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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1014/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3564/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via M. D. Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001243 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001243 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022288312000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016783960000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Catania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il
29.12.2023 (depositato il 22.04.2024), la sig.ra Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 20229016783960000, notificata il 1° novembre 2023, con riferimento ai seguenti, sottesi provvedimenti (per l'importo complessivo ivi indicato di € 3.499,40):
- cartella n. 29320190022288312000, presuntivamente notificata in data 27/02/2020 – ente impositore
Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Catania – per sanzioni ed interessi IRPEF – anno 2016 (tot. atto
€ 131,25);
- avviso di accertamento n. TXNTXNM001243, presuntivamente notificato in data 31/10/2016 per un importo complessivamente indicato – comprensivo di sanzioni, interessi, addizionale regionale e comunale – pari ad € 3.368,15, ente impositore la Direzione provinciale di Catania dell'Agenzia delle Entrate, per IRPEF anno d'imposta 2011.
Si riportano di seguito – schematicamente, secondo quanto indicato nelle rubriche - i motivi di impugnazione articolati nel ricorso:
- mancata notificazione/comunicazione degli atti prodromici alla intimazione principalmente impugnata -
Nullità dell'atto di intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l.
241/90 ed art. 7 l. 212/2000 - omessa indicazione dei metodi di calcolo - Carenza dei requisiti legali dell'atto di intimazione;
- decadenza dal potere impo-esattivo dell'Ente Impositore Agenzia delle Entrate e dell'Agente della
Riscossione – Agenzia delle Entrate/Riscossione - Nullità della intimazione di pagamento in violazione ex art. 25 DPR 602/73;
- nullità per intervenuta prescrizione del credito per cui si procede – Prescrizione successiva alla eventuale corretta notifica dell'avviso di accertamento;
- correttezza dichiarazione dei redditi 2012 anno d'imposta 2011: illegittimità delle somme richieste nell'avviso di accertamento e nella successiva intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del
27.05.2024, con le quali il soggetto impositore contrastava tutti i motivi di ricorso, offrendo, altresì, all'uopo prova della notifica dell'avviso e della cartella.
In replica alle controdeduzioni, la difesa della RE depositava “memoria” il 9 gennaio 2026, contestando a vario titolo l'idoneità dei documenti offerti alla istruttoria di causa dall'Amministrazione a provare la valida notifica dei provvedimenti richiamati. L'Agenzia delle Entrate controreplicava con “memorie ex art. 32 D. lgs. N. 546/1992”, depositate il 27 gennaio
2026, nelle quali, sulla scorta di documentazione aggiuntiva, insisteva sulla valida prova dei più volte citati provvedimenti.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Quivi, presentata la causa da parte del giudice monocratico, si è svolta la discussione alla presenza di entrambi i difensori delle parti costituite:
l'avvocatessa Nominativo_1, su delega della Agenzia delle Entrate di Catania, e l'avvocatessa
Difensore_1, per conto della ricorrente;
le quali insistevano nelle argomentazioni e conclusioni rassegnate in seno ai rispettivi scritti difensivi, eccependo, tuttavia, in aggiunta, l'avvocatessa Difensore_1 la tardività della memoria avversaria e delle produzioni documentali accessorie del 27 gennaio 2026, facendone derivare la loro inammissibilità ai fini del giudizio.
Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, risultando – secondo quanto di seguito si motiva – fondate le censure avanzate a carico della pretesa per IRPEF 2011 di cui (originariamente) all'avviso d'accertamento n.
TXNTXNM001243, e (diversamente) infondate quelle articolate a carico della pretesa di cui alla cartella n.
29320190022288312000, relativa a sanzioni ed interessi per IRPEF 2016.
A) Quanto, in primis, a quest'ultima, va anzitutto dichiarata valida, a dispetto di quanto ritenuto dalla difesa della ricorrente in seno alle memorie integrative del 9 gennaio 2026, la fornita prova di notifica della cartella.
