Sentenza 5 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione.
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima. Corte di Cassazione sez. IV penale, ud. 8 aprile 2025 (dep. 18 aprile 2025), n. 15460 Presidente Bellini - Relatore Mari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di …
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L'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. Corte di cassazione sez. IV penale ud. 27 febbraio 2024 (dep. 22 aprile 2024), n. 16716 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, ha respinto l'opposizione proposta da A.A. contro il decreto del 18 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibile …
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L'istituto del patrocinio a spese dello Stato (già "gratuito patrocinio") permette di farsi assistere da un avvocato e da un consulente tecnico scelti fiduciariamente, senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, qualora ne riccorrano le condizioni. "[...] Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." (Costituzione Italiana, art. 24). Attenzione: nel processo penale, il patrocinio a spese dello stato NON copre automaticamente il difensore di ufficio. UPDATE Direttiva 1919/16 sul patrocinio a spese dello Stato Secondo la direttiva 1919/16 UE (attuata con DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2019, n. 24, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2010, n. 7710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7710 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 05/02/2010
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 230
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 936/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VA EN N. IL 22/12/1984;
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 442/2008 TRIBUNALE di PALMI, del 11/11/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Letti gli atti;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI EN, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RILEVATO IN FATTO
Il Presidente del Tribunale di Palmi, pronunziando su impugnazione proposta D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 dall'Avvocato Malvaso D. per AR EN, avverso il decreto del Gip presso il Tribunale di Palmi che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dallo stesso AR in data 2/7/2007, ha rigettato l'impugnazione e ha condannato il AR al pagamento delle spese dello specifico procedimento. AR EN ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All'udienza camerale del 5/2/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato ha pronunziato rigetto della impugnazione sul presupposto che per ultima dichiarazione presentata si deve intendere non solo l'ultima dichiarazione per la quale è scaduto il termine di presentazione ma anche l'ultima dichiarazione per la quale in prossimità della scadenza dell'obbligo di presentazione sono noti al contribuente gli importi dei redditi da denunziare da li a poco. Parte ricorrente denunzia:
violazione dell'art. 606 c.p.p., per inosservanza o erronea interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 1185 del 2002, art. 76. Il ricorrente segnala di aver richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti, in data 27/6/2008 e di aver depositato la istanza con documentazione allegata in data 2/7/2008 documentando i suoi requisiti reddituali col deposito di una autocertificazione relativa ai redditi del 2006 e dunque di una certificazione relativa all'ultimo periodo di imposta dichiarato avuto riguardo alla circostanza che il D.L. 3 giugno 2008 in GU 128 del 3/6/2008 aveva fissato al 10/7/2008 il termine ultimo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativi all'anno 2007. Questa Corte rileva che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato. La lettera e la funzione del testo di legge escludono dunque con certezza che possa essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti ad un tempo per il quale non è ancora maturato l'obbligo di presentazione della denunzia (Cass. Pen. Sez. 4^, 20/11/2007 Corona). Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Palmi
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Palmi.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2010