Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2004, n. 32138
CASS
Sentenza 22 aprile 2004

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In tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente alla richiesta costituisce solo un parametro di valutazione circa la sussistenza - al momento della domanda - delle condizioni per l'ammissione al beneficio. Ne consegue che legittimamente il giudice, in sede di verifica successiva dell'esistenza di quelle condizioni, compie accertamenti a seguito dei quali può poi procedere alla revoca del beneficio qualora emerga che, anteriormente al momento della domanda, l'istante percepiva un reddito familiare superiore al limite di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2004, n. 32138
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32138
    Data del deposito : 22 aprile 2004

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