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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
14257 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14257 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PERBELLINI ERIKA
e nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. BUTTURINI ELISABETTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Per Conclusioni comuni delle parti: 1) Disporsi l'affidamento esclusivo dei figli e a Per_1 favore della madre con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna sita Parte_2 attualmente in Verona, via Aldo Moro 7 ovvero in altra soluzione abitativa più comoda di prossimo reperimento;
2) Disporre che il padre non convivente con i minori, possa incontrare e vedere i figli presso la propria abitazione o presso quella della nonna paterna o in luoghi pubblici il lunedì e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 o comunque dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 19.30, occupandosi di prenderli a scuola e preparare loro la cena. A ciò si aggiungeranno due merco-ledì al mese a settimane alterne nello stesso orario.
Nel periodo scolastico la visita comporta l'obbligo di recupero dei figli presso la scuola.
Il padre si occuperà inoltre dei figli un fine settimana al mese dalle 8.30 alle 19.30 sia durante il sabato che durante la domenica, pasti compresi. Il padre comunicherà alla madre, entro il giorno 20 del mese precedente, quale fine settimana terrà i bambini.
Durante le festività natalizie e pasquali, nonché straordinarie in cui è prevista la chiusura delle scuole, le parti si accorderanno in modo che i giorni festivi siano suddivisi in parti uguali tra i genitori, con gli orari previsti per i fine settimana (in linea di massima 7 giorni ciascuno le vacanze natalizie ed altri 3 giorni ciascuno per le pasquali), alternando di anno in anno le festi-vità, con la precisazione che, se i figli avranno trascorso con la madre il giorno di Natale, reste-ranno con il padre il primo dell'anno e viceversa per l'anno successivo. E se avranno trascorso il giorno di
Pasqua con la madre, resteranno con il padre il Lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo, salvo ovviamente ogni diverso accordo. Analogamente dicasi per le festività nazionali del 25/4, 1/05,
2/06, 15/08, 1/11, 8/12.
Durante le vacanze estive il diritto/dovere di visita si equipara a quello delle festività natalizie e pasquali. Pertanto, si vedrà il calendario scolastico e le ferie verranno divise a metà tra i due genitori, fatto salvo il pernottamento con la madre fino ai tre anni della figlia minore (che quindi verrà riaccompagnata a casa alle 19.30). Successivamente le parti si accorderanno in modo che anche il padre possa tenere con sé i figli per un periodo prolungato di ferie estive, pernotto compreso.
3) Porsi a carico del sig. l'obbligo di versare alla NO la somma di Parte_1 Parte_2 euro 675,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.350,00 mensili, a titolo di contributo di mantenimento. Il versamento della suddetta somma verrà effettuato presso il conto corrente bancario intestato esclusivamente alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo verrà Pt_2 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026;
4) porsi inoltre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese accessorie e Pt_1 cioè delle spese medico sanitarie non coperte dal SS e delle spese scolastiche e ludico sportive come da protocollo famiglia in uso presso l'intestato Tribunale.
Tali spese, con richiamo integrale al suddetto protocollo qui di seguito riportato per esteso, sono da individuarsi come segue:
“a. le spese accessorie siano suddivise nel seguente modo: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia CP_1 da banco an-corché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come,
a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di
€150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché in-terventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite sco-lastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: ser-vizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
d. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimerein forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concor-date tra i genitori”.
Il pagamento delle suddette spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente previa esibizione delle relative pezze giustificative della spesa sostenuta.
5) Nel caso il padre dovesse assentarsi da Verona per più di un mese è fatto obbligo di darne preavviso con almeno due mesi di anticipo alla madre. Qualora dovesse assentarsi per più di una settimana ne darà preavviso con almeno due settimane di anticipo alla madre. In ogni caso disporsi, per ogni settimana di assenza e sino al compimento del quattordicesimo anno della secondogenita, l'obbligo in capo al padre di corrispondere alla madre, unitamente al contributo mensile di mantenimento di Per cui sopra, una somma pari ad euro 175 (importo dimezzato a partire dal tredicesimo anno di ), salvo annuale aggiornamento Istat, per facilitare l'impiego di una baby-sitter e per gli oneri della cura esclusiva dei bimbi.
6) Le parti concordano che l'assegno unico universale e ogni altro bonus (nido/scuola), benefi-cio o detrazione fiscale per i figli saranno richiesti ed incassati dalla NO nella misura del Pt_2
100%. Il sig. si impegna a rilasciare tutti i consensi che si rendessero necessari per i fini di Pt_1 cui sopra.
