Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2000, n. 944
CASS
Sentenza 9 febbraio 2000

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Anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è ammissibile la rimessione del processo, in virtù della natura pienamente giurisdizionale di esso e l'espresso richiamo, contenuto nell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 1423 del 1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento.

La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo comporta la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che è di natura facoltativa.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2000, n. 944
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 944
Data del deposito : 9 febbraio 2000

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