Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, pur non essendo proponibile per denunciare quei vizi di motivazione che implichino un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto con le risultanze probatorie, è tuttavia proponibile non solo quando la motivazione sia totalmente inesistente o caratterizzata da argomentazioni inidonee a palesare la "ratio decidendi", ma anche quando, ancorché esistente ed idonea a palesare la "ratio decidendi", risulti aver totalmente omesso di prendere in considerazione circostanze risultanti dal processo e potenzialmente idonee a determinare una decisione diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/1999, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NT IANNOTTA - Primo Presidente F.F. -
Dott. CE AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. CE CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. NT VELLA - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. CE SABATINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT ON, RT BA, RT ON HE, elettivamente in ROMA, VIA ON GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 30/97 del Tribunale superiore acque pubbliche di ROMA, depositata il 07/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito l'Avvocato Salvatore HERNANDEZ, per i ricorrenti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
I signori NT TO, GI TO e IA AR TO, eredi del signor CE TO, convennero in giudizio davanti al Tribunale regionale delle acque della Sicilia l'Assessorato agricoltura e foreste della Regione siciliana e ne chiesero la condanna al risarcimento del danno subito per la perdita della proprietà di un suolo di Ha 46.24.92 sito in contrada "Passi - Marina della Marza" del comune di Ispica, occupato fin dal settembre 1962 ai sensi degli artt. 39 e ss. della legge forestale di cui al RD 30 dicembre 1923 n. 3267, suolo nel quale erano stati eseguiti lavori idonei a garantire la ricostruzione della copertura vegetale con l'eliminazione delle fallanze, così determinandosi la "irreversibile trasformazione dell'immobile occupato, non preceduta o seguita dal decreto di esproprio".
Gli attori dedussero inoltre che il terreno in questione era ubicato in zona nella quale era avvenuto un notevole sviluppo turistico residenziale, sicché il valore unitario dell'immobile andava calcolato, nell'anno 1989, in circa lire 19.000 a m.q., onde il danno subito ammontava a lire 8.787.348.000, da rivalutare ulteriormente con l'aggiunta degli interessi legali.
Instaurato il contraddittorio, l'Assessorato sostenne l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda sul rilievo che il suolo era nel legittimo possesso dell'Amministrazione, a seguito degli atti di sottomissione n. 295 e 296 del 1966, aggiungendo che, scaduti i termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità finalizzata al procedimento espropriativo, il progetto era stato nuovamente approvato con decreto assessoriale del 12 novembre 1988, nel quale il termine finale per l'espropriazione era stato fissato in due anni ed era perciò ancora in corso.
Il tribunale regionale, con sentenza del 15 marzo 1994, rigettò la domanda considerando:
Che il signor CE TO, dante causa degli istanti, il 18 aprile 1966 aveva sottoscritto in riferimento al terreno de quo "atto di sottomissione e di liquidazione dell'indennità" per l'occupazione attuata dall'Assessorato bonifica, foreste, rimboschimenti ed economia montana, ai sensi dell'art. 50 del RD n. 3267 del 1923 e tale occupazione, prevista per quattro anni e tacitamente prorogata, ancora durava non avendo avuto seguito la richiesta di restituzione avanzata dal TO il 4 marzo 1978 e non coltivata dagli eredi, i quali non avevano dimostrato l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui l'occupazione era stata preordinata;
Che non risultava attuato il decreto assessoriale n. 1825 del 23 dicembre 1981, col quale era stato finanziato il progetto esecutivo concernente i lavori di cui al pregresso provvedimento del 28 ottobre dello stesso anno, attuazione che avrebbe reso necessaria l'espropriazione del suolo, in realtà non effettuata;
Che in tale situazione si rivelava infondata la domanda risarcitoria formulata dagli attori sulla base dell'allegata perdita del loro diritto dominicale in conseguenza della radicale trasformazione del suolo e della irreversibile destinazione ad opera pubblica, perché nella specie la piantagione di alberi e siepi e la realizzazione di semplici manufatti di corredo e sostegno non aveva dato luogo alla perdita della proprietà in danno degli istanti, a favore dei quali era configurabile il diritto al pagamento dell'indennità prevista dalla legge forestale ovvero quello alla restituzione del cespite, ove ne fossero stati ravvisabili i presupposti costituiti dal raggiungimento dello scopo dell'occupazione.
