Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2011, n. 34456
CASS
Sentenza 23 giugno 2011

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano l'ammissione al beneficio dell'istante, sul quale, comunque, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto.

Commentari3

  • 1Patrocinio a spese dello Stato (ex gratuito patrocinio)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2021

    L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (già "gratuito patrocinio") permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne riccorrano le condizioni. "[...] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." (Costituzione Italiana, art. 24). Attenzione: nel processo penale, il patrocinio a spese dello stato NON copre automaticamente il difensore di ufficio. UPDATE Direttiva 1919/16 sul patrocinio a spese dello Stato Secondo la direttiva 1919/16 UE (attuata con DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24, …

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  • 2La falsità o incompletezza nella dichiarazione sostitutiva di certificazione non comporta ipso iure la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 giugno 2020

  • 3Reddito per patrocinio a spese dello Stato, rilevante anno in corso (Cass. 37007/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2011, n. 34456
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34456
Data del deposito : 23 giugno 2011

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