CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16284 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OC TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale MARIA CA OY che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota depositata dal difensore dell'imputata, avv. ALESSANDRA SANTIROCCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 16 luglio 2019, determinava la pena nei confronti di OC TI in mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, confermando nel resto la decisione impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16284 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/03/2023 La ricorrente era stata originariamente chiamata a rispondere, a fronte della querela presentata dalla persona offesa Piano Maurizio, dei reati di cui agli artt. 56 e 610 c.p. perché con violenza, consistita nello scagliarsi contro lo stesso, colpendolo con calci e pugni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a lasciare la stanza concessagli in locazione dalla stessa, non riuscendo nell'intento per l'intervento della Polizia di Stato (Capo A); del reato di cui agli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576, n. 1, c.p., in quanto, al fine di commettere il reato ascritto al capo precedente, colpendo con pugni al volto e al torace il Piano, gli cagionava lesioni guaribili in 10 giorni (Capo B); del reato di cui agli artt. 624, 61 n. 11 c.p. atteso che, al fine di trarne profitto, si impossessava di alcuni indumenti e oggetti lasciati dal Piano nella stanza condotta in locazione (Capo C) e, infine, del reato di cui all'art. 612 c.p. poiché minacciava la persona offesa di un grave danno all'incolumità personale (capo D). Tutti i fatti contestati erano stati commessi in Roma in data 9 maggio 2016, ad eccezione di quello di cui al capo D) compiuto il giorno successivo. Nel giudizio di primo grado, la OC era assolta, per insussistenza del fatto, rispetto ai reati ascritti alla stessa ai capi A), C) e D) ed era condannata per il delitto di lesioni personali di cui al capo B). In parte qua la sentenza di primo grado era confermata dalla Corte di Appello di Roma che ha modificato solo, a fronte dell'appello dell'imputata, il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Roma l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. RA CH, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p., carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione per violazione dell'art. 192, primo comma, c.p.p. in relazione all'art. 546, primo comma, lett. e), c.p.p. La censura della ricorrente si sostanzia nell'avere, prima il Tribunale e successivamente la Corte d'Appello, operato una valutazione frazionata, in punto di attendibilità, delle dichiarazioni della persona offesa, anche se in relazione ad un fatto unitario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. Come è stato infatti chiarito da questa Corte è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un singolo episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, laddove sia ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del 2 narrato (Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015 (dep. 23/11/2015) Rv. 265874 - 01; Sez. 3, n. 21640 del 11/05/2010 (dep. 08/06/2010), P., Rv. 247644). La Corte territoriale, come già il Tribunale in primo grado, non ha fatto buon governo di tali principi poiché ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa in ordine ai fatti ascritti agli altri capi di imputazione e, in particolare, anche a quelli di cui ai capi A) e C), che si sono verificati nell'episodio unitario nel quale sarebbe stato commesso dall'imputata anche il delitto di lesioni, considerando di contro la stessa attendibile, per la sola produzione del certificato medico, quanto al delitto di lesioni. In realtà la valutazione di credibilità della persona offesa, poiché riferita solo a quest'ultimo reato doveva essere oggetto di una motivazione rafforzata da parte dei giudici di merito i quali, come rilevato, si sono invece limitati a fare riferimento alla produzione del certificato medico attestante nel Piano lesioni guaribili in giorni dieci. Tale produzione è insufficiente in presenza di un "vulnus" tanto grave al giudizio di attendibilità della persona offesa per gli altri fatti che si sono contestualmente verificati. Occorre inoltre rilevare, incidentalmente, che l'aggravante del nesso teleologico doveva essere in ogni caso esclusa a seguito dell'assoluzione della OC per il reato contestato al capo A) (ex aliis, Sez. 5, n. 6521 del 30/10/2018 Ud. (deo. 11/02/2019), Rv. 275618-01). La sentenza impugnata deve essere dunque