Premesso al riguardo che la notifica in questione, per come risultante dalla prodotta copia di relata, ebbe luogo per irreperibilità relativa della destinataria, quanto alla contestata prova della ricezione della raccomandata informativa, essa è rintracciabile nella cartolina di ricevimento postale offerta agli atti istruttori di causa dall'Amministrazione, dalla quale emerge documentalmente che una raccomandata testualmente riguardante il «Documento num.: 29320190022288312000» fu consegnata alla ricevente Ricorrente_1, la cui firma è leggibile per esteso, alla data del 27.02.2020: la stessa data puntualmente indicata nell'intimazione quale quella di notifica della cartella. A fronte di tale evidenza, da sola sufficiente a provare la ricezione della raccomandata, è del tutto irrilevante che la “distinta di postalizzazione del Consorzio_1 stabile Olimpo” prodotta in atti contenga al n. 96 del suo elenco l'indicazione di raccomandata recante un numero identificativo diverso da quello portato dalla richiamata cartolina di consegna, non potendo tale circostanza – che documenta di per sé il mero affidamento all'agente postale di un'altra raccomandata informativa indirizzata alla Ricorrente_1 seppur singolarmente in relazione allo stesso atto - inficiare la forza probatoria diretta spiegata dalla cartolina di consegna sopra richiamata.
Dalla valida prova della notifica della cartella è agevole, altresì, derivare: a) l'assoluta infondatezza del vizio
(di cui al motivo con il " n. 1." in ricorso) di mancata allegazione della stessa alla intimazione impugnata, lamentata dalla ricorrente a corredo del vizio di omessa notifica della cartella, e di motivazione della intimazione, per l'ipotesi (documentalmente smentita...) di mancata previa comunicazione dell'atto alla contribuente;
così come b) l'inammissibilità delle censure riguardanti il merito della pretesa.
B) La fondatezza del ricorso in merito alla contestata pretesa degli importi ingiunti col provvedimento principalmente impugnato, per IRPEF 2011, di cui (originariamente) all'avviso n. TXNTXNM001243, va parimenti motivata - decidendo sul punto sulla scorta della c.d. “ragione più liquida” - in relazione, ancora, al primo motivo di censura: sub specie, segnatamente, dell'ivi censurata omessa notificazione dell'atto prodromico alla intimazione. La documentazione ritualmente offerta agli atti istruttori di causa dall'Amministrazione in funzione della prova della detta notifica appare, infatti, gravemente carente dei requisiti indispensabili a dimostrazione della valida notifica dell'avviso.
Risultano, invero, agli atti istruttori tempestivamente depositati dall'Amministrazione:
a) una relata di notifica (rassegnata all'allegato identificato nel fascicolo di AdE come “N.
_2_allegato_ade_notifica_avviso_di_acc..pdf”) ove non risulta indicato alcun estremo identificativo dell'atto notificato (circostanza da sola capace ad inficiare la validità della relata); e b) un avviso di ricevimento di raccomandata postale, che per quanto riferibile alla Ricorrente_1, appare del tutto sfornito, anch'esso, di alcun riferimento all'atto ricevuto.
Non vale a smentire quanto appena accertato, la documentazione offerta dall'Amministrazione mediante deposito del 27.01.2026, a corredo della memoria depositata in pari data. Tanto lo scritto difensivo de quo, quanto l'allegato istruttorio sono, infatti, inammissibili ai fini del giudizio, essendo il loro deposito avvenuto oltre i termini - perentori (cfr. ex ceteris, cass. civ., sez. V, sent. n. 29328 del 21.10. 2021) – rispettivamente di dieci e di venti giorni “liberi” prima della data di trattazione della causa, disposti dall'art. 32 del D. lgs. n.
546/1992.
L'accoglimento del primo motivo di censura, limitatamente alla pretesa di cui all'avviso n. TXNTXNM001243, assorbe i restanti motivi impugnatori rivolti, anch'essi, tutti a carico della stessa pretesa ivi avanzata.
