Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
I V L A IH . V A R D IN NOME DEL PO LO IT LIANO0 5 1 1 8 /0 3 A V U IY D BLICA ITALIANA D O V IZ O N A DICASUAZIONE CORTE SU. Oggetto LEGGE PINTO SEZIONE PRIMA CIVILE TARDIVO RILASCIO CERTIFICATO CATA- STALE IN PROC Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ESECUZIONT R.G.N. 18681/02 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente 21312/02 Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Czon. 11442 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel Consigliere Rep. 1384 Consigliere Dott. Mario ADAMC ua.04/02/2003 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA ZI, TI MA, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO DEL RINASCIMENTO 24, presso G L'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA;
intimato e sul 2° ricorso n° 21312/02 proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro 2003 tempore electivamente domiciliato in ROMA VIA CEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELIC STATO 275 1 che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente incidentale - nonchè
contro
IA ZI, TI MA;
intimati avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 20/02/02; udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2003 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Palatiello che ha chiesto il xigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del primo e secondo motivo, accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO PI e RI AM, adivano la Corte di Venezia, assumendo che nel corso della procedura esecutiva immobiliare n. R. G. Escc. 327/91 del Tribuna- le di AM (procedura alla quale era riunita la pro- 2 cedura esecutiva immobiliare Π. 61/97) del quale essi erano stati parte, si fosse verificata la violazione del termine di ragionevole durata, chiedendo pertanto che venisse loro accordata l'equa riparazione prevista dalla L. 89/2001. In particolare i ricorrenti premettevano alle loro doglianze la descrizione della situazione delle Conser- vatorie dei Registri Immobiliari italiane, ricordando che la loro rotoriamente disastrosa situazione non con- sentiva alle parti del processo esecutivo di ostenere i tempestivo rilascio della documentazione prevista dall'art. 567 CPC (tanto che tale documentazione veniva rilasciata a distanza di anni dalla richiesta): in man- canza della produzione di tale documentazione i giudici dell'esecuzione non davano il richiesto impulso alla procedura, Ques Lo quanto avvenuto anche nella procedura che ci occupa, almeno sino al 7/11/1995, data nella quale il G.E. - evidentemente frontea della produzione della CPC - fissò ladocumentazione prevista dall'art. 567 comparizione delle parti per il 20/11/1996, nonostante l'istanza di vendita risalisse al 4/12/1991, con un pe- riodo di ingiustificata inattività processuale di 4 ar- nie 11 mesi . ladifesa dei ricorrenti sottolineava cho -e- La 3 sponsabilità di tale disfunzione essendo determinata dalla cattiva gestione di un pubblico ufficio la cui attività dovrebbe essere funzionale e coordinata a Lquella degli uffici esecutivi del Tribunale non pote- va che ricadere sul Governo italiano (cfr. art. 2 comma 2 L. 89/2001) il quale, nonostante tale situazione fos- se nota da anni, non risultava aver fatto nulla per porre rimedio ad una disfunzione divenuta ormai croni- CA, Lanto che la situazione risultava peggiorare arro dopo anno. Con il decreto che qui şi impugna la Corte d'Appello veneziana dichiaro che la procedura esecutiva aveva invece avuto una durata ragionevole, poiché a Su o giudizio la Conservatoria dei Registri Immobiliari non poteva essero fraricompresa le Autorită chiamate а concorrere comunque 3 contribuire alla definizione del procedimento ex art. 2 n. 2 L. 85/01 e che portanto i tempi dovuti alle disfunzioni di tale organo andavano detratti dalla complessiva durata del processo, in funzionamento quanto nor dovuti a mal dell'organizzazione giudiziaria. Da qui l'ulteriore odierno ricorso per cassazione del Fatti C della AM, cui resiste il Ministro della Giustizia che ha proposto, а sua volta, ricorso incidentale. i ricorrenti hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi in quanto proposti avvers0 il medesimo decreto, vanno previamente riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Ancora in via preliminare va esaminata condizionata, del incidentale, ancorchè1' impugnazione -X Ministro, cui quanto con le due censure, che a compon- gono, si prospettano questioni comunque pregiudiziali, siccome attinenti alla atessa ammissibilità della do- manda riparatoria. Entrambe tali censure sono insuscettibili, però, di accoglimento: quanto alla prima con cui si sostiene che l'equa riparazione ex art. 2 1. n. 89 cit. possa essere richiesta per l'eccessiva protrazione dei soli processi di cognizione perchè questa Corte ha in contrario già reitera Lamente affermato (e qui ribadisce) chc . . . l'istituto in parola è pianamente applicabile anche al- . . . . _ . . le procedure di esecuzione (cfr. sentenze 13758, . 14885/02\ Quarto alla seconda doglianza con cui si pretende inammissibile la domanda proposta prima della defini- - perchè la tesi zione del giudizio o di una sua fase così prospettata, va contro il principio, desumibile 5 dalla lettera e dalla interpretazione sistematica della legge n. 89 su menzionata, anche alla luce degli orien- tamenti della giurisprudenza di Strasburgo in Merito 1, della CEDE all'applicazione dell'art. 6, (principio) per cui la richiesta riparatoria può ben essere proposta già nel [e dal momento in cui l'iter del processo abbia comunque superato il termine ragio- nevole di sua durata, sia, o non, quella procedura, an- cora in corso.
3. E viceversa fondato l'unico complesso motivo della impugnazione principale, che si rivolge propria- mente alla statuizione di esclusa computabilità, ai fi- ni dell'indennizzo per cui è causa, del ritardo verifi- catosi nel giudizio a quo, avente ad oggetto esecuzione immobiliare, in dipendenza del tardivo rilascio della documentazione (prevista dall'art. 567 c.p.c.) da parte della Conservatoria dei Registri Immobiliari. In tesi della Corte territoriale, i tempi dovuti alle disfunzioni di tale Organo amministrativo, 彐 sua avviso non annoverabile tra quelli chiamati a concorre- re о contribuire alla definizione del procedimento ex art. 2 1. n. 89/01, andrebbero consequentemente appunto detralli dalla complessiva durata del process0, ai fini della correlativa valutazione di ragionevolezza. Ma, anche per tal profilo, l'interpretazione re- strittiva del citato art. 2 1. 89/01, che l'Avvocatura così propone, in contrasto con la stessa lettera e 80- prattutto con le finalità della legge Pinto, va supera- to in coerenza ai principi da questa Corte già enuncia- ti nelle innanzi richiamate sentenze n. 14865, n. 13758 e (per obiter) n. 13987/02, a proposito della computa- bilità, in procedure in particolare di sfratto per ri- L lascio di alloggio, del ritardo as vibile a provvedi- menti dell'Autorità Amministrativa (dinieghi prefettizi di assistenza della forza pubblica) e della stessa au- torità legislativa (sequenze di normative di proroga) 2 1. 11. 89/01 (principio) per cui l'indennizzo ex art. è destinato a porre riparo alle "disfunzioni del siste- " venendo 2 tal fine in rilievo l'attività (deceratoria) da qualsiasi organo dello Stato prove- niente purchè, comunque, oggettivamente 'ncidence sulla definitiva risposta, in termini di effettività, ad una domanda di giustizia del cittadino, In accoglimento del ricorso principale va, pertan- cassato il decreto impugnato con rinvio della cau to, per nuovo esame in parte qua, ad altra Sezione del- sa, la stessa Corte veneziana, alla quale si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudi- zio di cassazione. 7
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
cassa il de- creto impugnato e rinvia la causa anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Roma, 4 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Rosario Morelli) (Antonio Saggio) C AFE SU LAD CASSAZIONE Prima G one Civile Depositat le Cancelleria IL CANCELLIERE 3 - APR. 2003 Luisa Passinati il IL CANCELLIERE All CORTE SUPREMA 6ASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-x-2003 serie 4 al n. 34864 versate € 129.1 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricci 8