CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 39402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39402 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dagli avv. Domenico Marco Maria IN e Nadia Fortunata Grande - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2166 emessa in data 15/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria datata 12/10/2025 a firma avv. Domenico M. M. IN;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39402 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/04/2024 n. 2166 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 14/03/2024 n. 3594, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità, per violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 429, 419, 178 e 161 cod. proc. pen., della notifica del decreto di citazione in appello;
nel dettaglio: il decreto di citazione veniva erroneamente notificato (a mezzo p.e.c. in data 27/12/2024) al difensore di fiducia del primo grado, avv. Nadia Grande, anziché al nuovo difensore di fiducia avv. Domenico IN, con nomina comunicata alla Corte di appello di Milano via p.e.c. nel novembre 2024 (revoca e contestuale nuova nomina del 19/11/2024); solo in data 28/02/2025, l'avv. IN riceveva comunicazione del decreto di fissazione di udienza per il giorno 05/03/2025, ossia solo quattro giorni liberi antecedenti alla data di udienza fissata;
a mezzo p.e.c., si chiedeva pertanto, non già un rinvio dell'udienza, bensì una nuova fissazione di udienza regolarmente notificata;
la Corte di appello in data 05/03/2024 emetteva ordinanza con la quale rinviava l'udienza al 07/04/2025, ponendo soltanto trentuno giorni liberi e, quindi, violando i termini di fissazione dell'udienza (modificati da trenta a quaranta giorni dal d.lgs. 150/2022) con conseguente nullità della fissazione stessa;
ulteriore nullità scaturiva dalla erroneità della notifica per l'udienza del 07/04/2025; in data 07/04/2025 si comunicava che veniva accolta l'istanza di rinvio avanzata dall'avv. IN e veniva fissata l'udienza del 15/04/2025, pur essendo la richiesta della difesa non già di rinvio, bensì di fissazione di una nuova udienza con il rispetto dei termini previsti;
anche il nuovo rinvio, peraltro, non rispettava i termini liberi previsti dal codice di rito. 2.2 Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge, sotto forma del diritto di difesa in relazione all'art. 161 cod. proc. pen. avendo, la mancata notifica del decreto di citazione di udienza, comportato di fatto l'impossibilità per la difesa di redigere eventuali motivi aggiunti e di svolgere ogni attività di rivisitazione della vicenda, valutando anche la possibilità di rinuncia all'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione della citazione in appello al difensore di fiducia all'imputato, è fondato. 1.1. Dalla consultazione dell'incarto processuale - accessibile al Giudice di legittimità in virtù del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc., dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092) - si evince quanto segue: la nomina del nuovo difensore avv. IN, con 2 contestuale revoca dell'avv. Grande, veniva comunicata alla cancelleria del Tribunale di Milano in data 19/11/2024 (v. mail in atti); la notifica del decreto di citazione in appello per udienza del 05/03/2025 - emesso in data 05/06/2024 - veniva effettuata all'avv. Grande in data 27/12/2024 (v. decreto di citazione e notifiche in atti) e quindi ad una data nella quale vi era già stata la nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. IN, con revoca di quello precedente, avv. Grande;
l'avv. IN, con mail inviata alla Corte di appello di Milano in data 03/03/2025 eccepiva per iscritto, trattandosi di processo con rito cartolare, di avere ricevuto la notifica del decreto di fissazione della prima udienza in data 28/02/2025 e, quindi, senza il rispetto del termine rituale di quaranta giorni, chiedendo, pertanto, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto del predetto termine;
la Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 05/05/2025, redatta all'esito dell'udienza, disponeva rinvio all'udienza del 07/04/2025 e quindi, nuovamente, senza il rispetto del termine di rito di quaranta giorni;
tuttavia, dell'ordinanza e del verbale di udienza era stata data comunicazione per errore della cancelleria ad un altro avvocato, con nome simile (tale Chindemi) e, pertanto, l'udienza del 07/04/2025 veniva rinviata a quella del 15/04/2025 con comunicazione all'avv. IN dell'ordinanza e del verbale della precedente udienza;
con mail in data 10/04/2025, l'avv. IN faceva pervenire ulteriore istanza di rinvio, eccependo, ancora una volta, la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancato risetto dei termini a comparire di quaranta giorni;
