Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
Integra il reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro, oltre che l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto, C.d.S., la messa in circolazione del veicolo in sequestro ad opera del proprietario-custode, in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo di indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2009, n. 32405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32405 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 02/07/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1352
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 17062/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Catania;
nei confronti di:
1) PI VA N. IL 24/08/1980;
avverso ORDINANZA del 27/02/2009 del TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GALATI G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza o, in subordine, la rimessione alle S.U.;
udito il difensore avv. PAPALIA U., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Catania, con ordinanza 27/2/2009, decidendo in sede di appello proposto dal P.M. ex art. 322 bis c.p.p., confermava il provvedimento 23/5/2008 del Gip dello stesso Tribunale, che, nell'ambito del procedimento penale a carico di OV PI, indagato in ordine al reato di cui all'art. 334 c.p., aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dell'autovettura "Opel Tigra", targata AJ206RV, di proprietà del predetto, la quale, benché sottoposta a sequestro amministravo, era stata abusivamente posta in circolazione e utilizzata dal proprietario - custode. Riteneva il Tribunale che difettava il fumus commissi delicti, ricorrendo, nella specie, per l'operatività del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, la sola violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S. e non anche l'illecito di cui all'art. 334 c.p.. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, denunciando l'erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che una sistematica lettura delle norme doveva condurre a ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 334 c.p. nella utilizzazione abusiva da parte del soggetto qualificato del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ex art. 213 C.d.S..
La difesa del PI ha depositato in data 26/6/2009 memoria, con la quale ha sollecitato la declaratoria d'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Questa sezione della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'abusiva messa in circolazione da parte del custode e del proprietario di un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, integra oltre l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4 anche la condotta punita dall'art. 334 c.p., in quanto tale utilizzazione presuppone la sottrazione del bene al vincolo d'indisponibilità, fatti salvi i casi di oggettiva inoffensività, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene stesso (cfr. Cass. sez. 6^ 28/11/2007 nn. 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174). Non ignora il Collegio il contrario orientamento espresso dalla terza sezione della Corte con le sentenze 24/1/2008 n. 17837 e 20/3/2008 n. 25116, ma ritiene di ribadire il principio di cui innanzi, in quanto le argomentazioni poste a base delle decisioni dalle quali tale principio è stato enucleato e che devono intendersi qui espressamente richiamate conservano la loro piena valenza e non sembrano essere poste seriamente in crisi dalla contraria tesi sostenuta nelle citate decisione della terza sezione penale. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catania, che dovrà adeguarsi al principio di diritto di cui innanzi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2009