Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
Le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale sui quali è riscontrabile la presenza delle sostanze inquinanti tipiche della lavorazione effettuate non possono essere assimilate alle acque provenienti da un complesso di civile abitazione, ma debbono considerarsi a tutti gli effetti acque reflue da un complesso produttivo, con la conseguente sussistenza dei reati di cui all'art. 21 commi 1, 3 e 4 della legge 10 maggio 1976 n. 319.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/1998, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Udienza pubblica
DR. UMBERTO PAPADIA PRESIDENTE del 18.12.98
DR. NICOLA QUITADAMO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N. 3898
DR. ALFREDO TERESI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. AMEDEO FRANCO CONSIGLIERE N. 23750/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia
contro la sentenza del Pretore di Brescia 25.11.97 che assolveva BO GI IO N. A LUMEZZANE IL 29.10.48 IVI RES. VIA MARONERE 63
PELIZZARI FULVIO N A LUMEZZANE IL 3.3.46 IVI RES. VIA TORRE 25 perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, dalle seguenti imputazioni:
a. art. 21 comma 1 della Legge n. 319\76, in quanto effettuavano lo scarico di sostanze reflue provenienti da operazioni di lavaggio del pavimento della ditta Bolognini e Pellizzari nel torrente Gombiera, in assenza di autorizzazione;
b. art. 21 comma 3 della Legge n. 319\76, perché effettuando lo scarico di cui al capo -a- superavano i limiti di accettabilità di cui alla tab. -a- allegata alla citata legge, con riguardo di valori dei materiali in sospensione totale, COD, materiali sedimentali, ph, ferro e rame;
c. art. 21 comma 4 della Legge n 319\76, in quanto effettuando lo scarico di cui sopra, superavano i limiti di accettabilità per i parametri di natura tossica persistente e\o bioaccumulabile, di cui alla tab. -a- allegata alla Legge, con riguardo al valore "zinco". Acc. in Polaveno il 20.7.96.
Udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha chiesto annullamento con rinvio rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I due imputati venivano citati a giudizio dinanzi al Pretore di Brescia per rispondere delle contravvenzioni indicate in rubrica. Il Pretore, dato atto che si trattava dei reflui derivanti dalla pulizia dei pavimenti del complesso produttivo, riteneva che lo scarico "de quo" fosse del tutto assimilabile ad uno scarico civile e pertanto dichiarava il fatto non previsto dalla legge come reato.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica facendo rilevare, con unico motivo, violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, dell'art. 21 della Legge n. 319.76 citata. I rifiuti liquidi di cui trattasi non possono essere assimilati a quelli di un insediamento civile, data la presenza di sostanze tipiche degli insediamenti produttivi. Ai fini dell'esonero da responsabilità penale, non ha rilevanza che i residui tossici siano stati sversati a seguito del lavaggio dei pavimenti, trattandosi pur sempre delle sostanze derivanti dal ciclo di lavorazione dell'azienda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato. La fattispecie in esame trova un precedente specifico nella sentenza di questa Corte 31.5.95 n. 6382: "In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, l'art. 1 della Legge n. 319\76 comprende nella nozione di scarico qualsiasi versamento dei reflui, a prescindere dagli scopi perseguiti, dalle modalità e dalla frequenza con le quali venga effettuato, poiché quello che conta è il risultato, che consiste nell'attivazione di uno sversamento di reflui al suolo e nelle acque superficiali, sotterranee, interne e marine:
fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso sentenza di condanna, col quale si era inteso escludere che l'attività di lavaggio, con acqua composta di reflui non depurati, delle strade e dei piazzali interni dello stabilimento, volta alla eliminazione delle polveri di metalli pesanti, integrasse gli estremi dello scarico non autorizzato dei reflui al suolo e nel mare." 5. Nello stesso senso , si veda Cass. 15.11.84 n. 10048, che ha ritenuto scarico da insediamento non abitativo quello contenente reflui da lavaggio delle mani e delle scarpe degli operai, con residui di verniciatura e costruzioni meccaniche, aventi caratteristiche identiche a quelli dell'insediamento produttivo.
6. Si veda ancora Cass. 10.10.84 n. 8401, per cui sono da considerare rifiuti liquidi industriali - e non civili - quelli provenienti da lavaggio di motori di automezzi e di carrelli elevatori, parti meccaniche contenenti olio, grassi e materiali sedimentabili.
7. Nella fattispecie, i prevenuti sono chiamati a rispondere dello sversamento in un torrente di acque di lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale, pavimenti sui quali è riscontrabile la presenza delle sostanze inquinanti tipiche della lavorazione effettuata: materiali in sospensione, materiali sedimentabili, COD, ph, ferro, rame e zinco. Appare evidente che le acque di scarico considerate non possono essere assimilate a quelle provenienti da un complesso di civile abitazione, ma debbono considerarsi a tutti gli effetti acque reflue da un complesso produttivo, a nulla rilevando che i materiali inquinanti, prima di essere dilavati con acqua, siano rimasti depositati sui pavimenti dell'azienda.
8. Il procedimento, trattandosi di reato punito con pena alternativa, va quindi rimesso alla Pretura di Brescia per nuovo esame della fattispecie, fermo restando il principio di diritto sopra enunciato.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura di Brescia.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999