Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1774
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Sentenza 17 dicembre 1999

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Costituisce scarico da insediamento produttivo quello proveniente dal lavaggio di inerti, sia per l'attività in se svolta, certamente di carattere industriale, sia per il materiale in sospensione portato con l'attività di dilavamento, onde non può trovare applicazione il disposto dell'art. 1 quater della legge 690 del 1976 lett.g), giacché non si tratta di attività di produzione di servizi.

La normativa di cui alla legge 11 maggio 1999 n. 152 mira a distinguere tra scarico ed immissione occasionale, ma non impone la presenza di una tubazione, che recapiti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue.

Le acque reflue industriali concernono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, così da comprendere tutti i tipi di acque reflue pure provenienti da insediamenti commerciali; mentre la caratterizzazione dei reflui è operata in senso negativo, giacché le acque devono essere diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento.

Ai sensi della legge 11 maggio 1999 n. 152 devono ritenersi nuovi anche gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio al momento di entrata in vigore della legge, ma non autorizzati. Tale interpretazione si fonda su una analisi complessiva e sistematica della nuova disciplina, nella quale assume un ruolo rilevante l'autorizzazione, giacché, a differenza della pregressa normativa, viene punito lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e non l'omessa presentazione della richiesta di autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1774
    Data del deposito : 17 dicembre 1999

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