La reciproca soccombenza fra le parti induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto specificato in motivazione. Compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3564/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via M. D. Orlando 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001243 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001243 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022288312000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229016783960000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate di Catania e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il
29.12.2023 (depositato il 22.04.2024), la sig.ra Ricorrente_1 (c.f.: CF_Ricorrente_1) impugnava l'intimazione di pagamento n. 293 20229016783960000, notificata il 1° novembre 2023, con riferimento ai seguenti, sottesi provvedimenti (per l'importo complessivo ivi indicato di € 3.499,40):
- cartella n. 29320190022288312000, presuntivamente notificata in data 27/02/2020 – ente impositore
Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Catania – per sanzioni ed interessi IRPEF – anno 2016 (tot. atto
€ 131,25);
- avviso di accertamento n. TXNTXNM001243, presuntivamente notificato in data 31/10/2016 per un importo complessivamente indicato – comprensivo di sanzioni, interessi, addizionale regionale e comunale – pari ad € 3.368,15, ente impositore la Direzione provinciale di Catania dell'Agenzia delle Entrate, per IRPEF anno d'imposta 2011.
Si riportano di seguito – schematicamente, secondo quanto indicato nelle rubriche - i motivi di impugnazione articolati nel ricorso:
- mancata notificazione/comunicazione degli atti prodromici alla intimazione principalmente impugnata -
Nullità dell'atto di intimazione per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3 l.
241/90 ed art. 7 l. 212/2000 - omessa indicazione dei metodi di calcolo - Carenza dei requisiti legali dell'atto di intimazione;
- decadenza dal potere impo-esattivo dell'Ente Impositore Agenzia delle Entrate e dell'Agente della
Riscossione – Agenzia delle Entrate/Riscossione - Nullità della intimazione di pagamento in violazione ex art. 25 DPR 602/73;
- nullità per intervenuta prescrizione del credito per cui si procede – Prescrizione successiva alla eventuale corretta notifica dell'avviso di accertamento;
- correttezza dichiarazione dei redditi 2012 anno d'imposta 2011: illegittimità delle somme richieste nell'avviso di accertamento e nella successiva intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio mediante deposito di controdeduzioni del
27.05.2024, con le quali il soggetto impositore contrastava tutti i motivi di ricorso, offrendo, altresì, all'uopo prova della notifica dell'avviso e della cartella.
In replica alle controdeduzioni, la difesa della RE depositava “memoria” il 9 gennaio 2026, contestando a vario titolo l'idoneità dei documenti offerti alla istruttoria di causa dall'Amministrazione a provare la valida notifica dei provvedimenti richiamati. L'Agenzia delle Entrate controreplicava con “memorie ex art. 32 D. lgs. N. 546/1992”, depositate il 27 gennaio
2026, nelle quali, sulla scorta di documentazione aggiuntiva, insisteva sulla valida prova dei più volte citati provvedimenti.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026. Quivi, presentata la causa da parte del giudice monocratico, si è svolta la discussione alla presenza di entrambi i difensori delle parti costituite:
l'avvocatessa Nominativo_1, su delega della Agenzia delle Entrate di Catania, e l'avvocatessa
Difensore_1, per conto della ricorrente;
le quali insistevano nelle argomentazioni e conclusioni rassegnate in seno ai rispettivi scritti difensivi, eccependo, tuttavia, in aggiunta, l'avvocatessa Difensore_1 la tardività della memoria avversaria e delle produzioni documentali accessorie del 27 gennaio 2026, facendone derivare la loro inammissibilità ai fini del giudizio.
Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, risultando – secondo quanto di seguito si motiva – fondate le censure avanzate a carico della pretesa per IRPEF 2011 di cui (originariamente) all'avviso d'accertamento n.
TXNTXNM001243, e (diversamente) infondate quelle articolate a carico della pretesa di cui alla cartella n.
29320190022288312000, relativa a sanzioni ed interessi per IRPEF 2016.
