Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2003, n. 12527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12527 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
LLI BO 9 8 6 E . E penale N N ZIO , 1 8 A -19 1 2 5 2 7 / 03 a sistem I 1 EG -1 R 4 9 A al . D 1 odifiche TE 3 2 ESEN T. R m A r.g. n. 360/01; ud. 17/3/03; oggetto: sanzione amministrativa;
REPUBBLICA ITALIANA Слои 26 под IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai magistrati presidente Rosario De Musis consigliere " Mario Rosario Morelli Giulio Graziadei rel. 66 Salvatore Di Palma 66 Aniello Nappi ง66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FI UN, in proprio ed in qualità di amministratore della S.r.l. UNli, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà n. 10, presso l'avv. Vincenzo Loragno, che, con l'avv. Antonio Guantario, lo difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Ministero delle finanze, in persona del Ministro, ed Agenzia delle dogane, in persona del legale rappresentante, per legge difesi M 9 5 6 3 0 0 2 dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistenti per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso del 20 ottobre 2000; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Antonietta Carestia, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che il Ministero delle finanze, con ordinanza-ingiunzione notificata il 14 maggio 1999, ha irrogato a carico di FI UN e della S.r.l. UNli la sanzione di lire 200.451.680, per indebita percezione di sovvenzioni comunitarie inerenti alla produzione di olio d'oliva (artt. 2 e 3 del d.l. 27 ottobre 1986 n. 701, convertito in legge 23 dicembre 1986 n. 898); -che il UN, in proprio ed in rappresentanza della Società, ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, davanti al Tribunale di Trani, e poi, a seguito di dichiarazione d'incompetenza resa da detto Tribunale, ha riassunto la causa davanti al Tribunale di Campobasso;
-che il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, all'udienza del 20 ottobre 2000 fissata per la comparizione delle parti, ha pronunciato ordinanza di convalida del provvedimento M 2 sanzionatorio, sul rilievo della mancata presentazione della parte opponente;
-che il UN, anche in detta qualità, con ricorso notificato al Ministero delle finanze il 18 dicembre 2000, ha chiesto la cassazione di tale ordinanza, deducendo la violazione dell'art. 23 quinto comma della citata legge n. 689 del 1981, nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale del 5 dicembre 1990 n. 534 e del 18 dicembre 1995 n. 507, sotto il duplice profilo della mancanza d'indagine circa l'idoneità degli atti allegati a dimostrare l'illegittimità dell'ingiunzione e dell'omissione del riscontro dell'osservanza dell'Amministrazione all'onere di produrre i documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23, ed inoltre riproponendo le tesi avanzate con l'opposizione; -che il Ministero delle finanze e l'Agenzia delle dogane hanno replicato con controricorso;
-che le citate sentenze della Corte costituzionale hanno dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 23 quinto comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, nelle parti in cui consente la convalida del provvedimento opposto, in caso di mancata comparizione dell'opponente, senza la preventiva valutazione dell'inidoneità dei documenti allegati dall'opponente medesimo ad evidenziare l'illegittimità di quel provvedimento, e senza il preventivo controllo dell'ottemperanza dell'Amministrazione alle prescrizioni del secondo comma (deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione 0 notificazione della infrazione); М 3 -che, pertanto, si verifica violazione del predetto art. 23 quinto comma, e si determina nullità dell'ordinanza di convalida per difetto di motivazione e d'indagine, quando l'ordinanza stessa sia pronunciata (come nella specie) sulla scorta del solo rilievo dell'assenza dell'opponente e manchi della valutazione negativa e del riscontro positivo sopra indicati (v. Cass. 25 giugno 1999 n. 6571 e 18 maggio 2000 n. 6466); -che il ricorso deve essere dunque accolto, in relazione all'assorbente deduzione di carattere principale, con la cassazione dell'ordinanza impugnata ed il rinvio della causa al medesimo Tribunale, in persona di altro magistrato, per un riesame che emendi le omissioni sopra evidenziate;
-che al Giudice di rinvio si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 17 marzo 2003. Il presidente Pellin's Il consigliere rel. est. Who fanato 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria It 2.7. AGO 2003 IL CANCELE ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale IL CANCELLIERE DE Herzally