sia per la natura che per l'entità dei fenomeni che ne conseguono. Ciò, in particolare, per quanto riguarda i modesti esiti che sono conseguiti all'intervento di colecistectomia, rappresentati da occasionali fenomeni dispeptici e da una forma di ipertensione arteriosa in assenza di segni di danno
d'organo”.
Pertanto, ha concluso che il ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto alla concessione della indennità di accompagnamento ed inoltre non presenta i requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92.
Va rimarcato che le valutazioni del CTU sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato ila ricorrente.
Non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Al più potrebbe sostenersi che parte ricorrente insista in un mero dissenso diagnostico ma non certamente in una contestazione sulle risultanze mediche contenute nella relazione peritale sulle quali non hanno incidenza alcuna le certificazioni successivamente prodotte.
Sul punto Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517 insegna: “Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione
4 dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante,
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.)”.
Il ricorrente si è limitato a menzionare nella sua opposizione una documentazione medica già depositata alla data delle operazioni peritali che comunque non danno conto alcuno di un aggravamento tale da giustificare un rinnovo della perizia.
Le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del CTU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale rivendicata, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni del CTU meritano piena condivisione. Dalla lettura della perizia risulta che le patologie di cui risulta affetto il sig. sono state Parte_1 esaminate e adeguatamente valutate.
In conclusione, nel caso in esame, il CTU ha condivisibilmente affermato che parte ricorrente è affetta dalle patologie, che tuttavia non integrano un quadro di tale gravità da determinare il riconoscimento dei benefici economici richiesti (indennità di accompagnamento e requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92).
5 Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente. Pertanto, la domanda, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente, rigettata.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Napoli, lì 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
6