Sentenza 9 febbraio 2000
Massime • 2
Anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è ammissibile la rimessione del processo, in virtù della natura pienamente giurisdizionale di esso e l'espresso richiamo, contenuto nell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 1423 del 1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento.
La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo comporta la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che è di natura facoltativa.
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(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 45) Il fatto Si procedeva ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., avendo la Corte di Cassazione rilevato d'ufficio, benché su segnalazione pervenuta in cancelleria da parte dei difensori interessati, la verosimile verificazione di un errore percettivo per effetto del quale, con una sentenza errata dichiarata inammissibile, a norma dell'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., una richiesta di rimessione avanzata sul presupposto dell'omessa notifica della medesima ad altri imputati nel medesimo processo. Pur tuttavia, dalle indicazioni ulteriormente pervenute dalla Corte di Appello di Reggio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2000, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA Vito Presidente del 09/02/2000
1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio " N. 944
3. Dott. CAMPO Stefano " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA Alberto " N. 41986/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla richiesta di rimessione proposta da:
1) AN MA n. il 13.03.1974
nel procedimento pendente presso il TRIBUNALE di ANCONA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Oscar CEDRANGOLO, il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
O S S E R V A:
Con istanza in data 4 ottobre 1999 AN AN, sottoposto a procedimento di applicazione di misura di prevenzione, richiedeva alla Corte di cassazione la rimessione di detto procedimento ad altro giudice ai sensi dell'art. 45 c.p.p. A fondamento dell'istanza affermava, con il conforto di allegata documentazione:
- di essere stato ingiustamente perseguito penalmente, anche con applicazione di misura cautelare in seguito decadute, dall'autorità giudiziaria di Ancona;
- di essere stato, poi, assolto in sede di giudizio di appello;
- di avere visto archiviate, illegittimamente, denunce da lui sporte, precisando che le assente ingiustizie e irregolarità patite derivavano da contrasti giudiziari insorti con un noto politico locale e la relativa consorte, la cui sorella lavorava presso il Tribunale di Ancona con conseguenti implicazioni a lui sfavorevoli per la loro dimestichezza con i giudici di detto ufficio. Nelle more dell'odierna udienza il richiedente depositava due successive memorie,, con le quali denunciava ulteriori irregolarità commesse da magistrati anconetanì, precisava che il procedimento applicativo della misura di prevenzione, nonostante la sua richiesta di rimessione, non era stato sospeso concludendosi in modo a lui sfavorevole, chiedeva di essere personalmente sentito in udienza dalla Corte di cassazione.
2. La richiesta va dichiarata inammissibile.
Preliminarmente è opportuno precisare che all'istituto della rimessione, di cui all'art. 45 e segg. c.p.p., si può ricorrere anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione regolamentato dalla legge 27.12.1956 n. 1423, attesi la natura pienamente giurisdizionale del medesimo e l'espresso richiamo fatto dall'art. 4 co. 8^ della citata legge alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento.
Inoltre, deve essere chiarito che nel processo di cassazione la parte privata è esclusivamente rappresentata dal difensore, di guisa che non le è consentito di partecipare all'udienza davanti al giudice di legittimità.
Infine, a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità dell'art, 47 co. 1^ c.p.p. pronunciata con sentenza 22.10.1996 n. 353 della Corte costituzionale, il giudice oggetto della richiesta di rimessione può emettere ogni decisione anche in pendenza del relativo giudizio instauratosi presso la Corte di cassazione. Ciò posto, la Corte rileva che le circostanze denunciate dal rimettente non sono idonee a determinare lo spostamento del procedimento in questione, poiché riguardano o casi di irregolarità procedurali rimediabili all'interno del processo mediante, la loro impugnazione, ovvero situazioni di incompatibilità del giudice per la cui rimozione sono previsti gli istituti della incompatibilità e della ricusazione del giudice di cui agli artt. 34 e segg. c.p.p., o supposizioni meramente congetturali, perché non collegati a concreti effetti procedurali direttamente derivanti dalle situazioni denunciate.
Tutte situazioni che, per essere ovviabili mediante il ricorso a istituti endoprocessuali, non incidono sulla serenità dell'organo giudiziario, considerato nel suo complesso e non con riguardo ai suoi singoli componenti - scopo per il cui raggiungimento è previsto l'istituto della rimessione del processo, di natura eccezionale, come tale da interpretare restrittivamente, perché deroga al principio costituzionale del giudice precostituito per legge (art. 25 co. 1^ Costituzione) -, di guisa che la richiesta in esame s'appalesa manifestamente infondata e, in quanto tale, va dichiarata inammissibile.
Detta declaratoria comporta a carico del richiedente la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre la Corte, attesa la peculiarità della fattispecie, non ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che per la procedura in questione è, ai sensi del quarto comma dell'art.48 c.p.p., di natura facoltativa e non obbligatoria come, in via generale, previsto dall'art. 616 c.p.p. per i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2000