Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7377 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
IN NOME07377/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR IA DI Oggetto Anhalt SEZIONE TERZA CIVILE again' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21820/00 Dott. Vittorio DUVA Presidente 23684/00 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Cron. 16407 Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rep.Consigliere 1938 Dott. Bruno DURANTE Ud. 13/11/02 ConsigliereDott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: RI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 26, presso 10 studio dell'avvocato 5 IANNUCCILLI, che lo difende, giusta delega inPASQUALE atti;
ricorrente
contro
ET FR, ET FR, ET CECILIA;
intimati e sul 2° ricorso n° 23684/00 proposto da: FR, ET FR II, ET ET 2002 2195 CECILIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI S COSTANZA 46, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANCINI, che li difende unitamente all'avvocato VINICIO MACCIARIELLO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - - nonchè
contro
RI AN;
. - intimato avversO la sentenza n. 1924/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa il 15/7/1999, depositata il 03/08/99; RG.1902/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato IANNUCCILLI PASQUALE;
udito l'Avvocato RESTUCCIA CONCETTO (per delega Avv. UI Mancini); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per rigetto - del ricorso principale, assorbito l'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GU RE, premesso di essere affittuario colti- vatore diretto di due appezzamenti di terreno siti in Ca- 2 sagiove, venduti dal concedente TA UI, con atto del 19 maggio 1989, a TA Francesco, n. nel 1958, a TA Francesco, n. nel 1963, e a TA EC, in spregio del suo diritto di prelazione, conveniva gli ac- quirenti innanzi al Tribunale di S.Maria C.V., esercitando il diritto di riscatto. I convenuti resistevano alla domanda, deducendo l'in- sussistenza dei requisiti di legge, sia soggettivi sia og- gettivi. Con sentenza del 17 marzo 1998, il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 3 ago- sto 1999, ha rigettato il gravame del GU, ritenendo non provata la sua qualità di coltivatore diretto. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il soccom- bente, formulando un'unica censura. Resistono gli intimati TA, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, sostenuto anch'esso da un unico motivo. Il ricorrente ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare, ai sensi dell'art. 335 C.p.c., la ri- unione dei ricorsi. 3 Il ricorrente principale, denunciando insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controver- sia nonché violazione degli artt.2697 C.c. e 8 della legge 26 maggio 1965 n.590, deduce che a torto la Corte d'appel- lo ha ritenuto non assolto l'onere della prova dei requi- siti soggettivi necessari all'esercizio della prelazione e - del conseguente riscatto agrario. L'esistenza invero di tali requisiti, affermata dal GU già nella citazione introduttiva, non fu oggetto di contestazione per tutto il giudizio di primo grado, se non in forma estremamente ge- nerica. Anche i certificati del Servizio dei contributi sua fami- agricoli unificati, relativi al GU e alla glia coltivatrice, non vennero impugnati. Nella fase di gravame, prosegue il ricorrente, è stata comprovata la conduzione specifica del fondo per cui è causa, con la produzione del ricorso proposto innanzi al giudice agrario dai concedenti per ottenere il rilascio del fondo "de quo" per finita affittanza (giudizio poi so- speso, ai sensi dell'art.295 C.p.c., in attesa della defi- nizione del presente); la mancata vendita di altri terreni nel biennio, attraverso il certificato della Conservatoria dei RR.II.; ed infine la capacità lavorativa, attraverso i già citati certificati contributivi. 4 Questi documenti sono stati disattesi dalla Corte, senza considerare che il richiamo all'art.2 lett. B della legge 3 maggio 1982 n.203, fatto dai ricorrenti nell'invo- care il rilascio, basta anche da solo a qualificare il rapporto come affitto a coltivatore diretto (né varrebbe comunque ad escludere la prelazione una presunta conver- sione in affitto di una precedente mezzadria). Quanto alla sufficienza della forza lavorativa, essa emerge dal raf- fronto tra la minima estensione del fondo (are 67.08) e il numero dei familiari del GU dediti all'agricoltura (moglie e due figli maschi) Ed ancora, al GU non si poteva chiedere la prova negativa di non avere altri fondi in affitto, come hanno giudici di merito, perché la circostanza non èritenuto mai stata specificamente smentita dalla controparte, la M quale ha solo genericamente negato l'esistenza dei requi- siti soggettivi, senza nulla precisare. Era infine preciso onere dei convenuti segnalare i punti sui quali il GU avesse mancato la prova, e, in difetto di tale specifica deduzione, non può dirsi inadem- piuto l'onere probatorio incombente all'attore. Col ricorso incidentale condizionato, denunciando omesso esame e omessa motivazione su un punto decisivo E 5 della controversia e violazione dell'art.112 C.p.c. (art. 360 n.4 e 5 C.p.c.), i resistenti deducono, come cau- sa di inammissibilità della domanda, che essi TA hanno acquistato dal venditore solo la nuda proprietà dei fondi in contestazione, ciò che impedisce l'esercizio del riscatto, dal momento che, secondo le finalità della leg- ge, solo la piena proprietà del fondo coltivato può rende- re stabile l'insediamento dell'impresa agricola. Risulta inoltre provato dalla copiosa documentazione M versata in atti che i fondi sono inclusi dal 1969 nel pe- rimetro urbano di Casagiove, sono collocati in una zona intensamente edificata e sono stati inseriti nel piano re- golatore generale con destinazione C1 (edilizia semiesten- siva). [ Il ricorso principale non può essere accolto. La Corte d'appello, "premesso che nessun elemento, né soggettivo né oggettivo, risulta pacifico in causa, per averne sempre i convenuti contestato la sussistenza" e che "l'onere di provare (...) anche la sussistenza della qua- lifica di coltivatore diretto incombe all'attore", esclude che una prova siffatta sia stata dal GU raggiunta, stante, in primo luogo, l'inadeguatezza, a tal fine, dei certificati del Servizio dei contributi agricoli unifica- ti, predisposti in vista di altre finalità e rimasti privi di altri riscontri istruttori. Quanto poi al ricorso alla Sezione specializzata agra- ria del 30 ottobre 1992, osserva ancora la sentenza impu- gnata, da esso è possibile dedurre che il terreno "de quo" era detenuto dal GU, succeduto al padre EF, "in fitto" (affitto sorto per effetto della conversione di un precedente rapporto di mezzadria); ma ciò non equivale a dire che i ricorrenti abbiano in quella sede riconosciuto al GU la qualità di coltivatore diretto, dotato, come richiede l'art. 6 della legge n.203 del 1982, di una forza 斤 lavorativa non inferiore a un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del fondo, da valutare in con- creto, con riferimento alle necessità colturali anche de- $ gli altri eventuali fondi posseduti in proprietà o enfi- teusi. Il GU avrebbe dovuto quindi integrare le prove documentali, provando anche di non essere nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi tali che, con le colture in atto, potessero assorbire il più della forza lavorativa sua e della sua famiglia;
e avrebbe potuto ritenersene esonerato soltanto se questi fatti fossero stati pacifici tra le parti, ciò che nel caso presente non è avvenuto. 7 La conclusione del giudice di merito è dunque "che la prova sul più importante dei requisiti soggettivi è risul- tata deficitaria, onde non v'è luogo a retratto agrario". Rileva il Collegio che, in tema di prelazione e ri- scatto agrario, se è onere del riscattante dimostrare la ricorrenza di tutte le molteplici condizioni, anche nega- tive, volute dalla legge per l'accoglimento della domanda (Cass. 6 aprile 2001 n. 5149); d'altra parte l'esistenza dei requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto agrario può considerarsi incontesta- ta solo se è stata ammessa dall' avversario espressamente o implicitamente alla stregua dell'impostazione delle sue difese, incompatibile con la contestazione dell'esistenza stessa (Cass. 22 maggio 2001 n.6952). Ciò in applicazione, alla materia "de qua", del prin- cipio generale secondo cui, nel vigente ordinamento pro- cessuale, i fatti allegati da una parte vanno considerati "pacifici", e quindi possono essere posti a fondamento della decisione, quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posi- zione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza 8 (Cass. 1° agosto 2001 n.10482). Ebbene, posto che il requisito soggettivo della quali- fica di coltivatore diretto del GU viene riferito dal ricorrente come fatto pacifico o incontroverso, e, come tale, non bisognoso di prova, e posto altresì che un rico- noscimento espresso di tale qualifica da parte dei conve- nuti non viene neppure dedotto;