A seguito d'impugnazione dei germani TO il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 30/97 depositata in cancelleria il 7 maggio 1997, rigettò il gravame e condannò gli appellanti in solido al pagamento delle spese giudiziali, osservando:
Che, com'era pacifico in causa, i terreni dei signori TO erano stati occupati il 1^ settembre 1962, in attuazione del progetto esecutivo per i lavori di rinsaldamento della fascia dunale S. Maria del Focallo - Porto Ulisse, in territorio del comune di Ispica, redatto per conto del consorzio di bonifica delle paludi di Ispica approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno;
Che tale progetto prevedeva la sistemazione e l'imboschimento di un vasto comprensorio, in parte di proprietà del demanio della Marina mercantile, in parte del comune di Ispica e per il resto di proprietà privata;
Che, in esito alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, si era proceduto alla stipula dell'atto di sottomissione tra CE TO, dante causa degli appellanti, e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa, con il quale si era stabilito che l'occupazione temporanea dei terreni avrebbe avuto la durata di quattro anni a partire dalla data di formazione dell'atto (18 aprile 1966), da intendere tacitamente prorogata di anno in anno dopo il primo;
Che nel 1978 il proprietario aveva chiesto la restituzione dei suoli occupati, deducendo l'intervenuta esecuzione dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento, ma l'istanza non era stata accolta;
affermato anche dalla Corte costituzionale con pronunzia n. 393 del 31 ottobre 1991;
Che non ricorrevano quindi gli estremi per accogliere la proposta domanda risarcitoria, non sussistendone il presupposto, sicché l'unica pretesa configurabile in favore degli istanti era quella avente ad oggetto la restituzione del fondo, qualora fosse risultata esaurita la funzione in vista della quale l'occupazione aveva avuto luogo, salvo il potere della P.A. di valutare se fosse maggiormente conforme all'interesse pubblico acquisire il bene mediante espropriazione.
Contro la suddetta sentenza i germani NT TO, avv. GI TO ed IA AR TO hanno proposto ricorso per cassazione alle sezioni unite civili di questa Corte, affidato a tre motivi illustrati con memoria.
L'Assessorato regionale agricoltura e foreste della Regione siciliana resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della legge della Regione Sicilia 16 agosto 1974 n. 36 e successive modificazioni, nonché dello statuto della Regione Sicilia (art. 14 lett. a) e del RD 30 dicembre 1923 n. 3267, in relazione all'art. 111 Cost. ed all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Il T.S.A.P. avrebbe riconosciuto che con l'atto di sottomissione tra CE TO e l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa sarebbe stato stabilito che l'occupazione temporanea dei terreni avrebbe avuto durata quadriennale a partire dal 18 aprile 1966, da intendere che nell'anno 1981 era stato emesso il decreto assessoriale con il quale era stato approvato e finanziato un nuovo progetto esecutivo, concernente lavori di tipo conservativo del patrimonio boschivo ed espropriazioni nei rimboschimenti dunali di contrada S.Maria del Focallo del comune di Ispica;
Che con tale decreto i lavori erano stati dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, con la fissazione in tre anni del termine per il compimento delle procedure espropriative, termine poi stabilito in due anni con successivo decreto del 12 novembre 1988 avente ad oggetto la nuova approvazione del medesimo progetto;
Che con decreto del 25 settembre 1991 n. 1617 si era proceduto ad una ulteriore approvazione del progetto de quo, su richiesta dell'ispettorato ripartimentale, disponendosi che le espropriazioni sarebbero state portate a compimento entro due anni dalla data del provvedimento;
Che l'espropriazione era stata disposta con decreto dell'11 maggio 1992, ma questo era stato annullato per invalidità derivata con sentenza n. 78/1996 del T.S.A.P., con la quale era stato pronunciato l'annullamento del decreto assessoriale n. 1617 del 1991, riguardante la nuova approvazione di un progetto di opera pubblica concernente il suolo in questione, in base al principio per il quale era da qualificare illegittima la riapprovazione di un progetto di opera pubblica intervenuta dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'espropriazione e non preceduta da una nuova e contestuale valutazione dell'utilità dell'opera, perché in tal caso si aveva una mera proroga della validità del precedente progetto;
Che gli appellanti, facendo richiamo, per un verso, alla normativa regionale disciplinante gli interventi nel settore della forestazione e, per altro verso, alle risultanze della consulenza, censuravano la pronunzia impugnata addebitando al primo giudice l'errore consistente nel non avere considerato che le opere di sistemazione e imboschimento dell'area, per le quali erano occorsi ben tre decenni, avevano determinato la radicale ed irreversibile trasformazione del suolo, ed il conseguente acquisto a titolo originario, dal che sarebbe conseguita la fondatezza della pretesa risarcitoria azionata;
Che il gravame era destituito di fondamento perché, al di là del superfluo riferimento alla disciplina regionale minuziosamente esposta nell'atto di appello, il dato rilevante nel presente giudizio era costituito dal fatto che il signor CE TO e i suoi aventi causa avevano subito la sospensione del godimento del terreno per effetto dell'occupazione posta in essere dall'amministrazione regionale, al fine del rinsaldamento e del rimboschimento, secondo le previsioni di cui al RD n. 3267 del 1923, conseguendo la dovuta indennità in riferimento alla compressione del diritto dominicale;
Che l'asserita realizzazione dello scopo per il quale l'occupazione era stata preordinata non poteva dar luogo al fenomeno dell'accessione invertita, essendo pacifico che l'acquisto a titolo originario in favore della P.A. per effetto dell'ablazione non fondata su provvedimento espropriativo ha alla sua base un fatto illecito e non è perciò invocabile quando, come nella specie, si verte in un contesto di assoluta legittimità, trattandosi di un'occupazione correlata a specifiche previsioni normative e compiuta al fine dell'esecuzione di opere nell'interesse degli stessi proprietari, come tacitamente prorogata di anno in anno dopo il primo, ed avrebbe accertato che nel 1978 la ditta proprietaria aveva chiesto la restituzione dei suoli occupati, deducendo l'intervenuta esecuzione dei lavori di rinsaldamento e di rimboschimento, senza però ottenere l'accoglimento dell'istanza.
Da tali circostanze la sentenza impugnata avrebbe dovuto desumere che la funzione iniziale giustificatrice dell'occupazione si sarebbe esaurita, onde l'amministrazione avrebbe dovuto restituire il terreno occupato ai legittimi proprietari, in coerenza con il RD 30 dicembre 1923 n. 3267, cui si sarebbe ispirato il provvedimento di occupazione.
Ma soprattutto il T.S.A.P. avrebbe dovuto considerare la citata legge regionale (anziché disapplicarla), in quanto la medesima avrebbe costituito il necessario riferimento normativo per inquadrare giuridicamente ed interpretare il comportamento della P.A., non già di semplice inadempimento all'obbligo di pagare o di restituire i terreni ai sensi della legge n. 3267 del 1923, bensì di permanere nel possesso dei suoli per acquisirli al demanio regionale come stabilito dal citato provvedimento amministrativo, emanato in esatta applicazione della normativa regionale.
Nè il T.S.A.P. avrebbe potuto dimenticare il giudicato nascente dalla propria precedente sentenza n. 78 del 1996, in quanto l'annullamento ivi disposto aveva avuto per oggetto l'espropriazione dei terreni di cui si tratta, a sua volta implicante la natura di opere pubbliche degli interventi realizzati.
Sotto questo profilo si sarebbe di fronte ad un unicum: a fronte di un atto di espropriazione annullato, pur con le opere pubbliche eseguite, non ci sarebbe stata l'accessione invertita e ciò ad onta dell'avvenuta scadenza dei termini fissati per l'espropriazione medesima.
In definitiva l'errore giuridico starebbe nell'omessa valutazione dell'effetto, sopravvenuto ed assorbente, della legge regionale e degli atti di esecuzione della stessa.
Il T.S.A.P. avrebbe dovuto considerare che il succedersi dei provvedimenti e degli interventi sul fondo rimboschito non sarebbe stato più basato sul RD del 1923 bensì sulla legge regionale n. 36 del 1974, alla stregua della quale "gli interventi nel settore della forestazione saranno effettuati su terreni demaniali... o comunque su terreni da acquisire al demanio della regione".
La persistente occupazione, quindi, non sarebbe più stata quella prevista dalla legge di forestazione nazionale, bensì quella diretta all'espropriazione dei fondi, ai sensi della citata legge regionale. La sentenza impugnata avrebbe trascurato due circostanze fondamentali: 1) il vigore della legge regionale, della quale si sarebbe liberato con la semplice affermazione della sua superfluità;
2) il fatto che i germani TO mai avrebbero dubitato della legittimità originaria dell'occupazione, e mai l'avrebbero messa in discussione, basando invece la loro pretesa sia sui provvedimenti successivi della stessa amministrazione, finalizzati ad acquisire i beni al demanio della regione, sia sulle opere che, per la loro stessa natura ed entità si sarebbero rivelate incompatibili con le finalità dell'occupazione iniziale.
In sostanza, con l'emanazione dei provvedimenti applicativi della normativa regionale, sarebbe mutato il titolo del persistente possesso in capo alla P.A.
Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti deducono ulteriore violazione degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 36 del 1974 e dell'intero quadro normativo regionale attinente alla fattispecie giudicata (legge regionale 29.12.1975 n. 88, in generale e con particolare riferimento agli artt. 1, 3, 18; art. 11 della legge regionale n. 84 del 1980), nonché del RD n. 3267 del 1923 e, per quanto di ragione, della legge n. 2359 del 1865 (artt. 71 e seg.), in relazione agli artt. 111 Cost. e 360 primo comma n. 3 c.p.c. Richiamato il tenore delle norme denunziate, essi sostengono che l'amministrazione avrebbe dovuto muoversi all'interno del menzionato quadro legislativo, per effetto del quale, non essendosi realizzata la fattispecie prevista dall'art. 18 della legge regionale n. 88 del 1975 (riconsegna dei beni nel triennio con le modalità dalla legge medesima stabilite), avrebbe perduto ogni significato l'aggancio alla fattispecie contemplata dalla legge n. 3267 del 1923. Non essendo più legittimata a mantenere l'occupazione dei beni (per effetto della scadenza del termine e della richiesta di restituzione avanzata dal signor TO nel 1978), l'amministrazione che avesse voluto svolgere sul fondo occupato lavori di rimboschimento, sistemazione o altri connessi alle finalità indicate nella legislazione regionale, avrebbe dovuto rispettare il citato quadro normativo, dovendosi quindi interpretare i lavori quale segno dell'acquisizione al demanio dei terreni già rimboschiti e sistemati ai sensi della legge regionale n. 88 del 1975.
In effetti l'Assessorato, avvalendosi della legislazione sopravvenuta, avrebbe ravvisato finalità diverse da quelle originarie e, agendo in conseguenza, avrebbe trattenuto i terreni in questione non più per compiere le opere di forestazione e restituirli ai proprietari, ma al chiaro fine di acquisirli in proprietà.
Ed in realtà, con decreto 23 dicembre 1981 n. 1825, l'Assessorato avrebbe approvato e finanziato un progetto esecutivo, concernente lavori di tipo conservativo del patrimonio boschivo, dichiarando i lavori medesimi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, autorizzando l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa a dare corso all'occupazione dei terreni con la procedura di urgenza di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359 (artt. 71 e seg.), fissando un termine di tre anni per l'inizio delle pratiche espropriative e disponendo l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta. Risulterebbe documentato dalla nota dell'ispettorato ripartimentale del 13 novembre 1989 che i lavori di cui al decreto assessoriale n. 1825 del 23 dicembre 1981 sarebbero stati ultimati il 31 dicembre 1983 e sarebbe altresì pacifico che l'Assessorato non avrebbe più inviato ai fratelli TO l'indennità dovuta in base agli atti di sottomissione n. 295 e 296 del 1966, a suo tempo sottoscritti da CE TO.
Con il terzo mezzo i ricorrenti denunziano ancora violazione dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974 n. 36, nonché degli artt. 934 e 2043 c.c. e della legge 25 giugno 1865 n. 2359, in relazione all'art. 111 Cost. e all'art. 360 primo comma n. 1 c.p.c., stravolgimento dei fatti e motivazione inesistente su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c., anche in relazione all'art.395 comma 4 c.p.c.).
Il T.S.A.P. avrebbe violato la legge nel momento in cui si sarebbe sovrapposto alla valutazione tecnica della P.A., in una materia nella quale il legislatore avrebbe demandato soltanto all'amministrazione medesima la decisione in ordine alla realizzazione di opere finalizzate ad acquisire il fondo al demanio regionale. Inoltre la sentenza impugnata: a)avrebbe dato per scontato un fatto inesistente;
b) avrebbe negato la verificazione dell'accessione invertita perché le opere sarebbero state compiute nell'interesse dei proprietari.
Non risponderebbe però al vero che i proprietari avessero conseguito l'indennità, in relazione alla compressione del diritto dominicale, dopo la scadenza del termine previsto per l'occupazione provvisoria, di cui agli atti d'obbligo n. 295 e 296 del 1966 e dopo la richiesta di restituzione del terreno da parte di CE TO. Sarebbe anzi vero il contrario.
Nè sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 393/1991 della Corte costituzionale. Il T.S.A.P. avrebbe dimenticato che la fattispecie sottoposta al suo riesame non riguardava la pretesa di rivalutare l'indennità stabilita nei provvedimenti del 1966 per l'occupazione della proprietà TO, ma la violazione ed errata applicazione della normativa regionale e degli atti dell'amministrazione sulla cui base si sarebbe verificata l'accessione invertita.
Nel precedente grado di giudizio sarebbero state richiamate le osservazioni e le conclusioni della consulenza tecnica, in cui sarebbe stato posto in luce che le opere effettuate dalla P.A. avrebbero determinato la radicale ed irreversibile trasformazione del suolo. Pertanto la stessa tipologia delle opere eseguite mai potrebbe giustificare la retrocessione delle aree in capo ai precedenti proprietari (strade, fabbricati muniti di servizi igienici, pertinenze da adibire ad abitazioni degli appartenenti al corpo forestale, e così via).
Tutto ciò rafforzerebbe la tesi che individua anche il comportamento concreto dell'amministrazione quale segno dell'avvenuta espropriazione di fatto, nel solco della giurisprudenza di questa Corte sugli effetti della radicale trasformazione del fondo di proprietà privata per la realizzazione dell'opera pubblica. Peraltro, ove pur si volesse sostenere che le opere realizzate non fossero di per sè tali da trasformare radicalmente il fondo, tali opere comunque sarebbero corrispondenti a quelle progettate, onde non si sarebbe dovuto valutare se esse avessero comportato la trasformazione dei beni, ma se fossero state effettuate in attuazione del provvedimento che le prevedeva.
La conformità al progetto esecutivo, infatti, riporterebbe la fattispecie alla valutazione discrezionale dell'Assessorato circa l'opportunità di acquisire il bene alla proprietà demaniale e di far svolgere i lavori previsti quale mezzo diretto a tal fine, derivando da ciò anche l'impossibilità giuridica di eliminare o soltanto alterare l'opera pubblica realizzata.
In ogni caso, sostenere che la realizzazione dei lavori programmati fosse nell'interesse dei proprietari costituirebbe un fuor d'opera, in quanto la valutazione dell'interesse da perseguire non sarebbe spettata al T.S.A.P., essendo stata già compiuta dalla P.A. che ne avrebbe avuto titolo e che avrebbe scelto la strada suggerita dalla legge regionale (del resto richiamata nel provvedimento), avendo programmato le opere nell'interesse proprio ed imprimendovi il marchio della demanialità.
I tre motivi, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto.
Essi si rivelano fondati, per quanto di ragione.
La sentenza impugnata, pur richiamando la sequenza di atti che, dal settembre 1962 in poi, interessarono i terreni in questione, ha imperniato la propria ratio decidendi soltanto sull'iniziale occupazione, posta in essere dall'amministrazione regionale nel quadro della normativa di cui al RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni (legge forestale), facendo risalire unicamente a tale normativa la sospensione del godimento dei suoli subita dai proprietari. Tale sospensione di godimento (o occupazione) si sarebbe protratta ininterrottamente da quell'epoca ormai remota e sarebbe sufficiente per conferire al contesto un connotato di assoluta legittimità, "trattandosi di un'occupazione correlata a specifiche previsioni normative e compiuta al fine dell'esecuzione di opere nell'interesse degli stessi proprietari". Conseguentemente, non sarebbe ravvisabile il fenomeno della c.d. accessione invertita che deve essere radicata in un fatto illecito nella specie non sussistente.
