Art. 71.
Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico.
Il regolamento determina le notizie statistiche che debbono essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.
Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico.
Il regolamento determina le notizie statistiche che debbono essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici e per preparare le eventuali riforme delle tabelle per la liquidazione degli assegni.