7) A definizione di ogni reciproco rapporto di dare e avere si obbliga a versare ad Pt_1 Pt_2 quanto prima possibile e comunque entro e non oltre il 31.12.2027, euro 180.000,00 affinché lei possa acquistare, intestandola a sé, una nuova abitazione più comoda dell'attuale quanto a spazi e/o numero locali ove trasferirsi con i figli.
8) Al fine di garantire la continuità del mantenimento dei figli in caso di premorienza, il padre ha già stipulato e si impegna a mantenere attiva, fino ai 27 anni della figlia minore, una polizza vita con capitale assicurato pari ad euro 250.000,00, designando come beneficiaria esclusiva la madre
(almeno fino al compimento della maggiore età della figlia) con vincolo di spesa in fa-vore dei figli.
A questa polizza, in caso di premorienza della nonna paterna, si aggiungerà una seconda polizza ad oggi a questa intestata in qualità di beneficiario, di pari capitale assicurato che verrà intestata come beneficiaria alla madre dei bambini fino al compimento della maggiore età della secondogenita o ai figli direttamente in caso di premorienza della madre beneficiaria. La quietanza di pagamento verrà consegnata alla madre.
9) Il sig. si obbliga a restituire alla NO , in unica soluzione, euro 120.000 ottenuti Pt_1 Pt_2 in prestito in data 28.7.2025, appena possibile e comunque entro e non oltre il 28.7.2027, versando relativi interessi maturati pari al 2,5% annui.
10) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi agli interessi morali e materiali delle figlie minori ed esonerano il Tribunale dal loro ascolto.
11) Spese onorari, oltre accessori di legge, compensati tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2025, e – Parte_1 Parte_2 sul presupposto per cui avevano intessuto una relazione more uxorio, dalla quale erano nati Per_1
Per_ (21/2/23) e (30/10/2024) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita cosi come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori (atteso che il padre deve assentarsi periodicamente anche per periodi piuttosto lunghi).
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei minori e , sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Per_1 Per_3 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
ST CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa ST CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14257 2025 VG promossa
DA
nato il [...] a [...], residente a [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PERBELLINI ERIKA
e nato il [...] a [...], residente a [...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. BUTTURINI ELISABETTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Per Conclusioni comuni delle parti: 1) Disporsi l'affidamento esclusivo dei figli e a Per_1 favore della madre con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna sita Parte_2 attualmente in Verona, via Aldo Moro 7 ovvero in altra soluzione abitativa più comoda di prossimo reperimento;
2) Disporre che il padre non convivente con i minori, possa incontrare e vedere i figli presso la propria abitazione o presso quella della nonna paterna o in luoghi pubblici il lunedì e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 o comunque dalla fine dell'orario scolastico sino alle ore 19.30, occupandosi di prenderli a scuola e preparare loro la cena. A ciò si aggiungeranno due merco-ledì al mese a settimane alterne nello stesso orario.
Nel periodo scolastico la visita comporta l'obbligo di recupero dei figli presso la scuola.
Il padre si occuperà inoltre dei figli un fine settimana al mese dalle 8.30 alle 19.30 sia durante il sabato che durante la domenica, pasti compresi. Il padre comunicherà alla madre, entro il giorno 20 del mese precedente, quale fine settimana terrà i bambini.
Durante le festività natalizie e pasquali, nonché straordinarie in cui è prevista la chiusura delle scuole, le parti si accorderanno in modo che i giorni festivi siano suddivisi in parti uguali tra i genitori, con gli orari previsti per i fine settimana (in linea di massima 7 giorni ciascuno le vacanze natalizie ed altri 3 giorni ciascuno per le pasquali), alternando di anno in anno le festi-vità, con la precisazione che, se i figli avranno trascorso con la madre il giorno di Natale, reste-ranno con il padre il primo dell'anno e viceversa per l'anno successivo. E se avranno trascorso il giorno di
Pasqua con la madre, resteranno con il padre il Lunedì dell'Angelo e viceversa l'anno successivo, salvo ovviamente ogni diverso accordo. Analogamente dicasi per le festività nazionali del 25/4, 1/05,
2/06, 15/08, 1/11, 8/12.
Durante le vacanze estive il diritto/dovere di visita si equipara a quello delle festività natalizie e pasquali. Pertanto, si vedrà il calendario scolastico e le ferie verranno divise a metà tra i due genitori, fatto salvo il pernottamento con la madre fino ai tre anni della figlia minore (che quindi verrà riaccompagnata a casa alle 19.30). Successivamente le parti si accorderanno in modo che anche il padre possa tenere con sé i figli per un periodo prolungato di ferie estive, pernotto compreso.