Circoscrivendo entro tali limiti il proprio iter argomentativo, tuttavia, il T.S.A.P. ha del tutto ignorato, e quindi ha totalmente omesso di motivare, in ordine al tema posto dagli attuali ricorrenti. Costoro, facendo leva sulla sopravvenuta normativa regionale (e, segnatamente, sulle leggi della regione Sicilia 16 agosto 1974 n. 36 e 29 dicembre 1975 n. 88), sui provvedimenti dell'amministrazione regionale emessi nel corso degli anni (tra cui un decreto di espropriazione, poi annullato dallo stesso Tribunale superiore con sentenza n. 78/1996 per invalidità derivata), nonché sulle opere eseguite e sulle risultanze di una consulenza espletata avevano sostenuto, in sostanza, che all'iniziale occupazione per opere forestali era subentrata una nuova occupazione finalizzata all'espropriazione (in coerenza con gli scopi perseguiti dalla citata normativa regionale); ed avevano aggiunto che, per effetto del compimento dei lavori previsti dal decreto assessoriale del 1981, i suoli occupati, come emerso dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, erano stati radicalmente trasformati ed irreversibilmente destinati ad opere d'interesse pubblico.
Giusta o errata che fosse, questa tesi non poteva essere del tutto trascurata, ma andava esaminata verificando (tra l'altro) in particolare: a) se e quale incidenza i provvedimenti amministrativi susseguitisi dal 1981 in poi avevano avuto sull'iniziale occupazione, e se era sostenibile che essi avessero dato luogo ad un'occupazione finalizzata all'esproprio, avuto anche riguardo alla normativa regionale nel cui ambito erano stati adottati (il riferimento a tale normativa è definito "superfluo" nella sentenza impugnata, ma non sono esposte le motivazioni di questa asserzione); b) se e quali opere erano state eseguite sui suoli, la compatibilità di tali opere con quelle cui era preordinata l'occupazione iniziale, se e quali trasformazioni esse avessero determinato, tenendo conto dei risultati cui era pervenuta la consulenza d'ufficio, risultati che potevano essere condivisi o disattesi (motivatamente) ma che andavano comunque valutati, considerando anche gli eventuali riflessi per gli accertamenti di cui al capo precedente;
c) se, ove fosse stata riscontrata la sussistenza di una (sopravvenuta) occupazione finalizzata all'esproprio, potessero considerarsi operanti in relazione alle caratteristiche delle opere eseguite i principi in tema di occupazione appropriativa.
L'assenza di qualsiasi indagine sui punti suddetti (certamente decisivi ai fini della definizione della controversia, perché concernenti la sussistenza o meno della dedotta occupazione appropriativa) vizia la sentenza impugnata che risulta al riguardo del tutto carente di motivazione.
È ben vero, infatti, che - come questa corte ha più volte affermato - il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche non è proponibile per denunciare quei vizi della motivazione della sentenza impugnata che implichino un controllo della sua sufficienza e razionalità in raffronto con le risultanze probatorie, ma soltanto quelli che si traducono nella mancanza della motivazione stessa, emergenti dal solo contesto del provvedimento, di una sua radicale inesistenza o di argomentazioni inidonee a palesare una qualsiasi ratio decidendi (Cass., s.u., 18 febbraio 1997, n. 1484; 6 giugno 1994, n. 5495; 8 marzo 1993, n. 2754). È pur vero, però, che nella fattispecie si rileva proprio una totale carenza di motivazione sui suddetti punti decisivi in quanto la sentenza impugnata ha considerato ancora in essere l'iniziale occupazione, omettendo ogni analisi delle circostanze sopra indicate e non spiegando le ragioni che la inducevano a ritenere superfluo il riferimento alla legislazione regionale.
Consegue che - in accoglimento (per quanto di ragione) del ricorso - la detta sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo esame (che tenga conto dei precedenti rilievi) al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale superiore delle acque pubbliche, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 14 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 27 maggio 1999