Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari, il certificato penale, non essendo un elemento su cui si fonda la richiesta ex art. 291 cod. proc. pen., non deve essere necessariamente trasmesso - a pena di inefficacia della misura - al tribunale procedente, ben potendo quest'ultimo acquisirlo, in relazione al proprio potere-dovere di valutare, ai fini del giudizio, la personalità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2000, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE COSENTINO Presidente del 23/02/2000
1. Dott. ANTONIO ESPOSITO Consigliere ORDINANZA
2. " ANTONIO PERNA LA TORRE Consigliere N. 1073
3. " LIONELLO MARINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " LIBERO SECONDO CARMENINI Consigliere N. 48888/1999
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da GL IC
avverso la ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 5.10.1999 con la quale veniva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere disposta il 18.9.99 dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza nei confronti di GL IC
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita in C.C. la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. F. Cosentino che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
Osserva
GL IC ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 5.9.1999 dal Tribunale del riesame di Catanzaro che confermava il provvedimento con il quale, in data 18. 9. 1999, il G. I. P. del Tribunale di Cosenza aveva disposto nei confronti dello GL la misura cautelare della custodia in carcere.
Deduce il ricorrente la violazione dell'art. 309 c.p.p., in relazione all'art. 291 c.p.p.. 1A) La misura cautelare applicata allo GL era affetta da nullità poiché l'autorità giudiziaria procedente non aveva trasmesso al giudice del riesame il certificato penale del predetto;
atto che il P.M. aveva trasmesso ai sensi dell'art. 291 c.p.p. al G.I.P. e che quindi doveva necessariamente far parte degli atti da trasmettere al giudice del riesame - pena la perdita di efficacia della misura cautelare - per essere l'art. 291 c.p.p. richiamato dai commi 5^ e 10^ dell'art. 309.
Che sussistesse obbligo di trasmettere il certificato penale si evinceva - secondo il ricorrente - dal fatto che nella originaria richiesta di applicazione della misura cautelare si faceva espresso riferimento, per giustificate questa, al concreto pericolo della reiterazione di delitti della stessa specie desunta dalla vita anteatta dell'indagato.
Assunto, poi, pienamente recepito dal G.I.P..
Evidenzia il ricorrente che la vita anteatta di un soggetto può essere valutata solo dall'esame del certificato penale, il quale, pertanto, essendo uno degli elementi posto a fondamento della richiesta e della applicazione della misura cautelare, doveva essere trasmesso al giudice del riesame.
1B) In ogni caso la mancata trasmissione del certificato penale rilevava, ad avviso del ricorrente, come motivo di nullità, a prescindere dal riferimento alla vita anteatta come pericolo di reiterazione di delitti, anche per un diverso motivo:
L'art. 275 c.p.p. stabilisce, infatti, che non può essere disposta la misura cautelare quando il giudice ritiene possibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
È evidente che la valutazione di tale possibilità non si basa solo sul titolo di reato per il quale viene chiesta la misura cautelare, ma anche dalla presenza o meno di precedenti penali ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena. La mancata trasmissione del certificato penale doveva quindi - secondo il ricorrente - essere ritenuta un obbligo a pena di nullità, a meno di non voler vanificare la portata del comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p.. Deduce, inoltre, il ricorrente il difetto di motivazione e rileva in proposito che, in ogni caso, anche a non voler ritenere la mancata trasmissione del certificato penale un obbligo sanzionato, la mancata trasmissione del suddetto atto incideva sulla completezza della motivazione, specie quando veniva considerata prova del pericolo della reiterazione di delitti la vita anteatta dell'indagato. Chiede, pertanto, il ricorrente l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze di legge.
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Il certificato penale non può, invero, essere annoverato tra "gli elementi su cui si fonda" la richiesta del P.M. ex art. 291 c.p.p. e, quindi, tra quegli stessi "atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p." che, in caso di richiesta di riesame, devono essere trasmessi al Tribunale - pena l'inefficacia della misura coercitiva - ai sensi dell'art. 309 V com. c.p.p. - (ed in ordine ai quali non esiste alcuna possibilità di acquisizione "ex officio" da parte del Giudice del riesame) - ma è documento liberamente acquisibile dal Tribunale del riesame posto che ogni A.G. (P.M., G.I.P., Tribunale della libertà) ha il potere-dovere di acquisire copia (anche aggiornata) di tale certificato e ciò in virtù sia dell'art. 236 del Codice di rito che consente l'acquisizione dei certificati finali ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato, sia dall'art. 688 stesso codice il quale, in via generale, prevede che "ogni organo avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti a nome di una determinata persona".
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende si provvede a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, in C.C., il 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2000