infine, in data 29/04/2025 l'avv. IN inoltrava un'altra mail alla Corte di appello di Milano, con la quale, premesso di non avere avuto riscontro alla mail del 10/04/2025, chiedeva di essere edotto in proposito. 2. Da quanto esposto, emerge che la Corte territoriale erroneamente ha rigettato l'eccezione sull'omesso rispetto del termine di notifica, affermando che il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in data 05/06/2024, era stato correttamente notificato al precedente difensore di fiducia avv. Nadia Fortunata Grande, e che soltanto a titolo di cortesia ne era stata inviata una copia al difensore nel frattempo nominato, in data 19/11/2024, avv. Domenico IN. Ed invero, la Corte territoriale ha omesso di considerare che il decreto di citazione, pur emesso in data 05/06/2024, veniva notificato al difensore dell'imputato soltanto in data 27/12/2024, data alla quale, come detto, era già avvenuta la nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. IN, con contestuale revoca di quello precedente. 2.1. La nomina al difensore di fiducia, avvenuta prima della data della notifica del decreto di citazione a comparire nel giudizio di appello, avrebbe, dunque, dovuto avvenire nel rispetto del termine di quaranta giorni - introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha apportato modifiche alla disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - tempo minimo necessario per garantire alla parte una utile e proficua difesa, secondo la disciplina in precedenza prevista dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; cosa che, nella specie, non è avvenuta, poiché, come sopra spiegato, la notifica è intervenuta senza che tra la stessa e la data dell'udienza intercorressero i quaranta giorni di tempo. 3 3. Questa Corte ha ormai da tempo rilevato come nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. come modificato, integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 5, n. 32910 del 20/06/2023, Nicolescu, Rv. 285009; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'arcangelo, Rv. 282220). Tempestiva risulta, pertanto, l'eccezione formulata dal difensore avv. IN, rigettata dalla Corte di appello di Milano sull'erroneo presupposto che il difensore di fiducia fosse diverso, senza avvedersi della data di notifica del decreto di citazione e della data (anteriore) di nomina del nuovo difensore di fiducia, in persona dell'avv. IN, con revoca di quello precedente. 4. Da quanto sopra, consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata per violazione del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., con rinvio alla Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2166 emessa in data 15/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
vista la memoria datata 12/10/2025 a firma avv. Domenico M. M. IN;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39402 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/04/2024 n. 2166 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 14/03/2024 n. 3594, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 bis cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la condanna per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la nullità, per violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 429, 419, 178 e 161 cod. proc. pen., della notifica del decreto di citazione in appello;
nel dettaglio: il decreto di citazione veniva erroneamente notificato (a mezzo p.e.c. in data 27/12/2024) al difensore di fiducia del primo grado, avv. Nadia Grande, anziché al nuovo difensore di fiducia avv. Domenico IN, con nomina comunicata alla Corte di appello di Milano via p.e.c. nel novembre 2024 (revoca e contestuale nuova nomina del 19/11/2024); solo in data 28/02/2025, l'avv. IN riceveva comunicazione del decreto di fissazione di udienza per il giorno 05/03/2025, ossia solo quattro giorni liberi antecedenti alla data di udienza fissata;
a mezzo p.e.c., si chiedeva pertanto, non già un rinvio dell'udienza, bensì una nuova fissazione di udienza regolarmente notificata;
la Corte di appello in data 05/03/2024 emetteva ordinanza con la quale rinviava l'udienza al 07/04/2025, ponendo soltanto trentuno giorni liberi e, quindi, violando i termini di fissazione dell'udienza (modificati da trenta a quaranta giorni dal d.lgs. 150/2022) con conseguente nullità della fissazione stessa;
ulteriore nullità scaturiva dalla erroneità della notifica per l'udienza del 07/04/2025; in data 07/04/2025 si comunicava che veniva accolta l'istanza di rinvio avanzata dall'avv. IN e veniva fissata l'udienza del 15/04/2025, pur essendo la richiesta della difesa non già di rinvio, bensì di fissazione di una nuova udienza con il rispetto dei termini previsti;