3) Porsi a carico del sig. l'obbligo di versare alla NO la somma di Parte_1 Parte_2 euro 675,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 1.350,00 mensili, a titolo di contributo di mantenimento. Il versamento della suddetta somma verrà effettuato presso il conto corrente bancario intestato esclusivamente alla NO , entro il giorno 5 di ogni mese. Detto importo verrà Pt_2 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026;
4) porsi inoltre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese accessorie e Pt_1 cioè delle spese medico sanitarie non coperte dal SS e delle spese scolastiche e ludico sportive come da protocollo famiglia in uso presso l'intestato Tribunale.
Tali spese, con richiamo integrale al suddetto protocollo qui di seguito riportato per esteso, sono da individuarsi come segue:
“a. le spese accessorie siano suddivise nel seguente modo: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia CP_1 da banco an-corché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come,
a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di
€150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché in-terventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite sco-lastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: ser-vizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
d. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimerein forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concor-date tra i genitori”.
Il pagamento delle suddette spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente previa esibizione delle relative pezze giustificative della spesa sostenuta.
5) Nel caso il padre dovesse assentarsi da Verona per più di un mese è fatto obbligo di darne preavviso con almeno due mesi di anticipo alla madre. Qualora dovesse assentarsi per più di una settimana ne darà preavviso con almeno due settimane di anticipo alla madre. In ogni caso disporsi, per ogni settimana di assenza e sino al compimento del quattordicesimo anno della secondogenita, l'obbligo in capo al padre di corrispondere alla madre, unitamente al contributo mensile di mantenimento di Per cui sopra, una somma pari ad euro 175 (importo dimezzato a partire dal tredicesimo anno di ), salvo annuale aggiornamento Istat, per facilitare l'impiego di una baby-sitter e per gli oneri della cura esclusiva dei bimbi.
6) Le parti concordano che l'assegno unico universale e ogni altro bonus (nido/scuola), benefi-cio o detrazione fiscale per i figli saranno richiesti ed incassati dalla NO nella misura del Pt_2
100%. Il sig. si impegna a rilasciare tutti i consensi che si rendessero necessari per i fini di Pt_1 cui sopra.
7) A definizione di ogni reciproco rapporto di dare e avere si obbliga a versare ad Pt_1 Pt_2 quanto prima possibile e comunque entro e non oltre il 31.12.2027, euro 180.000,00 affinché lei possa acquistare, intestandola a sé, una nuova abitazione più comoda dell'attuale quanto a spazi e/o numero locali ove trasferirsi con i figli.
8) Al fine di garantire la continuità del mantenimento dei figli in caso di premorienza, il padre ha già stipulato e si impegna a mantenere attiva, fino ai 27 anni della figlia minore, una polizza vita con capitale assicurato pari ad euro 250.000,00, designando come beneficiaria esclusiva la madre
(almeno fino al compimento della maggiore età della figlia) con vincolo di spesa in fa-vore dei figli.
A questa polizza, in caso di premorienza della nonna paterna, si aggiungerà una seconda polizza ad oggi a questa intestata in qualità di beneficiario, di pari capitale assicurato che verrà intestata come beneficiaria alla madre dei bambini fino al compimento della maggiore età della secondogenita o ai figli direttamente in caso di premorienza della madre beneficiaria. La quietanza di pagamento verrà consegnata alla madre.
9) Il sig. si obbliga a restituire alla NO , in unica soluzione, euro 120.000 ottenuti Pt_1 Pt_2 in prestito in data 28.7.2025, appena possibile e comunque entro e non oltre il 28.7.2027, versando relativi interessi maturati pari al 2,5% annui.
10) Le parti danno atto che gli accordi raggiunti sono conformi agli interessi morali e materiali delle figlie minori ed esonerano il Tribunale dal loro ascolto.
11) Spese onorari, oltre accessori di legge, compensati tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2025, e – Parte_1 Parte_2 sul presupposto per cui avevano intessuto una relazione more uxorio, dalla quale erano nati Per_1
Per_ (21/2/23) e (30/10/2024) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Invero, nulla osta all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita cosi come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dei minori (atteso che il padre deve assentarsi periodicamente anche per periodi piuttosto lunghi).
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei minori e , sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Per_1 Per_3 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
ST CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra