Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali del terzo interessato alla restituzione del bene, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dell'interessato, quand'anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2016, n. 13234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13234 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
1 3 2 34/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 550 Composta da Silvio Amoresano CC - 02/03/2016 - Presidente - R.G.N. 14949/2015 Giovanni Liberati Emanuela Gai Alessio Scarcella -Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: - RI HT IE, n. 28/03/1989 in Ucraina avverso la ordinanza del GIP del Tribunale di UDINE in data 9/10/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Galli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 9/10/2014, depositata in data 18/10/2014, il GIP del Tribunale di UDINE rigettava l'opposizione proposta da RI HT IE avente ad oggetto l'istanza di restituzione del furgone, di proprietà dell'istante, sequestrato a tale HE IN, indagato per violazioni alla legge n. 283 del 1962. 2. Ha proposto ricorso RI HT IE, personalmente, impugnando la ordinanza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene la ricorrente, l'ordinanza sarebbe viziata da errore nella parte in cui il GIP, pur a fronte dell'emissione di un avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. limitato al solo indagato HE, non ha ritenuto provata l'estraneità della ricorrente ai fatti contestati;
già in fase di indagini preliminari la ricorrente aveva prodotto elementi che consentivano di ritenerla formalmente estranea ai fatti, non avendo mai la stessa saputo della merce che l'indagato avrebbe trasportato sul veicolo;
a conferma di ciò richiama quanto dichiarato dall'indagato medesimo, in ordine al ruolo della donna, chiarendo che né lei né il marito sarebbero stati a conoscenza della merce caricata sul mezzo;
la stessa circostanza che il P.M. avesse inviato l'avviso di conclusione indagini al HE e non anche alla ricorrente dimostrerebbe l'estraneità della stessa ai fatti, sicchè il non aver il GIP ritenuto quanto sopra sufficiente a giustificare l'accoglimento dell'istanza di restituzione renderebbe censurabile l'ordinanza; in particolare, il richiamo ad un presunto "difetto di diligenza" della ricorrente, proprietaria del mezzo, a sostegno del rigetto dell'istanza sarebbe erroneo, in quanto non è chiaro quale maggior controllo la ricorrente avrebbe dovuto effettuare sull'indagato, cui già in passato aveva prestato il furgone, dovendosi quindi riconoscere la buona fede della stessa e l'assenza di qualsivoglia negligenza.
3. Con requisitoria scritta depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data bee 29/04/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in particolare osservando, da un lato, che con l'opposizione non possono essere A 2 fatte valere censure relative all'opportunità o la legittimità del sequestro e, dall'altro, che per proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione avverso l'istanza di restituzione di cose sequestrate da parte del terzo estraneo è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia presentato da difensore fiduciario cassazionista e non già dall'interessato direttamente;
che, pertanto, essendo presentato il ricorso direttamente dall'interessata, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile.
5. Ed invero, è anzitutto pacifico che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008 dep. 20/02/2008, Eboli, Rv. 238507); è stato poi chiarito che l'ordinanza del G.i.p., che a norma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro o di rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008 - dep. 04/03/2009, Manesi, Rv. 242290). Tanto premesso, deve però condividersi quanto argomentato dal P.G. presso questa Corte, poiché, come affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte,inammissibile ai sensi dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. perché non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale, il ricorso avverso il diniego di restituzione delle cose sottoposte a sequestro presentato personalmente dal proprietario che non sia l'imputato. Non solo infatti la persona interessata alla restituzione delle cose sequestrate non può essere ritenuta parte processuale in senso formale, ma per di più l'unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione personalmente è, secondo quanto previsto espressamente dall'art. 571 cod. proc. pen., l'imputato (Sez. 6, n. 76 del 19/01/1998 dep. 26/02/1998, Cirelli L, Rv. 210363; da ultimo, in senso - conforme: Sez. 4, n. 17645 del 04/03/2008 - dep. 05/05/2008, Cecere, Rv. 240215). ju A 3 La semplice lettura dell'impugnazione, del resto, conferma quanto evidenziato dal P.G., posto che il ricorso è proposto "in proprio" dalla ricorrente con sottoscrizione autenticata dal difensore fiduciario cassazionista. Detta circostanza, peraltro, non vale a rendere legittima l'impugnazione, atteso che come già affermato da questa Corte a proposito di altro atto per il quale è - richiesta la presentazione a mezzo di difensore fiduciario cassazionista, qual è la istanza di riparazione per ingiusta detenzione - il ricorso per cassazione avverso il diniego di restituzione delle cose sottoposte a sequestro presentato personalmente dal proprietario che non sia l'indagato o l'imputato deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dall'interessato, quand'anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo (v., in relazione alla riparazione per l'ingiusta detenzione: Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010 - dep. 24/11/2010, Bengu e altro, Rv. 248449).
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 2 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Alessio Scarcella DEPOSITATA IN CANCELLERIA AL 1 APR 2016 IL CANCELLIERE Luana Varlani