cassata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale MARIA CA OY che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota depositata dal difensore dell'imputata, avv. ALESSANDRA SANTIROCCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 16 luglio 2019, determinava la pena nei confronti di OC TI in mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, confermando nel resto la decisione impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16284 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 24/03/2023 La ricorrente era stata originariamente chiamata a rispondere, a fronte della querela presentata dalla persona offesa Piano Maurizio, dei reati di cui agli artt. 56 e 610 c.p. perché con violenza, consistita nello scagliarsi contro lo stesso, colpendolo con calci e pugni, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a lasciare la stanza concessagli in locazione dalla stessa, non riuscendo nell'intento per l'intervento della Polizia di Stato (Capo A); del reato di cui agli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576, n. 1, c.p., in quanto, al fine di commettere il reato ascritto al capo precedente, colpendo con pugni al volto e al torace il Piano, gli cagionava lesioni guaribili in 10 giorni (Capo B); del reato di cui agli artt. 624, 61 n. 11 c.p. atteso che, al fine di trarne profitto, si impossessava di alcuni indumenti e oggetti lasciati dal Piano nella stanza condotta in locazione (Capo C) e, infine, del reato di cui all'art. 612 c.p. poiché minacciava la persona offesa di un grave danno all'incolumità personale (capo D). Tutti i fatti contestati erano stati commessi in Roma in data 9 maggio 2016, ad eccezione di quello di cui al capo D) compiuto il giorno successivo. Nel giudizio di primo grado, la OC era assolta, per insussistenza del fatto, rispetto ai reati ascritti alla stessa ai capi A), C) e D) ed era condannata per il delitto di lesioni personali di cui al capo B). In parte qua la sentenza di primo grado era confermata dalla Corte di Appello di Roma che ha modificato solo, a fronte dell'appello dell'imputata, il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Roma l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. RA CH, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p., carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione per violazione dell'art. 192, primo comma, c.p.p. in relazione all'art. 546, primo comma, lett. e), c.p.p. La censura della ricorrente si sostanzia nell'avere, prima il Tribunale e successivamente la Corte d'Appello, operato una valutazione frazionata, in punto di attendibilità, delle dichiarazioni della persona offesa, anche se in relazione ad un fatto unitario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è fondato. Come è stato infatti chiarito da questa Corte è illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un singolo episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, laddove sia ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del 2 narrato (Sez. 5, n. 46471 del 19/10/2015 (dep. 23/11/2015) Rv. 265874 - 01; Sez. 3, n. 21640 del 11/05/2010 (dep. 08/06/2010), P., Rv. 247644). La Corte territoriale, come già il Tribunale in primo grado, non ha fatto buon governo di tali principi poiché ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni della persona offesa in ordine ai fatti ascritti agli altri capi di imputazione e, in particolare, anche a quelli di cui ai capi A) e C), che si sono verificati nell'episodio unitario nel quale sarebbe stato commesso dall'imputata anche il delitto di lesioni, considerando di contro la stessa attendibile, per la sola produzione del certificato medico, quanto al delitto di lesioni. In realtà la valutazione di credibilità della persona offesa, poiché riferita solo a quest'ultimo reato doveva essere oggetto di una motivazione rafforzata da parte dei giudici di merito i quali, come rilevato, si sono invece limitati a fare riferimento alla produzione del certificato medico attestante nel Piano lesioni guaribili in giorni dieci. Tale produzione è insufficiente in presenza di un "vulnus" tanto grave al giudizio di attendibilità della persona offesa per gli altri fatti che si sono contestualmente verificati. Occorre inoltre rilevare, incidentalmente, che l'aggravante del nesso teleologico doveva essere in ogni caso esclusa a seguito dell'assoluzione della OC per il reato contestato al capo A) (ex aliis, Sez. 5, n. 6521 del 30/10/2018 Ud. (deo. 11/02/2019), Rv. 275618-01). La sentenza impugnata deve essere dunque cassata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma il 24 marzo 2023 Il Consigliere Estensore