Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9191 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
ce 66537 NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 19956/1999 Udienza del 2.4.2001 Oggetto:IRPEG e ILOR 1987 E N O I REPUBBLICA ITALIANA Z IN R A R T A S U I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE F B G S . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I UFFICIO COPIE E D A R R L . T E B Richiesta copia studi A SZONE TRIBUTARIA D 9 1 9 1 0 1 A D I T A S dal Sig. IL SOLE 24 ORE I E 1 N dai siggi Magis per diritti L. 1500 E 3 R T 1 S E N D T E A Dot Mario Delli Priscoli A S N 10 LUG 2001 E IL CANCELLIES! Consigliere Dott. Giovanni Paolini Consigliere Dott. Mario Cicala bron 21410 Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Dott. Francesco Tirelli Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66537 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- contro s.p.a. MXK, già s.p.a. MO AL, quale società incorporante la s.p.a. Iperti Leonardo, in persona della legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 146, presso lo studio dell'avv. Vittorio Mocci, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Zecca del foro di Milano, come da procura a margine del controricorso;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 20, n. 141/20/1998, del 25.3/21.7.1998; : Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2.4.2001 4 2 7 1 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio delle Imposte Dirette di Milano rettificava il reddito dichiarato ai fini IR e IL per l'anno 1987 dalla s.p.a. Iperti Leonardo, incorporata dalla MO AL (quest'ultima poi denominata Mxk s.p.a), da £.
4.815.695.000 a £.5.049.353.000, recuperando a tassazione lire 52.267.000 per perdite su crediti non certe e definitive, nonché costi vari ritenuti non inerenti. La Commissione Tributaria di primo grado di Milano accoglieva parzialmente il ricorso della società riconoscendo l'illegittimità della ripresa relativa alle perdite su crediti in quanto afferente a crediti nei confronti di fallimenti, nonché della ripresa relativa ad alcuni costi in quanto inerenti e sufficientemente documentati dalla parte. Avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio limitatamente al mancato riconoscimento della ripresa a tassazione della somma di lire 52.267.000 relativa all'utilizzo del fondo rischi su crediti e di quella di lire 25.316.000 per "spese teatro". La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la decisione di 1° grado e compensava le spese. Propone ricorso per cassazione l'amministrazione finanziaria enunciando due motivi. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa interpretazione degli artt. 66 e 74 del d.p.r. 597/1973 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Con il secondo motivo l'Amministrazione denuncia la violazione dell'art. 74, terzo comma, d.p.r. 597/1973 per non avere la società dimostrato l'inerenza all'attività svolta dall'impresa del costo di lire 25.316.000 "per spese di teatro”. Resiste con controricorso e successiva memoria la contribuente. 2 Motivi della decisione Il ricorso risulta proposto fuori termine. La sentenza della Commissione tributaria regionale é stata pubblicata il 21.7.1998. In mancanza di notificazione della sentenza, il termine annuale di decadenza dell'impugnazione scadeva, tenuto conto della duplice sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (primo agosto quindici settembre di ciascun anno, per complessivi 92 giorni), il 21 ottobre 1999 (giorno feriale). La notificazione del ricorso per cassazione é invece avvenuta il 22.10.1999, quando si era ormai verificata la decadenza dell'Amministrazione tributaria dall'impugnazione. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma, 2.4.2001 Ша то нее быков Il Presidente Il Consigliere est. Ечино Едина IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio - 6 LUG. 2001 E Oggi N O I IL CANCELLIERE C1 Z A Osvaldo Ascanio E S N H C 6 O 1 I E 8 Z 9 E 1 A R / F R /6 6 T 5 S 2 I N . G E . S A R . I D R A K L D A E A D T . E I B U T S A B N N T I E E S A 1 S R I I 3 E T 1 A R . E T N A M 3