Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
In tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente alla richiesta costituisce solo un parametro di valutazione circa la sussistenza - al momento della domanda - delle condizioni per l'ammissione al beneficio. Ne consegue che legittimamente il giudice, in sede di verifica successiva dell'esistenza di quelle condizioni, compie accertamenti a seguito dei quali può poi procedere alla revoca del beneficio qualora emerga che, anteriormente al momento della domanda, l'istante percepiva un reddito familiare superiore al limite di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2004, n. 32138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32138 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 22/04/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO SC - Consigliere - N. 800
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 032880/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NO FR N. IL 21/12/1976;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 03/06/2003 TRIBUNALE di ACQUI TERME;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 3.6.2003, il Tribunale di Acqui Terme, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso/reclamo avverso il provvedimento del 27.12.2002 del GUP dello stesso Tribunale di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di NI AN SC, essendo risultato, dalla indagini della Guardia di ZA, disposte dallo stesso GUP, che NI VI, convivente dell'istante, aveva acquistato, in data 5.8.2002, un immobile per un valore di Euro 31.000,00.
Il Tribunale ha ritenuto che il NI non aveva ottemperato all'obbligo, previsto dall'art. 112 D.P.R. 115/2002 di comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito, e che le condizioni di reddito erano variate in misura tale da escludere l'ammissione al beneficio.
NI AN SC ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza suindicata per violazione dell'art. 76 D.P.R. 115/2002, costituendo parametro per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad Euro 9296,22. Essendo l'istanza stata presentata nel dicembre 2002, il reddito di riferimento era quello del 2001, e, comunque, non vi era prova alcuna che il reddito della famiglia dell'istante avesse superato i limiti di reddito previsti dal citato art. 76 nel successivo anno 2002.
Il ricorso è infondato e va rigettato. È condivisibile l'argomento sostenuto nell'ordinanza impugnata nonché dal P.G. di legittimità, secondo il quale il riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente costituisce solo un parametro di valutazione della sussistenza delle condizioni di non abbienza necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che devono sussistere nel momento in cui l'ammissione viene richiesta.
Sul punto, va rilevato che la estrema celerità con la quale il magistrato deve provvedere a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.p.p. (immediatamente se l'istanza è presentata in udienza;
nei dieci giorni successivi in caso di deposito: art. 96, 1^ comma, D.P.R. 115/2002), non consente un controllo, se non meramente formale, della documentazione prodotta dall'istante. Conseguentemente il legislatore - con l'art. 1, n. 9 bis della legge n. 217 del 1990, introdotto dall'art. 2, comma 6, legge n. 134 del 2001 e confermato dall'art. 96 n. 2 D.P.R. 115/2002
- ha ampliato i poteri di verifica preventiva del magistrato procedente, essendo in passato tale compito affidato solo all'Intendente di ZA (ora Agenzia delle Entrate), a norma dell'art. 6 legge n. 217/1990. Come risulta dall'ordinanza impugnata, le indagini sono state affidate dal GUP alla Guardia di ZA, e quindi il magistrato competente si è avvalso dei poteri riconosciutigli dalla disposizione di cui al 2^ comma dell'art. 96.
Ritornando all'argomento più specificamente oggetto del ricorso, va rilevato, in primo luogo, che sarebbe illogico ritenere che il reddito dell'anno precedente a quello in cui è stata chiesta l'ammissione al beneficio sia l'unico rilevante, apparendo assurdo che un successivo arricchimento dell'istante ovvero dei familiari conviventi (art. 76, 2^ comma, decreto citato), per giunta avvenuto prima della richiesta sia irrilevante.
Ma ciò che è poi determinante è che la chiara dizione delle norme in materia consentono di escludere che il legislatore abbia inteso valorizzare solo il reddito dell'anno precedente all'istanza. Infatti, l'art. 76, 1^ comma, dispone che "può" ma non che "deve", essere ammesso al beneficio chi sia stato titolare di un reddito non superiore ad Euro 9.296,22, risultante dall'ultima dichiarazione. Ciò comporta che il magistrato può anche direttamente rigettare l'istanza, valutando "il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, e le attività economiche eventualmente svolte". In ogni caso, più prudentemente il magistrato può affidare le verifiche alla Guardia di ZA (art. 96, 2^ comma).
E non sono rari i casi in cui è stata ritenuta legittima la decisione del giudice di merito che abbia escluso dal beneficio persone che, pur risultando la dichiarazione dei redditi contenuta nei limiti indicati, siano risultati percettori di altri redditi, come quelli illeciti eccedenti tali limiti, anche ricorrendo alle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. 13.2.2003, Facchinetti;
Cass. 22.1.1998, Meneghetti). L'argomento poi determinante è costituito dalla disposizione con la quale è prevista la revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito sia in caso di omessa comunicazione delle variazioni dei limiti di reddito, sia in caso di accertata variazione di tali limiti (art. 112 lett. a) e b)). È vero che in questa norma ci si riferisce a variazioni successive all'istanza, ma è logico che una richiesta incompleta, o basata su elementi non affidabili, sia revocabile nella stessa misura in cui successivamente vi siano state variazioni di reddito decisive ai fini dell'ammissione al beneficio. In conclusione ed in sintesi, nella fattispecie il magistrato ha legittimamente disposto verifiche ai sensi dell'art. 96, 2^ comma;
dagli accertamenti è emerso l'acquisto di un immobile effettuato il 5.8.2002 per Euro 31.000,00 da un parente convivente dell'istante, e quindi anteriormente alla presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, del dicembre 2002; correttamente il giudice di merito ha desunto, in base ad elementi concludenti indicati dagli artt. 76, 2^ comma, e 96, 2^ comma, la percezione di un reddito familiare superiore al limite individuato dal 1^ comma dell'art. 76;
altrettanto correttamente ha revocato l'ammissione al beneficio, in quanto i limiti di reddito vanno accertati con riferimento alla data di presentazione dell'istanza, e l'ultima dichiarazione dei redditi è solo un parametro di riferimento, come si evince dal termine "può" (art. 96, 1^ comma) e dalla previsione legislativa di calcolare il reddito unitamente "al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari ed alle attività economiche eventualmente svolte" (art. 96, 2^ comma).
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2004