Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 4
Costituisce scarico da insediamento produttivo quello proveniente dal lavaggio di inerti, sia per l'attività in se svolta, certamente di carattere industriale, sia per il materiale in sospensione portato con l'attività di dilavamento, onde non può trovare applicazione il disposto dell'art. 1 quater della legge 690 del 1976 lett.g), giacché non si tratta di attività di produzione di servizi.
La normativa di cui alla legge 11 maggio 1999 n. 152 mira a distinguere tra scarico ed immissione occasionale, ma non impone la presenza di una tubazione, che recapiti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta, cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue.
Le acque reflue industriali concernono qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, così da comprendere tutti i tipi di acque reflue pure provenienti da insediamenti commerciali; mentre la caratterizzazione dei reflui è operata in senso negativo, giacché le acque devono essere diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento.
Ai sensi della legge 11 maggio 1999 n. 152 devono ritenersi nuovi anche gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio al momento di entrata in vigore della legge, ma non autorizzati. Tale interpretazione si fonda su una analisi complessiva e sistematica della nuova disciplina, nella quale assume un ruolo rilevante l'autorizzazione, giacché, a differenza della pregressa normativa, viene punito lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e non l'omessa presentazione della richiesta di autorizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto Presidente del 17/12/1999
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " NO PI " N. 4301
3. " MA AV CE " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE NC " N.17099/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AM AN n. a Montemarano il 3 dicembre 1935
avverso la sentenza della Pretura di Verbania del 16 novembre 1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. De Nunzio che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
AR NN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Pretura di Verbania, emessa il 16 novembre 1998, con la quale veniva condannato per il reato di scarico di acque reflue senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione per mancato rinnovo, deducendo quali motivi l'inosservanza ed erronea applicazione della legge n. 319 del 1976, in quanto si trattava del lavaggio con sola acqua di materiale lapideo, sicché l'insediamento doveva essere qualificato civile e non produttivo, onde il fatto addebitato non costituiva illecito penale, e l'eccessiva pena pecuniaria irrogata con motivazione contraddittoria.
Motivi della decisione
I motivi addotti appaiono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. sez. III 23 novembre 1990 n. 15495, Rossi rv. 185843 cui adde Cass. sez. III 11 giugno 1997 n. 5605, Beciani ed altro e Cass. sez. III 9 ottobre 1997 n. 9172 rispettivamente rv. 208439 e 209546), costituisce scarico di insediamento produttivo quello proveniente dal lavaggio di inerti sia per l'attività in sè svolta certamente di carattere industriale sia per il materiale in sospensione portato con l'attività di dilavamento, onde non può trovare applicazione il disposto dell'art. 1 quater della legge n. 690 del 1976 lett. b), giacché non si tratta di attività di produzione di servizi cui si riferisce la pronuncia citata dal ricorrente (Cass. sez. III 13 novembre 1995 n. 11088, Marchetti rv. 202934). Peraltro in quella pronuncia si faceva riferimento alla fondamentale decisione delle sezioni unite (Cass. sez. un. 10 ottobre 1987, Ciardi) ed in punto di fatto, sulla base della sentenza impugnata, si rilevava che il prevenuto era titolare di un deposito di autocarri, sicché svolgeva un'attività di prestazione di servizi, ed effettuava e consentiva agli autisti di eseguire attività di lavaggio dei mezzi, parcheggiati presso il suo deposito, evidenziando che, ai fini della sua qualificazione ex art. 1 quater l. 8 ottobre 1976 n. 690, non si trattava dell'esercizio di un'attività di autolavaggio, ma del lavaggio di alcuni mezzi correlato alla prestazione del deposito di autocarri.
In sostanza lo scarico non era collegato con nesso funzionale all'attività svolta, concernente, in ogni caso, la produzione di servizi e non un'attività industriale come nella fattispecie in esame.
Pertanto si affermava il principio di diritto secondo cui "dalla produzione di servizi possono derivare gravi forme di inquinamento idrico" e che "la classificazione (introdotta dall'art. 1 quater cit.) si fonda su tipi di normalità degli scarichi non sempre aderenti al concreto", sicché la norma in esame ha previsto che "sono scarichi civili quelli adibiti ad ogni altra attività, anche quella compresa tra quella di cui alla precedente lettera a) (dell'art. 1 quater citato) che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi" (Cass. sez. un. 10 ottobre 1987 cit.). Si concludeva, quindi, che l'insediamento volto alla produzione i servizi tendenzialmente dovrebbe essere assimilato a quelli civili, ma deve qualificarsi come produttivo qualora l'attività si inserisca nell'ambito più vasto di un complesso organizzativo diretto alla produzione dei beni o quando lo scarico non sia assimilabile a quello abitativo;
circostanze entrambe sussistenti nella fattispecie in esame.
