Sentenza 14 novembre 2012
Massime • 1
In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente.
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La massima In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecie aggravata di cui all' art. 612, comma 2, c.p., qualora nell'imputazione non sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che, in assenza di precisa indicazione nella contestazione dell'aggravante, che include componenti valutative, la gravità della minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa - Cassazione penale , …
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In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, sicché può pervenire a un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale, senza alcuna indicazione di dati concreti e massime di esperienza idonei a superare il giudizio espresso dal sanitario, aveva ritenuto non assoluto l'impedimento a comparire dell'imputato sul presupposto che l'intervento chirurgico, cui lo stesso avrebbe …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2012, n. 7553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7553 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 14/11/2012
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2727
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 10300/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA EL N. IL 25/06/1975;
avverso la sentenza n. 863/2003 CORTE APPELLO di MESSINA, del 28/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Udito il PG in persona del Sost.Proc.Gen. Dott. G. Volpe, il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La CdA di Messina, con la sentenza di cui in epigrafe, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato MA RM colpevole del delitto di tentata violazione di domicilio aggravata, consumata in data 20.5.2001.
2. Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell'art.157 c.p., ss.. Il reato è prescritto. All'udienza del 21.4.2006, il
PG sollevava questione di legittimità costituzionale in riferimento alla L. n. 46 del 2006, art. 1, che aveva modificato l'art. 593 c.p., rendendo inappellabili per il PM le sentenze di assoluzione in primo grado. La Corte costituzionale, con sentenza 23.6.2008 dichiarava la incostituzionalità della norma predetta e il processo riprendeva in data 28.10.2011.
2.1. Orbene: a) l'art. 161 c.p., n. 2 prevede che la sospensione o la interruzione non possono comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere;
b) comunque la prescrizione riprende a decorrere dalla data della sentenza della Corte costituzionale, non dalla data della comunicazione all'organo procedente. Secondo la CdA vi sarebbe stata una sospensione di anni 4, mesi 5, giorni 15, ma il calcolo non è esatto, in quanto la sospensione riguarda solo il periodo dal 21.4.2006 al 23.6.2008 e quindi un periodo di anni 2 e mesi 2 circa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto.
2. Innanzitutto, il termine massimo per l'aumento del periodo necessario a prescrivere il reato è previsto per la interruzione e non per la sospensione.
2.1. In secondo luogo la sospensione si è verificata, non solo perla remissione della questione alla Corte costituzionale, ma anche a seguito di richieste dell'imputato e/o del suo difensore.
2.2. In terzo luogo, in caso di sospensione di un procedimento penale a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti vengono restituiti al giudice che promosse il giudizio di legittimità costituzionale (ASN 198003086-RV 144559; esiste sentenza in senso contrario, ma è molto più risalente).
3. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, 14 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013