incombeva al ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso, per dimostrare questo suo assunto e la conseguente viola- zione, da parte del giudice di merito, delle regole sul- l'onere della prova (operanti, come è naturale, soltanto in relazione ai fatti incerti perché controversi, e non pure rispetto ai fatti concordemente affermati dalle par- ti, i quali "non egent probatione", determinando l'obbli- go, per il giudice, di attenervisi), di indicare dove equalmente la controparte avesse svolto difese incompati- bili con la negazione della qualifica in parola. Anche a proposito dei certificati contributivi i giu- dici di appello hanno fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui gli stessi, lungi dal fornire la piena prova della qualità di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, sono liberamente apprezzabili quali semplici 9 elementi presuntivi, e pertanto ben possono dal giudice di merito essere ritenuti, come è avvenuto nella fattispecie, inidonei, senza il sostegno di altre acquisizioni, a dimo- strare l'anzidetta qualità. Il giudice "a quo" ha pure adeguatamente spiegato, con una motivazione immune da vizi logici e da errori giuridi- ci, perché non abbia ritenuto di ricavare la prova della qualifica di coltivatore diretto del GU nemmeno da quanto esposto dai TA nel ricorso inoltrato alla Se- zione specializzata agraria per ottenere la dichiarazione di cessazione, per scadenza, del contratto di affitto cor- rente col predetto. E' rilievo peraltro decisivo osservare, in punto di diritto, che alla dichiarazione di cui trattasi sarebbe in ogni caso mancato, per assurgere al valore di confessione, 1' "animus confitendi", perché essa va vista in funzione dello scopo specifico per cui venne emessa, che era quello di ottenere il rilascio del fondo;
di guisa che, in quella sede, gli attori avevano interesse a dare per ammesse le condizioni di tale rilascio (e in ispecie l'esistenza di un contratto di affitto a coltivatore diretto, scaduto ai sensi dell'art.2 lett.B della legge n.803 del 1982) e non potevano quindi avere né la consapevolezza né la volontà 10 di dichiarare come vero un fatto ad essi sfavorevole e fa- vorevole all'altra parte (art.2730 C.C.), invocabile poi come tale in un diverso giudizio come il presente. Correttamente dunque quella dichiarazione è stata as- sunta dal giudice "a quo" come non vincolante, ma (a parte i profili della stessa implicanti non fatti obiettivi ma valutazioni tecniche) come un indizio discrezionalmente valutabile e, di fatto, ritenuto, unitamente agli altri, non decisivo. Appare in definitiva incensurabile il ragionamento con cui i giudici di appello, col solo rilievo della mancata prova della qualità di coltivatore diretto, e senza neces- sità di scendere all'esame delle altre condizioni cui è subordinato il diritto di prelazione e di riscatto, hanno confermato il rigetto della domanda. Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbi- mento dell'incidentale condizionato. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
2 La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso prin- cipale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condi- zionato;
compensa le spese del giudizio di Cassazione. .5 11 R.G. 21890/00 23684100 Così deciso a Roma, addì 13 novembre 2002. Il Consigliere est.Dan Kalekak Il Presidente Viton Dura IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria 14 MAG, 2003 CANCELLIERE 01 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA BASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 11/8/2003 serie 4 al n.28518 versate € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Riccice 9 12