Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 294
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Sentenza 13 gennaio 1999

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La quota o l'azione attribuiscono al socio una complessa posizione contrattuale, comprensiva di poteri e di diritti amministrativi e patrimoniali, tra i quali ultimi è compreso quello avente ad oggetto la quota di liquidazione; diritto che è destinato a divenire esigibile, perché determinato nel suo ammontare, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed all'esito di eventuali reclami e, comunque, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali. Prima di tale momento, il socio non ha una mera aspettativa sfornita di tutela, ma è titolare di una situazione giuridica che lo legittima, tra l'altro, a pretendere il regolare svolgimento delle operazioni sociali e di liquidazione, al fine di non veder pregiudicato l'esito positivo del procedimento liquidatorio, ove permanga un attivo dopo il pagamento dei debiti sociali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 294
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 294
    Data del deposito : 13 gennaio 1999

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