anche il nuovo rinvio, peraltro, non rispettava i termini liberi previsti dal codice di rito. 2.2 Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge, sotto forma del diritto di difesa in relazione all'art. 161 cod. proc. pen. avendo, la mancata notifica del decreto di citazione di udienza, comportato di fatto l'impossibilità per la difesa di redigere eventuali motivi aggiunti e di svolgere ogni attività di rivisitazione della vicenda, valutando anche la possibilità di rinuncia all'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, relativo alla nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione della citazione in appello al difensore di fiducia all'imputato, è fondato. 1.1. Dalla consultazione dell'incarto processuale - accessibile al Giudice di legittimità in virtù del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc., dep. 28/11/2001, Policastro, Rv. 220092) - si evince quanto segue: la nomina del nuovo difensore avv. IN, con 2 contestuale revoca dell'avv. Grande, veniva comunicata alla cancelleria del Tribunale di Milano in data 19/11/2024 (v. mail in atti); la notifica del decreto di citazione in appello per udienza del 05/03/2025 - emesso in data 05/06/2024 - veniva effettuata all'avv. Grande in data 27/12/2024 (v. decreto di citazione e notifiche in atti) e quindi ad una data nella quale vi era già stata la nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. IN, con revoca di quello precedente, avv. Grande;
l'avv. IN, con mail inviata alla Corte di appello di Milano in data 03/03/2025 eccepiva per iscritto, trattandosi di processo con rito cartolare, di avere ricevuto la notifica del decreto di fissazione della prima udienza in data 28/02/2025 e, quindi, senza il rispetto del termine rituale di quaranta giorni, chiedendo, pertanto, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto del predetto termine;
la Corte di appello di Milano, con ordinanza in data 05/05/2025, redatta all'esito dell'udienza, disponeva rinvio all'udienza del 07/04/2025 e quindi, nuovamente, senza il rispetto del termine di rito di quaranta giorni;
tuttavia, dell'ordinanza e del verbale di udienza era stata data comunicazione per errore della cancelleria ad un altro avvocato, con nome simile (tale Chindemi) e, pertanto, l'udienza del 07/04/2025 veniva rinviata a quella del 15/04/2025 con comunicazione all'avv. IN dell'ordinanza e del verbale della precedente udienza;
con mail in data 10/04/2025, l'avv. IN faceva pervenire ulteriore istanza di rinvio, eccependo, ancora una volta, la tardività della notifica del decreto di citazione a giudizio per mancato risetto dei termini a comparire di quaranta giorni;
infine, in data 29/04/2025 l'avv. IN inoltrava un'altra mail alla Corte di appello di Milano, con la quale, premesso di non avere avuto riscontro alla mail del 10/04/2025, chiedeva di essere edotto in proposito. 2. Da quanto esposto, emerge che la Corte territoriale erroneamente ha rigettato l'eccezione sull'omesso rispetto del termine di notifica, affermando che il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso in data 05/06/2024, era stato correttamente notificato al precedente difensore di fiducia avv. Nadia Fortunata Grande, e che soltanto a titolo di cortesia ne era stata inviata una copia al difensore nel frattempo nominato, in data 19/11/2024, avv. Domenico IN. Ed invero, la Corte territoriale ha omesso di considerare che il decreto di citazione, pur emesso in data 05/06/2024, veniva notificato al difensore dell'imputato soltanto in data 27/12/2024, data alla quale, come detto, era già avvenuta la nomina del nuovo difensore di fiducia, avv. IN, con contestuale revoca di quello precedente. 2.1. La nomina al difensore di fiducia, avvenuta prima della data della notifica del decreto di citazione a comparire nel giudizio di appello, avrebbe, dunque, dovuto avvenire nel rispetto del termine di quaranta giorni - introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha apportato modifiche alla disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. - tempo minimo necessario per garantire alla parte una utile e proficua difesa, secondo la disciplina in precedenza prevista dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.; cosa che, nella specie, non è avvenuta, poiché, come sopra spiegato, la notifica è intervenuta senza che tra la stessa e la data dell'udienza intercorressero i quaranta giorni di tempo. 3 3. Questa Corte ha ormai da tempo rilevato come nel giudizio di appello il mancato rispetto del termine a comparire di quaranta giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. come modificato, integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349; Sez. 5, n. 32910 del 20/06/2023, Nicolescu, Rv. 285009; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'arcangelo, Rv. 282220). Tempestiva risulta, pertanto, l'eccezione formulata dal difensore avv. IN, rigettata dalla Corte di appello di Milano sull'erroneo presupposto che il difensore di fiducia fosse diverso, senza avvedersi della data di notifica del decreto di citazione e della data (anteriore) di nomina del nuovo difensore di fiducia, in persona dell'avv. IN, con revoca di quello precedente. 4. Da quanto sopra, consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata per violazione del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., con rinvio alla Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente