Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
La quota o l'azione attribuiscono al socio una complessa posizione contrattuale, comprensiva di poteri e di diritti amministrativi e patrimoniali, tra i quali ultimi è compreso quello avente ad oggetto la quota di liquidazione; diritto che è destinato a divenire esigibile, perché determinato nel suo ammontare, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed all'esito di eventuali reclami e, comunque, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali. Prima di tale momento, il socio non ha una mera aspettativa sfornita di tutela, ma è titolare di una situazione giuridica che lo legittima, tra l'altro, a pretendere il regolare svolgimento delle operazioni sociali e di liquidazione, al fine di non veder pregiudicato l'esito positivo del procedimento liquidatorio, ove permanga un attivo dopo il pagamento dei debiti sociali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. ROSSINI 9, presso l'avvocato NATALINO IRTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELOSI ANGELO CARLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SAMA Srl già SLOPS Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEO BROCK , giusta procura speciale per Notaio Lorenzo Sticchi di Lodi rep. n. 109635 del 29/10/1996;
- controricorrente -
contro
LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato FRANCO GALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO MARONE, GIORGIO PINOTTI, e ADRIANO ROSSI, giusta procura speciale per Notaio Patrizia Codecasa di Lodi rep. n. 23128 del 2.4.1998 e per mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMDAS SpA in liquidazione;
- intimata -
e sul 2 ricorso n. 11990/96 proposto da:
LI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato FRANCO GALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO MARONE, GIORGIO PINOTTI e ADRIANO ROSSI, giusta procura speciale per Notaio Patrizia Codecasa di Lodi rep. n. 23128 del 2/4/1998 e per mandato in calce al ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. ROSSINI 9, presso l'avvocato NATALINO IRTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELOSI ANGELO CARLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMDAS SpA in liquidazione, SAMA Srl;
- intimate -
avverso la sentenza n. 3275/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata l'01/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/6/98 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'avvocato Irti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente, SA, l'avvocato Romanelli Guido, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, BU IO, l'Avvocato Rossi, che ha chiesto l'inamissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso di BU IC;
rigetto del ricorso di BU IO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I LI IO e IC BU, entrambi ragionieri, nell'anno 1970 costituirono una società professionale per l'esercizio comune dell'attività: successivamente, crearono la S.r.l. LO (poi divenuta SA S.r.l.), con lo scopo di fornire servizi allo studio professionale e, in parte, ai clienti. Nel settembre 1980, l'allora soc. LO acquistò un immobile, dove fu trasferito lo studio: le quote di detta società erano intestate per l'1% a ciascuno dei LI BU e per il 98% alla MD S.p.A., le cui azioni erano paritariamente divise tra i due BU;
amministratore di entrambe le società veniva nominato Carlo AR, ragioniere dipendente dello studio professionale. Nell'anno 1983, i rapporti tra i LI BU si deteriorano, determinando lo scioglimento dell'associazione professionale e la messa in liquidazione della Soc. MD:
dovendosi dismettere la partecipazione della MD nella LO, i liquidatori ne offrirono ai BU l'acquisto, indicendo un'asta loro riservata e nel cui bando la MD garantiva che la situazione patrimoniale della LO era quella risultante dal bilancio al 31 dicembre 1984, indicando anche i crediti da essa vantati per finanziamenti erogati alla LO, con l'espressa previsione che l'acquirente si sarebbe surrogato in tali diritti. Aggiudicatario del 98% della LO risultava, all'esito dell'asta, IO BU per il prezzo di lire 1.790.000.000. Da tale situazione nasceva, tuttavia, un complesso contenzioso:
dinanzi al Tribunale di Milano la LO (nel frattempo divenuta SA) proponeva azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore rag. AR;
la stessa SA proponeva altra azione, nei confronto della MD e dei LI BU, per far dichiarare interamente assorbiti dalle perdite tutti i versamenti fatti dai soci in conto capitale, con conseguente inesistenza di qualsiasi debito di essa SA;
chiedeva, altresì, che gli ex-soci fossero condannati alla restituzione delle somme loro rimborsate ed a pagare quelle eventualmente ancora dovute per versamenti in conto capitale.
Si costituivano tutti i convenuti: per quanto in questa sede rileva, IO BU chiedeva, da un lato, il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti dalla SA e, dall'altro lato, che il Tribunale dichiarasse che nulla era più da lui dovuto alla MD per il prezzo di acquisto della quota LO, essendo risultata una situazione patrimoniale della società deficitaria per circa lire 1.815.177.000. IC BU contestava la fondatezza sia delle domande proposte nei suoi confronti, che di quelle avanzate dal fratello nei confronti delle società SA e MD: negava, in particolare, che la situazione patrimoniale di quest'ultima fosse quella indicata dal fratello.
Sulle predette domande il Tribunale adito così decideva: a) la SA non era tenuta a restituire agli ex-soci MD e LI BU gli importi, per complessive lire 457.000.000, versati in conto capitale, perché interamente assorbiti dalle maggiori perdite dell'esercizio 1984: per converso, non era risultato provato che gli ex-soci avessero ricevuto dei rimborsi;
b) IO BU aveva diritto di detrarre, dal prezzo di acquisto della partecipazione MD nella LO-SA, la somma di lire 704.001.507, corrispondente a minusvalenze accertate in sede di revisione del bilancio al 31 dicembre '84; c) lo stesso IO, tuttavia, non aveva diritto a detrarre da tale prezzo ne' la somma di lire 521.000.000, da lui versata in via integrativa e per la ristrutturazione dell'immobile sito in via Saffi, ne' quella di lire 503.097.411, relativa a crediti MD verso LO-SA, da lui garantiti.
Sulle impugnazioni (riunite) proposte dalle parti, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 1 dicembre 1995, così pronunciava definitivamente nei rapporti tra SA, MD, IO e IC BU (e sempre per quanto in questa sede rileva):
- rigettava l'appello incidentale proposto da IC BU avverso la sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva dichiarato che la SA non doveva restituire la complessiva somma di lire 457.000.000, versata dai BU in conto capitale;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla MD ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava che IO BU aveva diritto di detrarre la somma di lire 672.327.800 dal prezzo di acquisto della partecipazione MD nella SA;
- confermava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato che IO BU non aveva diritto di detrarre le ulteriori somme di lire 521.600.000 e lire 503.097.411;
- confermava le statuizioni relative alle spese del primo grado del giudizio.
In ordine alle corrispondenti questioni, la Corte osservava che:
a) sia dal bilancio al 31 dicembre '84, che da entrambe le relazioni di revisione prodotte risultavano perdite per oltre settecento milioni di lire, largamente superiori all'intero ammontare dei conferimenti dei soci e del capitale sociale.
IC BU non aveva, quindi, diritto ad alcuna restituzione, tanto piu' che non aveva offerto alcun argomento di critica ai risultati delle revisioni contabili, sì da indurre un dubbio sull'opportunità di una consulenza tecnica di ufficio o, comunque, sul fatto che le perdite fossero inferiori all'ammontare del capitale e dei conferimenti;
b) in sede di memoria di replica, la MD, che pur si era doluta della decisione del Tribunale sul diritto di IO BU di detrarre la somma di lire 704.001.507, aveva precisato che l'importo deducibile era di lire 672.327.800: in questi termini, quindi, l'impugnazione andava accolta;
c) non si poteva tener conto di quanto chiesto da IC BU con l'appello incidentale sul medesimo punto e con più ampia argomentazione e domanda: egli, infatti, non era convenuto in primo grado quale parte del rapporto contrattuale di vendita tra la MD ed il fratello IO ed era stato presente in quella fase processuale come mero interventore adesivo dipendente dalla MD, le cui ragioni aveva interesse a sostenere quale azionista sensibile agli effetti riflessi dal giudicato;
d) mantenendo anche in grado di appello la primitiva qualità di interventore adesivo dipendente, IC non era appellante incidentale ed i suoi poteri erano limitati all'espletamento di attività subordinata a quella della parte adiuvata;
e) la riduzione della domanda da parte dell'appellante incidentale MD limitava l'oggetto del contendere alla pretesa avanzata dalla stessa MD e l'interventore adesivo dipendente non era legittimato a proseguire il giudizio sulla domanda non coltivata;
f) IO BU non poteva detrarre, dal prezzo di acquisto della quota SA, la somma di lire 521.600.000, pagata per soddisfare l'interesse a trasferire nei locali di via Saffi il suo studio professionale: nell'ipotesi di obbligazione assunta verso i creditori, avrebbe agito secondo lo schema dell'espromissione, senza alcuna delegazione da parte della debitrice SA e senza alcun titolo da far valere nei confronti del debitore espromesso;
in mancanza di tale obbligazione, avrebbe agito quale terzo adempimento ex art. 1180 c.c., onde l'adempimento non gli darebbe diritto a surrogazione o regresso;
g) non ricorreva l'ipotesi dell'indebito soggettivo, che presuppone un pagamento avvenuto per errore;
h) quanto alla somma di lire 503.097.411, relativa ai crediti MD verso LO-SA garantiti dallo stesso IO, l'indeducibilità derivava dalla complessa fattispecie negoziale, in cui alla cessione della quota ed al pagamento del prezzo si era aggiunta una clausola di surrogazione per volontà del creditore: il venir meno della concreta possibilità di surroga, alterando il sinallagma contrattuale, consente di esperire i rimedi derivanti dall'inadempimento o da vizi della volontà, mentre IO BU aveva proposto una domanda di riduzione del prezzo, non accoglibile, perché l'inesistenza del credito si risolveva in un miglioramento della situazione patrimoniale della Soc. SA.
Per la cassazione di tale sentenza IO e IC BU hanno proposto distinti ricorsi, resistiti con reciproci controricorsi: al ricorso di IC BU resiste, con controricorso, anche la SA di GL GI e C. S.a.s. (già SA S.r.l.). Quest'ultima ed i BU hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al ricorso proposto da IC BU - da ritenersi principale, in quanto notificato il 7 ottobre 1996 - va riunito, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., quello proposto da IO BU, notificato il 15 ottobre 1996 e da considerare come incidentale, in base al principio di prevenzione dell'impugnazione. Con il primo motivo, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello incidentale da lui proposto avverso la decisione del Tribunale, secondo cui la Soc. SA non doveva restituire ai LI BU i conferimenti in conto capitale per complessive lire 457.000.000. Secondo il ricorrente, la Corte di merito sarebbe incorsa in una palese contraddizione, avendo affermato che non era stato offerto alcun argomento di critica agli esiti delle revisioni contabili (le quali avevano accertato perdite per oltre settecento milioni di lire alla data del 31 dicembre 1984), mentre, in sede di esame dell'appello incidentale sul capo della sentenza di primo grado riguardante la detraibilità, da parte di IO, della somma di lire 704.001.507 dal prezzo dovuto alla Soc. MD, ha osservato che la doglianza era sorretta da "più ampia argomentazione e domanda", proprio con riferimento alle due relazioni di revisione, commissionate dallo stesso IO. La Corte milanese, poi, ha omesso di motivare circa l'efficacia probatoria di dette relazioni, che pur era stata contestata.
La censura è inammissibile.
Nel rigettare l'appello incidentale proposto da IC BU, la Corte territoriale ha testualmente affermato: "Che siano state verificate, già al 31.12.84, perdite superiori agli effettuati conferimenti in conto capitale dei soci, è, infatti, certo. Già il bilancio redatto a quella data indicava una perdita d'esercizio; ma poi entrambe le relazioni di revisione prodotte in atti accertano perdite, a quella data, per oltre settecento milioni". Le ragioni addotte a fondamento della decisione, quindi, sono due, in quanto il giudice del gravame ha evidenziato che perdite superiori ai conferimenti in conto capitale emergevano chiaramente dal bilancio approvato al 31 dicembre 1984 (e non v'è cenno di un'eventuale impugnazione della relativa delibera), oltre che dalle revisioni contabili compiute successivamente: trattasi di "ratio decidendi" idonea a sorreggere autonomamente il rigetto dell'appello incidentale dello stesso IC, volto a far accertare il suo diritto alla restituzione del finanziamento, contestando che le perdite lo avessero assorbito. L'affermazione relativa alle perdite risultanti dal bilancio non viene in alcun modo messa in discussione dal ricorrente, il quale si limita a denunziare un'asserita carenza e contraddittorietà di motivazione circa l'efficacia probatoria delle revisioni contabili, le cui risultanze costituiscono, nel ragionamento seguito dalla Corte di merito, altra e concorrente ragione della decisione. Ne deriva l'inammissibilità del motivo, essendo noto che, quando una decisione è sorretta da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione relativo all'altra od alle altre, atteso che l'eventuale accoglimento del gravame sarebbe privo di ogni effetto pratico, in quanto la sentenza medesima dovrebbe comunque restar ferma, non essendo state impugnate le altre ragioni sulle quali si fonda ("ex plurimis", Cass. 8798/97, 7656/97, 3640/96). Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 105 e 272 c.p.c., nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), IC BU lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto di non tener conto dell'appello incidentale da lui proposto avverso la decisione del Tribunale, alla cui stregua IO aveva diritto di detrarre la somma di lire 704.001.507 dal prezzo di acquisto della partecipazione MD nella LO (poi, divenuta SA), quale importo corrispondente a minusvalenze asseritamente accertate dalle relazioni contabili. Il ricorrente osserva, al riguardo, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, egli non era in giudizio come mero interventore adesivo dipendente da MD, perché era stato convenuto dalla SA dinanzi al Tribunale ed il fratello IO gli aveva notificato la sua comparsa di costituzione e risposta, contenente domande riconvezionali.
Quand'anche la sua posizione processuale fosse stata quella di interventore, si sarebbe trattato comunque di un intervento adesivo autonomo, in quanto diretto a tutelare il suo diritto di socio della MD alla liquidazione della quota, comprendente il corrispettivo del cespite rappresentato dalle quote SA cedute ad IO e che sarebbe stato irrimediabilmente pregiudicato dall'accoglimento della domanda avanzata dallo stesso IO.
Rileva, inoltre, che la sentenza impugnata è erronea sotto un ulteriore, duplice profilo: perché l'interventore adesivo dipendente può impugnare la statuizione che lo abbia condannato alle spese e proporre impugnazione incidentale per rimettere in discussione, anche per i riflessi sulle spese, quei capi della sentenza che siano oggetto dell'impugnazione principale;
perché la rinunzia parziale del difensore della MD, effettuata nella memoria di replica, era invalida, ai sensi dell'art. 84, 2 comma, cod. proc. civ. La censura merita accoglimento, nei termini di seguito precisati. Occorre premettere che, nella memoria presentata a mente dell'art.378 c.p.c., IO BU ha eccepito, con riferimento al motivo in esame, l'inammissibilità del ricorso, poiché IC, essendo interventore adesivo dipendente, non avrebbe titolo ad impugnare autonomamente la pronuncia della Corte di Appello:
l'infondatezza di tale eccezione, tuttavia, risulterà dalle considerazioni appresso svolte.
Dalla lettura degli atti, cui questa Corte può procedere in ragione della natura dei vizi denunciati, risulta che l'atto di citazione proposto dalla SA dinanzi al tribunale è stato notificato anche a IC BU: premesso che "le domande debbono naturalmente venir promosse nei confronti di coloro che erano soci dell'odierna attrice a quel tempo, la MD S.p.A., che come già detto deteneva una quota del 98%, ed i signori rag.
IO BU e rag. IC BU, che partecipavano al capitale per le restanti quote dell'1% ciascuno" (pag. 10), la SA chiedeva, tra l'altro, la condanna dei convenuti "a restituire alla società attrice le somme che risultassero rispettivamente rimborsate a ciascuno di essi ...", nonché "...a pagare alla società attrice gli importi che, pur essendo stati registrati come da essi versati in conto capitale, risultassero non effettivamente corrisposti;
e, questo, quantomeno sino a concorrenza del complessivo importo di lire 457.000.000 ..." (pag. 12 - 13). Anche la comparsa di costituzione e risposta di IO è stata notificata a IC, ma in essa non è contenuta alcuna domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultimo, ma soltanto nei confronti della SA e della MD (in particolare, per la riduzione del prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione MD nella LO, poi divenuta SA): la MD, a sua volta, non ha formulato domande che riguardassero direttamente IC, limitandosi a chiedere, per un verso, che la sua condanna di restituzione a favore della SA fosse contenuta in quelle somme che risultassero provate e, per altro verso, che dal prezzo di acquisto delle quote SA non venisse detratto l'importo di lire 704.001.507 preteso da IO, ma il solo ammontare delle accertate minusvalenze (oltre a chiedere che lo stesso IO fosse condannato a corrisponderle la somma di lire 503.097.411, quale credito verso la SA, garantito al momento dell'acquisto in via integrativa del prezzo).
Infine, nella comparsa di costituzione e risposta di IC BU è contenuta, per quanto qui interessa, la seguente proposizione: "Quanto alle pretese dell'IO contro la SA - rag. IO, ogni commento sarebbe superfluo, se non trasparisse il disegno di creare in capo alla LO (ora SA) delle apparenti minusvalenze da opporre poi alla MD a decurtazione del prezzo. E sotto questo profilo il comparente ha interesse a eccepire che tali asseriti crediti del rag. IO sono prescritti o comunque inesistenti, senza dire che il rag. IO non potrebbe evidentemente opporre alla MD circostanze che, se esistessero, gli sarebbero state ben note all'atto di acquisto".
Sulla base di tali risultanze, si può convenire con l'affermazione della Corte di merito, secondo cui IC non era stato convenuto in primo grado quale parte del rapporto contrattuale tra MD (venditrice) ed IO (acquirente): ne' vale addurre, in senso contrario, la mera circostanza che sia l'atto di citazione SA, sia la comparsa di costituzione di IO erano stati notificati anche a IC, perché - come si è visto - la SA non ha proposto, nei confronti di IC, domande direttamente attinenti al rapporto tra MD ed IO e quest'ultimo non ha spiegato riconvenzionale nei confronti del fratello, al pari della MD.
Da ciò, tuttavia, non può trarsi la conclusione cui è pervenuta la stessa Corte territoriale, ossia che in primo grado IC era presente solo come interventore adesivo dipendente da MD, "le cui ragioni aveva interesse a sostenere nella sua qualità di azionista sensibile agli effetti riflessi del giudicato", con l'ulteriore conseguenza che, in sede di gravame ed anche con riferimento al rapporto tra MD ed IO, IC aveva mantenuto la qualità di interventore adesivo dipendente e non poteva essere considerato appellante incidentale.
La quota o l'azione attribuiscono al socio una complessa posizione contrattuale, comprensiva di poteri e di diritti amministrativi e patrimoniali che costituiscono il contenuto della partecipazione societaria: tra i diritti patrimoniali, un diritto di credito è senza dubbio, a mente dell'art. 2350 c.c., quello avente ad oggetto la quota di liquidazione, che è destinato a divenire esigibile, perché determinato nel suo ammontare, con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed all'esito di eventuali reclami e, comunque, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali (art.2453 c.c.: v., tra le altre, Cass. 11059/95 e 3903/95). Prima di tale momento, il socio non ha una mera aspettativa sfornita di tutela, ma è titolare di una situazione giuridica che lo legittima, tra l'altro, a pretendere il regolare svolgimento delle operazioni sociali e di liquidazione, al fine di non veder pregiudicato l'esito positivo del procedimento liquidatorio, ove permanga un attivo dopo il pagamento dei debiti sociali: in questi termini, è una situazione giuridica autonoma rispetto a quella della società, pur se condizionata, nella sua realizzazione, alla situazione patrimoniale della società medesima.
Alla luce di tale principio, l'intervento spiegato da IC BU non può essere ritenuto adesivo dipendente dalla posizione processuale della Soc. MD in liquidazione e di cui era socio (si badi, al 50% insieme al fratello IO). Ed invero, in conformità a situazione sostanziale distinta da quella della società, IC ha fatto valere innegabilmente un interesse personale e specifico, del tutto autonomo da quello della MD, essendo volto a tutelare la propria quota di liquidazione, che non avrebbe potuto non ricomprendere parte del prezzo riscosso dalla società per la cessione ad IO della partecipazione nella LO-SA, di talché l'eventuale accoglimento, in primo grado, della domanda avanzata da IO (al pari della conferma, in sede di gravame, della statuizione del Tribunale sul punto) avrebbe necessariamente comportato una diminuzione della quota di liquidazione spettante allo stesso IC.
Contrariamente all'assunto di IO BU, il fratello, facendo valere la posizione di socio della MD e, quindi, il diritto alla relativa quota, non ha esercitato un diritto altrui, ossia quello della società, dal quale dipende il suo diritto:
l'autonomia della situazione giuridica, infatti, non è esclusa dal condizionamento che il diritto alla quota di liquidazione incontra nel patrimonio della società, essendo evidente che ciò attiene alla esigibilità del diritto alla quota e non certo alla sua tutelabilità, tant'è che dottrina e giurisprudenza hanno configurato - quantomeno - un interesse del socio alla conservazione del patrimonio sociale, anche in relazione ed in funzione del diritto alla quota di liquidazione.
Nè vale sostenere che, quando l'interventore, pur essendo asseritamente titolare di un proprio diritto, lo faccia valere non in via autonoma, e cioè sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti, bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, l'intervento va qualificato come adesivo dipendente:
tale principio, infatti, vale nell'ipotesi in cui sia in discussione l'esistenza di quel diritto, sì da richiederne l'accertamento e, dunque, un'autonoma domanda, non già quando - come nel caso di specie - non v'è questione sul diritto di IC alla liquidazione della quota.
A nulla rileva, poi, la temporanea convergenza, al momento dell'intervento, dell'interesse di IC con la posizione giuridica della MD, perché tale convergenza non elimina la diversità delle rispettive situazioni giuridiche e l'autonomia di quella fatta valere dallo stesso IC, come è divenuto evidente quando, in sede di gravame, la società ha riconosciuto che dall'importo pagato da IO andavano detratte minusvalenze per complessive lire 672.327.800 (a fronte della somma di lire 704.001.507, stabilita dai primi giudici). In quel momento, invero, si è semplicemente rivelata la piena autonomia dell'intervento spiegato da IC, perché non subordinato in alcun modo alla posizione processuale che la MD aveva od avrebbe potuto assumere in una fase successiva, ma volto a tutelare una diretta e specifica posizione, anche nei confronti della società stessa. Ed allora, se l'intervento era da ritenersi adesivo autonomo in primo grado, IC doveva essere considerato, quanto al rapporto MD-IO, appellante incidentale a tutti gli effetti, onde non si poneva una questione di limitazione dei suoi poteri rispetto all'attività processuale svolta dalla società: con l'ulteriore conseguenza che la "riduzione" della domanda da parte della MD non poteva vincolare IC, pregiudicandone la posizione processuale di appellante incidentale.
La Corte di merito non si è attenuta a tali principi: ne deriva che il motivo in esame va accolto, restando, all'evidenza, assorbiti gli ulteriori profili della doglianza, riguardanti le facoltà dell'interventore adesivo dipendente di impugnare statuizioni, anche riflesse, pregiudizievoli ed il potere del difensore di compiere atti dispositivi del diritto in contesa, ove a ciò non sia stato espressamente autorizzato dalla parte rappresentata. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1201 cod. civ. e dei principi in tema di surrogazione, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), IO BU lamenta che la Corte di merito abbia escluso la detraibilità dalla somma di lire 503.097.411 (corrispondente ai crediti MD verso LO-SA, da lui garantiti) dal prezzo di acquisto della partecipazione della stessa MD nella SA, pur riconoscendo che il venir meno della possibilità di surrogarsi nei diritti della MD aveva alterato il sinallagma contrattuale. Secondo il ricorrente, la Corte milanese ha mal interpretato la volontà delle parti, quale emergeva dal bando d'asta e dagli artt. 1 e 2 della scrittura privata del 28 aprile 1986, nel senso che si trattava di un prezzo salvo conguaglio, onde non poteva esser negato il diritto alla riduzione del prezzo stesso, una volta che i crediti si erano rivelati inesistenti. La censura è priva di fondamento.
Sulla base delle risultanze probatorie, la Corte di Appello, premesso che alla cessione della quota ed al correlativo pagamento del prezzo si era aggiunta una clausola di surrogazione per volontà del creditore, ha affermato che IO aveva pagato il debito della LO-SA perché interessato all'acquisto della quota, onde la cessione del credito era parte integrante della prestazione dell'acquirente: da ciò ha tratto la conseguenza che il venir meno della possibilità concreta di surrogazione consentiva ad IO di esperire i rimedi derivanti dall'inadempimento contrattuale o da eventuali vizi della volontà, mentre l'esercitata azione di riduzione del prezzo non poteva essere accolta, in quanto l'inesistenza del credito di lire 503.097.411, lungi dal rappresentare un vizio della cosa ceduta, ne costituiva un pregio, avendo determinato un aumento di valore della quota acquistata. A fronte di tale ricostruzione della comune intenzione delle parti e qualificazione dell'assetto d'interessi realizzato, la critica del ricorrente - che neppure indica i canoni ermeneutici asseritamente disapplicati, limitandosi alla generica denuncia della violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. - si risolve, all'evidenza, nella prospettazione di una diversa ed a sè più favorevole interpretazione del bando d'asta e del contratto di vendita della quota, rispetto a quella data dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Non è vero, poi, che la Corte territoriale non abbia considerato la portata della clausola di surrogazione: al contrario, ne ha fornito puntuale spiegazione nel contesto del complesso assetto negoziale ed ha esattamente affermato che essa era, semmai, valorizzabile in funzione di domande fondate sull'inadempimento contrattuale o su (eventuali) vizi della volontà, ma non per fondare un'azione "quanti minoris", il cui accoglimento presuppone una diminuzione di valore del bene acquistato. In altri termini, il giudice di merito ha correttamente ritenuto che, non esistendo il credito vantato dalla MD nei confronti della LO-SA, la clausola di surrogazione ex art. 1201 c.c. non poteva trovare, di per se stessa, alcun spazio di applicazione.
Con il secondo mezzo, il ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1476, 1489 e segg., 2041 cod. civ., dei principi in tema di garanzia per la vendita e di arricchimento senza causa, nonché vizio di motivazione, rilevando, quanto alla somma di lire 521.600.000 (corrispondente ai maggiori costi di acquisto e di ristrutturazione dell'immobile di via Saffi), come la Corte di Appello abbia omesso, per un verso, di esaminare la sua domanda fondata sull'arricchimento ingiustificato della SA, ovvero sull'indebito oggettivo, e, per altro verso, di considerare la garanzia dovuta dalla venditrice MD ad esso acquirente. La doglianza è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti. Attesa la sostanziale natura di "error in procedendo" del vizio denunciato ed in relazione all'assunto del resistente IC BU, secondo cui la questione sarebbe nuova, a questa Corte è consentito l'esame dell'atto di appello proposto da IO BU, che contiene, al riguardo, la seguente proposizione (pag. 12): "Quantomeno ai sensi dell'art. 2036, 3 comma, spetta ad IO, contro l'assunto del Tribunale, il rimborso delle somme che egli ha documentato di aver pagato per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile SA. Il Tribunale, infatti, ha affermato l'erronea tesi per cui il denaro pagato per conto e nell'interesse di un terzo al di fuori delle ipotesi di un mutuo, sarebbe definitivamente perduto per il "solvens" e, in tal modo, ha escluso, senza motivo, la compensazione del credito relativo all'appellante (fino a concorrenza) con il debito di lui per il saldo". Poiché IO, in primo grado, non aveva proposto una domanda fondata sull'arricchimento senza causa della SA o sull'indebito oggettivo (che postula, addirittura, l'inesistenza dell'obbligo di pagamento), in sede di gravame si è limitato alla critica della decisione del Tribunale, prospettando la tesi dell'indebito soggettivo, che la Corte di Appello non ha - correttamente - accolto, in quanto presuppone un pagamento effettuato per errore, neppure adombrato dall'appellante e che, in ogni caso, andava escluso nel contesto della vicenda. Ne deriva l'inammissibilità della censura, essendo noto che non è possibile introdurre, in sede di legittimità, questioni comportanti anche accertamenti di fatto e non dedotte dinanzi al giudice di appello.
La censura è parimenti inammissibile sotto l'altro profilo prospettato, non soltanto per la sua genericità, ma anche perché la Corte di merito ha escluso che IO avesse pagato la somma in questione per errore o mera liberalità, avendo un preciso interesse a trasferire il suo studio professionale nei locali di via Saffi: ha esaminato, al riguardo, le ipotesi di espromissione ai sensi dell'art. 1272 c.c. e, in alternativa, dell'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., giungendo all'esatta conclusione che, in entrambi i casi, non v'era spazio o titolo per agire verso il (presunto) debitore estromesso, ne' per una surrogazione od un regresso. Il ricorrente non muove alcuna critica a tale valutazione, alla stregua della quale la Corte territoriale, tenendo ben conto della tesi di IO (secondo cui la MD gli aveva garantito l'inesistenza di diritti o pretese di terzi nei confronti della SA, di talché, essendo emerso un credito da parte di esso IO, il prezzo d'acquisto andava ridotto), ha negato l'esistenza di un debito dalla SA medesima e, quindi, l'operatività della garanzia. In accoglimento del solo secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, designato in diversa Sezione della Corte di Appello di Milano, che, attenendosi ai principi di diritto enunciati in tema di intervento adesivo autonomo, con riferimento alla fattispecie, procederà all'esame dell'appello incidentale proposto da IC BU avverso la decisione del Tribunale, secondo cui IO BU aveva diritto di detrarre la somma di lire 704.001.507 dal prezzo di acquisto dalla partecipazione MD nella LO-SA. Al giudice di rinvio è demandato anche di provvedere sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale;
accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso;
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando inammissibile il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, il 15 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 13/1/1999.