TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/12/2025, n. 11495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11495 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 5843/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR. Alessio Marfé giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento separazione giudiziale tra:
(C.F. ), con l'Avv. DE SIMONE SERENA;
Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
E
(C.F. )con l'Avv. MOLISSO GABRIELE;
CP_1 C.F._2
Parte resistente
NONCHE'
AVV. ARIA ROBERTA (C.F. ), quale curatore speciale dei figli minori;
C.F._3
E con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONLCUSIONI
Le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione personale, come da note d'udienza ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 20/11/2025. Il Curatore Speciale dei minori (nt. a NAPOLI il 5/09/2014) e (nt. a NAPOLI Per_1 Per_2
l'8/10/2018) esprimeva parere favorevole in ordine alla regolamentazione dei rapporti in conformità
a quanto deciso in accordo dalle parti.
Il P.M., visto l'accordo raggiunto dalle parti ed il parere favorevole espresso dal Curatore Speciale, concludeva chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Volla in data 26/05/2014 (atto n. 11, Parte I, anno 2014), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il 5/09/2014) e (nt. a NAPOLI Per_1 Per_2
l'8/10/2018) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
i due figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza privilegiata presso la madre in Gravina di Catania (CT) alla via Fratelli Bandiera n. 92;
i minori trascorreranno con il padre un weekend al mese a Napoli;
la madre accompagnerà i minori fino a quando non avranno l'età per viaggiare da soli. Al fine di garantire la relazione dei minori con la figura paterna, questi trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di giugno, successivamente alla chiusura della scuola;
15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. Le parti possono accordarsi
a che il periodo di permanenza dei minori con il padre sia unito in modo da trascorrere insieme trenta giorni consecutivi.
Ad anni alterni i genitori divideranno le festività del 1° novembre e le altre festività da calendario ed eventuali ponti, previo accordo;
i minori trascorreranno ad anni alterni con la madre il giorno del loro onomastico o del compleanno;
i minori trascorreranno sempre con la madre il giorno del compleanno ed onomastico della madre nonché della festa della mamma;
e viceversa per quelle del papà.
Per le feste natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro. Per le festività pasquali potranno trascorrere ad anni alterni
l'intero periodo con l'uno o l'altro genitore.
Il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli;
[...] detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici istat;
oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Napoli.
L'assegno unico (attualmente pari ad euro 400.00) sarà interamente riscosso dalla sig.ra
e di conseguenza il sig. rinuncia alla sua quota parte;
Parte_1 CP_1 le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere nulla a pretendere
l'una dall'altro.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Si dà atto che, come indicato in epigrafe, oltre al P.M., anche il curatore speciale dei minori - nominato all'esito della prima udienza di comparizione per la iniziale conflittualità delle parti sul trasferimento dei minori a Catania con la madre - ha concluso - dopo che le parti avevano espresso il consenso al trasferimento dei minori presso la madre a Catania e che lo stesso curatore aveva ritenuto che questa fosse una soluzione rispondente all'interesse dei minori - per la dichiarazione della separazione personale in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Quanto all'ammontare del mantenimento dei minori – che, considerando la quota parte del 50% dell'A.U.U. attribuita alla madre che spetterebbe però al padre secondo gli ordinari criteri legali, ammonta a complessivi euro 450,00 (euro 250 mantenimento + euro 200,00 quota parte paterna dell'A.U.U.) – esso si reputa congruo alla luce sia delle capacità economiche delle parti che dei costi che questi dovranno sostenere per i viaggi dei minori in ragione dei diversi luoghi di residenza dei genitori.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché, a questo punto, non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c., trattandosi peraltro di minori infradodicenni.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate, come da loro concordato.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 15/03/1993) e Parte_1
(nt. a NAPOLI il 12/05/1995), omologando gli accordi tra loro intervenuti;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott. Alessio Marfè
Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 5843/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. Raffaele Sdino Presidente
DR.SSA Eva Scalfati giudice
DR. Alessio Marfé giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento separazione giudiziale tra:
(C.F. ), con l'Avv. DE SIMONE SERENA;
Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
E
(C.F. )con l'Avv. MOLISSO GABRIELE;
CP_1 C.F._2
Parte resistente
NONCHE'
AVV. ARIA ROBERTA (C.F. ), quale curatore speciale dei figli minori;
C.F._3
E con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONLCUSIONI
Le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della separazione personale, come da note d'udienza ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 20/11/2025. Il Curatore Speciale dei minori (nt. a NAPOLI il 5/09/2014) e (nt. a NAPOLI Per_1 Per_2
l'8/10/2018) esprimeva parere favorevole in ordine alla regolamentazione dei rapporti in conformità
a quanto deciso in accordo dalle parti.
Il P.M., visto l'accordo raggiunto dalle parti ed il parere favorevole espresso dal Curatore Speciale, concludeva chiedendo la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Volla in data 26/05/2014 (atto n. 11, Parte I, anno 2014), nel corso del quale sono nati i figli (nt. a NAPOLI il 5/09/2014) e (nt. a NAPOLI Per_1 Per_2
l'8/10/2018) e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
i due figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza privilegiata presso la madre in Gravina di Catania (CT) alla via Fratelli Bandiera n. 92;
i minori trascorreranno con il padre un weekend al mese a Napoli;
la madre accompagnerà i minori fino a quando non avranno l'età per viaggiare da soli. Al fine di garantire la relazione dei minori con la figura paterna, questi trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi nel mese di giugno, successivamente alla chiusura della scuola;
15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. Le parti possono accordarsi
a che il periodo di permanenza dei minori con il padre sia unito in modo da trascorrere insieme trenta giorni consecutivi.
Ad anni alterni i genitori divideranno le festività del 1° novembre e le altre festività da calendario ed eventuali ponti, previo accordo;
i minori trascorreranno ad anni alterni con la madre il giorno del loro onomastico o del compleanno;
i minori trascorreranno sempre con la madre il giorno del compleanno ed onomastico della madre nonché della festa della mamma;
e viceversa per quelle del papà.
Per le feste natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31.12 al 6.1 con l'altro. Per le festività pasquali potranno trascorrere ad anni alterni
l'intero periodo con l'uno o l'altro genitore.
Il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese alla sig.ra CP_1 Parte_1
la somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i figli;
[...] detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici istat;
oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo di intesa del Tribunale di Napoli.
L'assegno unico (attualmente pari ad euro 400.00) sarà interamente riscosso dalla sig.ra
e di conseguenza il sig. rinuncia alla sua quota parte;
Parte_1 CP_1 le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avere nulla a pretendere
l'una dall'altro.
Tale domanda merita accoglimento: la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita;
le condizioni proposte non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole minorenne;
sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
Si dà atto che, come indicato in epigrafe, oltre al P.M., anche il curatore speciale dei minori - nominato all'esito della prima udienza di comparizione per la iniziale conflittualità delle parti sul trasferimento dei minori a Catania con la madre - ha concluso - dopo che le parti avevano espresso il consenso al trasferimento dei minori presso la madre a Catania e che lo stesso curatore aveva ritenuto che questa fosse una soluzione rispondente all'interesse dei minori - per la dichiarazione della separazione personale in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Quanto all'ammontare del mantenimento dei minori – che, considerando la quota parte del 50% dell'A.U.U. attribuita alla madre che spetterebbe però al padre secondo gli ordinari criteri legali, ammonta a complessivi euro 450,00 (euro 250 mantenimento + euro 200,00 quota parte paterna dell'A.U.U.) – esso si reputa congruo alla luce sia delle capacità economiche delle parti che dei costi che questi dovranno sostenere per i viaggi dei minori in ragione dei diversi luoghi di residenza dei genitori.
Non si procede all'ascolto dei figli minori poiché, a questo punto, non necessario, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4, ultimo comma, c.p.c., trattandosi peraltro di minori infradodicenni.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo le spese vanno compensate, come da loro concordato.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI il 15/03/1993) e Parte_1
(nt. a NAPOLI il 12/05/1995), omologando gli accordi tra loro intervenuti;
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott. Alessio Marfè
Dott. Raffaele Sdino