Sentenza 11 novembre 2010
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, rilevano le variazioni di reddito avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento, e che determinano un ammontare complessivo del reddito contenuto entro i limiti di legge per l'ammissione al beneficio.
Commentari • 3
- 1. Patrocinio a spese dello Stato (ex gratuito patrocinio)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 febbraio 2021
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (già "gratuito patrocinio") permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne riccorrano le condizioni. "[...] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." (Costituzione Italiana, art. 24). Attenzione: nel processo penale, il patrocinio a spese dello stato NON copre automaticamente il difensore di ufficio. UPDATE Direttiva 1919/16 sul patrocinio a spese dello Stato Secondo la direttiva 1919/16 UE (attuata con DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24, …
Leggi di più… - 2. La falsità o incompletezza nella dichiarazione sostitutiva di certificazione non comporta ipso iure la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello StatoFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 giugno 2020
- 3. Reddito per patrocinio a spese dello Stato, rilevante anno in corso (Cass. 37007/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2010, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2010 |
Testo completo
Aere
02 6 2 0 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 11/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA
- Consigliere - N. 14 11/12010 Dott. ANTONIO MORGIGNI
Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. N. 56/2010 GIACOMO FOTI
Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Consigliere -
Dott. ANDREA MONTAGNI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE * C/
2) CI RO N. IL 28/09/1972
avverso l'ordinanza n. 847/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del
02/10/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Selreuo
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Udit i difensor Avv.;
CA MA, a mezzo del nominato difensore, ha proposto opposizione al decreto emesso in data 2 ottobre 2009 dalla Corte di Appello di Lecce, con il quale era stata revocata, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate di Lecce, la già disposta ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Ricostruiti i passaggi procedimentali della vicenda, l'esponente osserva che l'Agenzia delle entrate con nota del 10.9.2009 indicò il reddito dichiarato dallo CA, per l'anno 2007, pari ad € 11.797,00; e sulla base di tale indicazione stimò l'ammontare dei redditi per l'anno successivo, non disponendo ancora della relativa dichiarazione. Rileva la parte che nell'anno 2008 - che viene in rilievo rispetto all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che occupa, presentata in data 2.3.2009 - il reddito percepito dallo CA fu inferiore rispetto all'anno precedente, attestandosi in € 7.734,42. Tanto premesso, l'esponente considera che ai fini dell'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità del beneficio, possono favorevolmente rilevare le variazioni reddituali dell'interessato, intervenute dopo la presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, che abbiano fatto scendere il reddito ad un importo inferiore alla somma indicata dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. IV, 16.11.2005, n. 8103). Sotto altro aspetto il ricorrente considera che il decreto di revoca che occupa venne adottato senza preventivo avviso all'interessato, in violazione del principio del contraddittorio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha rilevato l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che la vigente normativa di cui agli artt. 112, comma 1, lett. d) e 113 del D.P.R. n. 115/2002 non prevede il preventivo avviso all'interessato. La parte pubblica evidenzia, di converso, la fondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che la Corte di Appello procedente omise di valutare che i redditi del richiedente, per l'anno 2008, avevano subito una flessione rispetto all'anno precedente, accertamento necessario alla stregua dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, in forza del quale deve ritenersi legittima la dimostrazione da parte del richiedente di una variazione di redito avvenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.
Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito specificati.
Il primo comma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, prevede, come condizione per l'ammissione al beneficio, che il richiedente abbia un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a Euro 9.296,22 (salvo gli adeguamenti previsti dal successivo art. 77). La medesima norma, per l'accertamento del requisito reddituale, fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il problema posto dal ricorrente riguarda il caso delle variazioni reddituali, intervenute dopo la presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi, che abbiano fatto scendere il reddito ad un importo inferiore alla somma indicata e tale da non costituire più ostacolo all'ammissione al beneficio.
Interpretata con criteri meramente letterali la norma ricordata potrebbe condurre ad escludere la rilevanza delle variazioni successivamente intervenute, ma un'interpretazione logica e sistematica della norma consente di pervenire a conclusioni diverse. La scelta di utilizzare il criterio del riferimento alla dichiarazione dei redditi è infatti ricollegato alla necessità di utilizzare un criterio oggettivo e predeterminato, sia pure di provenienza di parte, al fine di evitare complessi accertamenti che appesantirebbero ingiustificatamente il processo penale. Ma si può ragionevolmente affermare che la scelta legislativa sia fondata altresi sulla massima di esperienza che, nella normalità dei casi, il reddito tende a rimanere invariato o a crescere e quindi il legislatore non ha ritenuto di disciplinare espressamente il caso della diminuzione rispetto alla presentazione dell'ultima dichiarazione. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che poiché questo caso la diminuzione avvenuta dopo la presentazione della-
2 -dichiarazione può ovviamente verificarsi e poiché la fattispecie non è espressamente disciplinata, non sembra che da tale omissione possa trarsi la conclusione che la variazione sia irrilevante e che il Giudice dell'ammissione o dell'opposizione non debba tenerne conto.
Insomma ne' la lettera della legge ne' lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l'intervenuta variazione di reddito a suo sfavore anche perché una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull'effettività della difesa dell'imputato.
Sotto diverso profilo va rilevato che le variazioni (in aumento) dei limiti di reddito devono essere comunicate dal richiedente che ne assume l'impegno con l'istanza presentata (art. 79, comma 1, lett. d) e che la mancata comunicazione della variazione dei limiti di reddito costituisce motivo per la revoca dell'ammissione (art. 112, comma 1, lett. a).
Dalla disciplina sommariamente riassunta si ricava dunque la rilevanza, per la conservazione del beneficio, delle variazioni dei limiti di reddito anche se intervenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sarebbe dunque illogico escludere la rilevanza se la variazione - invece di avere l'effetto di escludere il beneficio - valga invece a far rientrare l'istante nei limiti richiesti per l'ammissione al medesimo;
fermo restando che, a fronte di una dichiarazione dei redditi che indichi un livello di reddito superiore a quello previsto (dichiarazione che costituisce una sorta di confessione stragiudiziale), incombe sul richiedente fornire la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8103 del 16/11/2005
Cc. (dep. 08/03/2006) Rv. 233529.
Il motivo ora esaminato, di natura assorbente, implica l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Giudice competente a decidere sulla richiesta di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato di CA MA, che si adeguerà ai principi indicati verificando se il ricorrente abbia fornito la prova rigorosa della diminuzione di reddito idonea a ritenere non superati i limiti di reddito previsti. Di converso, risulta infondato il motivo di censura con il quale la parte osserva che il decreto di revoca che occupa venne adottato senza preventivo avviso all'interessato; ed invero, come rilevato dal Procuratore Generale, le vigenti disposizioni in materia - art. 112, commi 1 e 3, DPR n. 115/2002 - non stabiliscono che il giudice provveda a seguito di preventivo avviso all'interessato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma in data 11 novembre 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anoy Dan CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 GEN. 2011
IL FUNZIONARIO AUDIZIARIO A
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Giulio Mer BERTO P
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