Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 96 Cost. e dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1989, n. 1, gli elementi che caratterizzano la categoria dei "reati ministeriali" sono la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto, dovendo invece ritenersi che siano esclusi dalla categoria in questione quei reati in cui sia ravvisabile un mero rapporto di occasionalità tra la condotta illecita del ministro e l'esercizio delle funzioni. (Nella specie, è stata ritenuta insussistente la qualificazione di reato ministeriale in relazione alle condotte di ingiuria e diffamazione poste in essere, nel corso di una trasmissione televisiva sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario, dal ministro della Giustizia pro tempore nei confronti di un parlamentare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2014, n. 34546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34546 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 18/06/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1975
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 22611/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
LI BE N. IL 12/07/1946;
avverso la sentenza n. 9019/2008 TRIBUNALE di ROMA, del 06/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
udito il difensore avv. Rubini P..
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma aveva proposto ricorso per cassazione, per saltum, avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 6 novembre 2009 che aveva assolto, ex art. 129 c.p.p., EL OB, dai reati di ingiuria e diffamazione.
Si trattava di delitti contestati come commessi, con il mezzo televisivo, ai danni di LI RO, e l'assoluzione era stata pronunciata con la formula "perché non punibile trattandosi di opinioni espresse per il perseguimento di un preminente interesse pubblico, nell'esercizio della funzione di governo". EL era stato imputato di avere pronunciato espressioni lesive dell'onore e della reputazione di LI, all'epoca parlamentare, nel corso della trasmissione televisiva Telecamere, trasmessa il 21 marzo 2004, sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario, cui il primo partecipava, assieme a LI e ad altri ospiti, ricoprendo - all'epoca - la carica di Ministro della Giustizia dopo la rielezione al Parlamento.
In particolare, in risposta alla richiesta di LI di chiarire i motivi della sua presenza ad una manifestazione di giovani padani, nel corso della quale aveva pronunciato la frase "chi non salta italiano è", EL aveva replicato "piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai tu, preferisco saltare". Nel prosieguo della trasmissione EL aveva detto a LI: "fascisti, borghesi, ancora pochi mesi: ti ricordi? Poi hanno sparato e i tuoi amici sono in Francia". In una terza occasione aveva accusato LI di avere operato illegalmente per favorire il rientro in Italia di terroristi allorché aveva svolto le funzioni di Ministro della giustizia.
Proseguiva il Procuratore Generale, osservando che il Pubblico ministero aveva investito il Tribunale dei Ministri della questione della ministerialità del reato in esame, trasmettendo gli atti ai sensi della L. cost. n. 1 del 1989, art. 6, ma il Collegio (ord. del 13 dicembre 2004) aveva declinato la propria competenza, ritenendo le frasi espressione di un personale convincimento del EL che, in quel momento, aveva parlato come cittadino comune e non quale rappresentante del Governo.
Il procedimento aveva subito una prima sospensione quando si era appreso che il Senato, con deliberazione del 30 giugno 2004, aveva dichiarato la insindacabilità ex art. 68 Cost., delle espressioni del sen. EL, ai sensi della L. n. 140 del 2003, affermando la estensibilità della delibera tanto alla causa civile intentata dal LI, quanto al procedimento penale vertente sul medesimo oggetto: il Gip, con ordinanza-ricorso depositata l'8 giugno 2005, aveva quindi sollevato il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla delibera della Camera di appartenenza. La Corte costituzionale con sentenza del 10 luglio 2007, n. 304, aveva accolto il ricorso. Ne era conseguito il rinvio a giudizio del sen. EL, ma il 30 ottobre 2008 egli aveva adito il Presidente del Senato, chiedendo che la vicenda venisse riesaminata alla luce dell'art. 96 Cost. in quanto le dichiarazioni incriminate sarebbero state connesse con la sua attività di Ministro della Giustizia pro tempore. E, nella seduta del 22 luglio 2009, il Senato aveva accolto le conclusioni, a maggioranza, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, dichiarando il carattere ministeriale dei reati contestati al sen. EL, ministro pro tempore, e la sussistenza, in ordine ai medesimi, della finalità di cui alla L. Cost. n. 1 del 1989, art. 9 comma 3. Il Tribunale, dinanzi al quale il processo aveva, alfine, ripreso il suo corso, pur rilevando una serie di anomalie procedurali destinate però a non produrre effetti nel caso concreto, ribadiva che le frasi pronunciate dal sen. EL erano state ispirate dalla necessità di difendere le sue funzioni ministeriali e la riforma dell'ordinamento giudiziario, dagli attacchi provocatori portati dall'on. LI: pertanto osservava ancora il Giudice che ricorrevano effettivamente i presupposti per ritenere la natura ministeriale del reato attribuito al EL ed altresì i presupposti per la applicazione immediata e diretta della guarentigia prevista dalla L. n. 1 del 1989, art. 9, comma 3, ossia l'avere egli agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo. Assolveva pertanto l'imputato ai sensi dell'art. 96 Cost.. Il Procuratore generale, come anticipato in premessa, ha quindi denunciato, con ricorso a questa Corte, la violazione dell'art. 96 Cost. in relazione alla corretta interpretazione della categoria di reato ministeriale;
la violazione della L. cost. n. 1 del 1989 in relazione alla individuazione dell'organo cui spetta stabilire la ministerialità dei reati;
la erronea applicazione dell'art. 134 Cost. sulla individuazione dell'organo cui è riconosciuta la competenza a dirimere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato;
La difesa ha chiesto, durante la discussione in udienza, dichiararsi inammissibile il ricorso perché sarebbero state da considerare precluse le questioni in esame, non rappresentate in primo grado ed inoltre in quanto le stesse comunque erano state dedotte nella forma del vizio di motivazione, con ricorso per saltum, e quindi in violazione dell'art. 569 c.p.p.. Questa Corte, con ordinanza del 5 giugno 2011, ha premesso che il ricorso non era inammissibile atteso che il PG aveva denunciato violazioni di legge - deducibili con ricorso per saltum - peraltro già proposte al giudice di primo grado.
Ha anche osservato che la sentenza impugnata, fondata su una autonoma applicazione delle guarentigie ex art. 96 Cost., appariva censurabile in quanto, in primo luogo, il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei principi normativi che sovrintendono alla individuazione del reato ministeriale ed alla differenza rispetto al reato comune, pur ipotizzato in presenza dei requisiti soggettivi in capo al suo presunto autore.
Ritenendo pertanto, in violazione di legge, la decisione del Tribunale di Roma che aveva ritenuto espressione delle funzioni proprie del Ministro della Giustizia la condotta contestata al sen. EL, questa Corte osservava che, nell'ottica dell'annullamento della sentenza impugnata, era rilevante considerare la avvenuta adozione della Delib. Senato del 22 luglio 2009, con la quale era stato parimenti dichiarato il carattere ministeriale dei reati contestati al sen. EL, ministro pro tempore, delibera sulla quale era poi stata fondata la ulteriore decisione sulla sussistenza, in ordine ai medesimi reati, della finalità di cui alla L. Cost. n. 1 del 1989, art. 9, comma 3.
Tale atto risultava posto in essere in assenza dei poteri legittimanti, data la attribuzione al Senato di prerogative non spettanti, e si riteneva necessario sottoporre il caso alla Corte Costituzionale sollevando conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ai sensi della L. n. 87 del 1953, art. 37. Con sentenza n. 29 del 25 febbraio 2014, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso e dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate al senatore EL OB, all'epoca dei fatti Ministro della Giustizia, per le frasi da questi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva "Telecamere", andata in onda il 21 marzo 2004, nei confronti dell'on. LI RO e oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione.
Alla nuova udienza di trattazione del procedimento, fissata dinanzi a questa Corte di cassazione, il Procuratore Generale di udienza, pur richiedendo una pronuncia di accoglimento del ricorso del Procuratore generale della Corte di appello, non ha mancato di rilevare che la sentenza della Corte Costituzionale avrebbe addirittura aperto uno spiraglio, - subito, però, richiuso agli effetti della decisione adottata - sulla possibilità di ritenere consumato il potere dello stesso imputato di effettuare la "vindicatio" della guarentigia costituzionale ex art. 96 Cost., una volta che la precedente ed omologa iniziativa - formulata, però ex art. 68 Cost. - era stata materia di pronuncia della Corte costituzionale.
La difesa di EL ha parimenti richiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ciò posto, va dato atto della fondatezza della tesi del PG originariamente impugnante, secondo cui la sentenza del Tribunale di Roma è stata emessa in violazione di legge, non solo perché ha recepito il contenuto e lo spirito della delibera adottata dal Senato il 22 luglio 2009, poi dichiarata dalla Corte costituzionale esorbitante dai poteri spettanti al Senato stesso;
in più, la sentenza del Tribunale si è posta in contrasto con l'ordinanza del Tribunale dei Ministri del 13 dicembre 2004 - organo competente a decidere secondo le forme previste per i reati ministeriali - che aveva escluso il carattere ministeriale della condotta tenuta dall'on. EL e non aveva comunque fatto - lo stesso Tribunale ordinario - corretta applicazione dei principi normativi che sovrintendono alla individuazione del reato ministeriale ed alla differenza rispetto al reato comune, pur ipotizzato in presenza dei requisiti soggettivi in capo al suo presunto autore. Costituisce, invero, orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, tanto da costituire diritto vivente, quello secondo cui, ai sensi dell'art. 96 Cost. e della L. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 1, gli elementi che caratterizzano la categoria dei "reati ministeriali" sono la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto.
Deve, quindi, ritenersi che siano esclusi, dalla categoria in questione, quei reati in cui sia ravvisabile un mero rapporto di occasionalità tra la condotta illecita del ministro e l'esercizio delle funzioni (Sez. U, Sentenza n. 14 del 20/07/1994 Cc., Rv. 198223; conf. Sez. 6, Sentenza n. 8854 del 20/05/1998, Rv. 211998). In altri termini, soltanto il rapporto oggettivo e strumentale con l'esercizio delle funzioni può essere il criterio da utilizzare per la delimitazione della categoria dei reati ministeriali. E, con riferimento al caso concreto, risulta dunque in violazione di legge la decisione del Tribunale di Roma che ha ritenuto espressione delle funzioni proprie del Ministro della Giustizia quantomeno la condotta contestata al sen. EL, consistita nell'apostrofare l'on. LI con la frase "piuttosto che mandare in giro a sprangare come fai, tu preferisco saltare": espressione in relazione alla quale si rileva un nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni proprie del Ministro. Funzioni che, per quanto ben possano consistere nella illustrazione e nella difesa, in una trasmissione televisiva, di un progetto di legge o di una legge e della linea politica che con essa si intende esprimere, restano però estranee a tematiche coinvolgenti contestazioni personali o attacchi a comportamenti che nulla hanno a che vedere con lo svolgimento dell'incarico ministeriale.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, per il giudizio di secondo grado da effettuarsi sulla linea dei principi enunciati, dovendosi anche tenere conto, nella prospettiva della prescrizione, che il relativo termine ha subito sospensioni, tra l'altro, per effetto delle corrispondenti sospensioni del processo, dovute alla duplice rimessione alla Corte Costituzionale e previste ex lege (L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 2): la prima rimessione, disposta con ordinanza del Gip di Roma del 25 maggio 2005 e la seconda, disposta con l'ordinanza di questa Corte del 5 maggio 2011. In relazione ad entrambi i casi vale il principio secondo cui, in tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente (Sez. 5, Sentenza n. 7553 del 14/11/2012 Ud. (dep. 15/02/2013) Rv. 255017). Tali evenienze risultano verificate, nel primo caso, non prima del 10 luglio 2007 (data, peraltro, della sola decisione della Corte Costituzionale) e nel secondo caso, non prima del 25 febbraio 2014. Il totale delle cause di sospensione menzionate, e considerate le ulteriori per gg 103, dipendenti da anche da impedimento dell'imputato, assomma, in conclusione, secondo quanto risulta a questa Corte e salva la possibilità di marginali errori materiali, in anni 5,mesi 3 e gg 3 con la conseguenza che il reato non è destinato a prescriversi prima di dicembre 2016.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2014