Esclusa alla luce della pregressa normativa la fondatezza di detta censura, la stessa non è neppure apprezzabile in seguito all'emanazione della nuova disciplina contemplata dal decreto- legislativo n. 152 del 1999, giacché con maggiore precisione l'art. 2 chiarisce con le acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, sicché l'articolo indeterminativo comprende tutti i tipi di acque reflue pure provenienti da insediamenti commerciali, mentre la caratterizzazione dei reflui è operata in senso negativo, giacché le acque devono essere diverse da quelle domestiche e meteoriche di dilavamento. In tal modo sono escluse le acque reflue di dilavamento provenienti da attività industriali, come nella fattispecie in esame, mentre la tipologia delle acque reflue domestiche è descritta come quelle "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi" (nei quali non possono essere incluse le attività di dilavamento di inerti) e "derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche", onde ogni dubbio sull'ammissibilità delle acque reflue domestiche viene fugato.
Non può neppure essere invocato il differente concetto di scarico, più restrittivo rispetto a quello della pregressa normativa, giacché quella nuova mira a distinguere tra scarico ed immissione occasionale (cfr. art. 59 primo e quinto comma d.lvo cit.), ma non impone la presenza di una tubazione, che recapiti lo scarico, in quanto è sufficiente una condotta cioè qualsiasi sistema con il quale si consente il passaggio o il deflusso delle acque reflue (cfr. Cass. sez. III 1 luglio 1999 dep. 11 ottobre 1999, Toffaletti ed altri).
Orbene, nella fattispecie il Pretore, pure con riferimento a materiale fotografico ha accertato che il "residuo del trattamento veniva fatto defluire nel vicino torrente Toce", sicché esiste una certa stabilità dello scarico, nel caso in esame, molto duratura, ed un sistema di adduzione, onde è integrata la fattispecie criminosa contemplata dall'art. 59 comma primo d.lvo cit..
Infatti, secondo quanto ormai evidenziato dalla migliore dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. III 14 giugno 1996 dep. 6 luglio 1999, P.G. in proc. Masiello e Cass. sez. III 16 giugno 1999 dep. 30 luglio 1999, Zambelli Titton) devono ritenersi nuovi anche gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio ma non autorizzati, traendosi una tale esegesi dalla nota 1 all'allegato 5 del citato decreto-legislativo.
Non appare in contrasto con il principio di legalità e di determinatezza della fattispecie penale il trarre la nozione di scarico nuovo e preesistente da una nota di un'allegato, in quanto detti allegati costituiscono parte integrante della normativa. Peraltro l'interpretazione proposta si fonda su un'analisi complessiva e sistematica della nuova disciplina, in cui assume un ruolo rilevante l'autorizzazione, giacché, a differenza della pregressa normativa, viene punito lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 59 primo comma d.lvo n. 152 del 1999) e non l'omessa presentazione della domanda di richiesta del provvedimento abilitativo (art. 21 secondo comma l. n. 319 del 1976), mentre l'art. 59 secondo comma d.lvo cit. espressamente si riferisce agli "scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente", sicché esiste persino un riscontro letterale nel testo legislativo, in modo da soddisfare pure quella parte della giurisprudenza e della dottrina, che ritengono il dato testuale il termine fondamentale di ogni analisi ermeneutica e non solo un criterio interpretativo.
Pertanto, in maniera del tutto congrua, il legislatore ritiene nuovi anche gli scarichi preesistenti non autorizzati, poiché manca un requisito indispensabile, che non assume nemmeno un valore esclusivamente formale.
Per quel che concerne la censura attinenti alla pena irrogata occorre ribadire che la cessione delle attenuanti generiche non comporta la necessità di comminare la pena nel minimo edittale, mentre, essendo la contravvenzione punibile con pena alternativa, "il modesto spessore criminoso del fatto" giustifica la scelta di quella pecuniaria invece che quella detentiva, sicché non sussiste alcuna illogicità manifesta nella motivazione del Pretore sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 17 dicembre 1999. Depositato in cancelleria il 16 febbraio 2000