A) Quanto, in primis, a quest'ultima, va anzitutto dichiarata valida, a dispetto di quanto ritenuto dalla difesa della ricorrente in seno alle memorie integrative del 9 gennaio 2026, la fornita prova di notifica della cartella.
Premesso al riguardo che la notifica in questione, per come risultante dalla prodotta copia di relata, ebbe luogo per irreperibilità relativa della destinataria, quanto alla contestata prova della ricezione della raccomandata informativa, essa è rintracciabile nella cartolina di ricevimento postale offerta agli atti istruttori di causa dall'Amministrazione, dalla quale emerge documentalmente che una raccomandata testualmente riguardante il «Documento num.: 29320190022288312000» fu consegnata alla ricevente Ricorrente_1, la cui firma è leggibile per esteso, alla data del 27.02.2020: la stessa data puntualmente indicata nell'intimazione quale quella di notifica della cartella. A fronte di tale evidenza, da sola sufficiente a provare la ricezione della raccomandata, è del tutto irrilevante che la “distinta di postalizzazione del Consorzio_1 stabile Olimpo” prodotta in atti contenga al n. 96 del suo elenco l'indicazione di raccomandata recante un numero identificativo diverso da quello portato dalla richiamata cartolina di consegna, non potendo tale circostanza – che documenta di per sé il mero affidamento all'agente postale di un'altra raccomandata informativa indirizzata alla Ricorrente_1 seppur singolarmente in relazione allo stesso atto - inficiare la forza probatoria diretta spiegata dalla cartolina di consegna sopra richiamata.
Dalla valida prova della notifica della cartella è agevole, altresì, derivare: a) l'assoluta infondatezza del vizio
(di cui al motivo con il " n. 1." in ricorso) di mancata allegazione della stessa alla intimazione impugnata, lamentata dalla ricorrente a corredo del vizio di omessa notifica della cartella, e di motivazione della intimazione, per l'ipotesi (documentalmente smentita...) di mancata previa comunicazione dell'atto alla contribuente;
così come b) l'inammissibilità delle censure riguardanti il merito della pretesa.
B) La fondatezza del ricorso in merito alla contestata pretesa degli importi ingiunti col provvedimento principalmente impugnato, per IRPEF 2011, di cui (originariamente) all'avviso n. TXNTXNM001243, va parimenti motivata - decidendo sul punto sulla scorta della c.d. “ragione più liquida” - in relazione, ancora, al primo motivo di censura: sub specie, segnatamente, dell'ivi censurata omessa notificazione dell'atto prodromico alla intimazione. La documentazione ritualmente offerta agli atti istruttori di causa dall'Amministrazione in funzione della prova della detta notifica appare, infatti, gravemente carente dei requisiti indispensabili a dimostrazione della valida notifica dell'avviso.
Risultano, invero, agli atti istruttori tempestivamente depositati dall'Amministrazione:
a) una relata di notifica (rassegnata all'allegato identificato nel fascicolo di AdE come “N.
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Non vale a smentire quanto appena accertato, la documentazione offerta dall'Amministrazione mediante deposito del 27.01.2026, a corredo della memoria depositata in pari data. Tanto lo scritto difensivo de quo, quanto l'allegato istruttorio sono, infatti, inammissibili ai fini del giudizio, essendo il loro deposito avvenuto oltre i termini - perentori (cfr. ex ceteris, cass. civ., sez. V, sent. n. 29328 del 21.10. 2021) – rispettivamente di dieci e di venti giorni “liberi” prima della data di trattazione della causa, disposti dall'art. 32 del D. lgs. n.
546/1992.
L'accoglimento del primo motivo di censura, limitatamente alla pretesa di cui all'avviso n. TXNTXNM001243, assorbe i restanti motivi impugnatori rivolti, anch'essi, tutti a carico della stessa pretesa ivi avanzata.
La reciproca soccombenza fra le parti induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto specificato in motivazione. Compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, all'udienza del 30 gennaio 2026.