Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di nullità della sentenza, non è possibile dedurre - salvo l'esperimento di querela di falso - che il giudice che ha pubblicato mediante lettura la sentenza non sia l'estensore ed il sottoscrittore del provvedimento, qualora quest'ultimo rechi l'attestazione, da parte del cancelliere, di conformità all'originale redatto in camera di consiglio e depositato il giorno stesso della deliberazione.
Commentario • 1
- 1. Atto del pubblico ufficiale non ha fede privilegiata nel processo penale (Cass. 1361/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2016, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
06363 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2016 Sent. n. sez.2424/16 Composta da: CLAUDIO D'ISA Presidente - REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.16743/2016 PASQUALE GIANNITI Rel. Consigliere - UGO BELLINI GABRIELLA CAPPELLO ha pronunciato la seguente Jentenra sul ricorso proposto da: TA DD nato il [...] IL MM nato il [...] avverso la sentenza del 26/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI Udito il Procuratore Generale in persona del DELIA CARDIA che ha concluso per ea mammon.eva de 2 co2) مان orea jensore Udito t d jeus Awlo DouakeAuro quali 2 forke Donate Jena eDeca e quali 2 a. mohv. d 2. cows chiedendom to accofliments. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza pronunciata in data 26 Gennaio 2016 confermava la sentenza del Tribunale di Como, nella persona del Gip, emessa all'esito di giudizio abbreviato, che aveva riconosciuto UK NE e AL HA colpevoli di plurime condotte di detenzione e di cessione di sostanza stupefacente, alcune delle quali aggravate dall'essere state commesse in prossimità di edificio scolastico e istituto religioso e, con il riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulla aggravante contestata, condannava UK NE alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione e di € 22.000 di multa e AL ED alla pena di anni sei e di € 20.000 di multa.
2. In ordine ad eccezione procedurale di nullità della sentenza di primo grado, per mancata sottoscrizione da parte del giudice che aveva assunto la decisione, assumeva che non vi era alcuna evidenza di una tale circostanza, che la difesa asseriva essere stata riferita dal personale di cancelleria, mentre la uniformità delle sottoscrizioni che presentavano le varie copie del provvedimento inserito nel fascicolo processuale di appello, che riconducevano il provvedimento ad un unico autore, la sottoscrizione del cancelliere impressa nel frontespizio e il mancato esperimento di querela di falso, erano elementi concludenti per escludere i dedotti profili di nullità e che, in relazione alle dichiarazioni rese dalla cancelleria, era sufficiente disporre la rimessione degli atti alla procura della repubblica per eventuali indagini in proposito.
3. Nel merito della impugnazione assumeva la concludenta delle fonti probatorie, costituite essenzialmente dalle dichiarazioni dei client che si rifornivano dai due imputati ai fini del riconoscimento della responsabilità penale dei prevenuti, nonché per escludere la ipotesi lieve di cui all'art. 73 V comma Dpr 309/90 e per ritenere la circostanza aggravante di cui all'art.80 lett.g) Dpr 309/90. 4. Avverso la suddetta pronuncia interponeva ricorso per cassazione la difesa di entrambi gli imputati proponendo ricorso dall'identico contenuto. Con un primo motivo deducevano violazione di norma processuale per il mancato rispetto dell'art.546 lett.g) cod. proc.pen., atteso il contraddittorio argomentare del giudice di appello il quale, da un lato non aveva inteso periziare la sottoscrizione del giudice nella copia del provvedimento consegnata alla difesa dell'imputato, assumendone la genuinità, mentre, dall'altra aveva trasmesso gli 1 для atti alla procura della repubblica alla quale veniva rimesso l'accertamento dei fatti e quindi si era rappresentato la possibilità di un falso in atto pubblico. Con un secondo motivo veniva dedotta violazione di legge per omesso riconoscimento del fatto di lieve entità di cui all'art. 73 V comma dpr 309/90 Con un terzo motivo si denunciava violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.80 lett.g) Dpr 309/90 in assenza di elementi idonei a rappresentare quale fosse la distanza tra il luogo degli incontri con l'istituto scolastico e se i ricorrenti avessero consapevolezza della destinazione alla istruzione o all'attività sociale di tale luogo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 I ricorsi si presentano infondati. In relazione al primo motivo di ricorso la decisione del giudice di appello non è incorsa in alcun vizio logico, atteso che è partita dal dato incontestato e incontestabile che, in data 1 Settembre 2015, all'esito del giudizio abbreviato, il giudice di Como ebbe a pronunciare sentenza, procedendo alla lettura in udienza del dispositivo e della motivazione redatta a norma dell'art.544 comma I cod.proc.pen., in tale modo provvedendo a rendere pubblico il provvedimento e a notificarlo alle parti presenti (sez.IV, 26.4.2016, Musso, Rv.266862; sez.II, 9.2.2010, Scafa, Rv.246453). Rappresentava inoltre, che il provvedimento impugnato riportava, sotto la data di deposito del provvedimento, la sottoscrizione da parte del cancelliere, il quale pertanto attestava, in tal modo, che l'originale della sentenza redatta in camera di consiglio, sia nella parte dispositiva che nella parte motiva dall'organo giudiziario che l'aveva assunta, era stata depositata in cancelleria il giorno stesso della deliberazione (Cfr. sez.II, 5.12.1973, Battistoni, Rv. 127419), di talchè, salvo l'esperimento di querela di falso, non é possibile porre in discussione che il giudice che ha pubblicato mediante lettura il provvedimento assunto e che, alla stregua delle indicazioni testuali del provvedimento risulterebbe l'estensore e il sottoscrittore (dott. Ferdinando Buatier de Mongeot), non sia anche colui che materialmente lo abbia redatto e firmato.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi lieve di cui all'art. 73 V comma DPR 309/90. Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la suddetta circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi üch di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, 2 circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. 24.6.2010 n.35737) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell'attenuante anche quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.III, 27.3.2015 n.32696), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.VI, 5.3.2013 n.27809 ove la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva negato la circostanza attenuante per la detenzione di spaccio di 7 grammi e mezzo lordi di cocaina, sulla scolta del "dato ponderale e quello qualitativo"). Orbene, un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale il quale ha evidenziato, con motivazione del tutto logica ed esente da incongruenze che, a prescindere dai profili quantitativi dello stupefacente trattato, l'attività dei due ricorrenti era sistematica, realizzata in arco temporale di poco superiore ad un anno nei confronti di numerosissimi clienti, con la individuazione di almeno 700 episodi di spaccio, con elevato volume di affari e la creazione di un vasto traffico, del quale era stigmatizzata la capacità diffusiva e l'elevata offensività, condotta proseguita anche dopo il sequestro di una utenza telefonica.
3. Infondato è anche il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.80 lett.g) attesa la pluralità di fonti conoscitive da cui risultava che il luogo dello spaccio veniva in talune occasioni concordato presso il parcheggio di luogo destinato alla comunità e all'aggregazione religiosa giovanile, nonché all'interno dell'oratorio di Santa Maria di Inverigo e pertanto all'interno di spazio di palese destinazione a raccolta aggregazione giovanile.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6.12.2016. Depositata in Cancelleria Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio D'Isaс т Oggi. 10 FEB. 2017 Ugo Bellini Upo Bellin Il Funzionano Qudiziario 3 Patrizi arra