Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
L'esistenza dei requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto agrario può considerarsi incontestata se è stata ammessa dalla controparte espressamente o implicitamente alla stregua dell'impostazione delle sue difese logicamente incompatibile con la contestazione della esistenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 6952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6952 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AF US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCO AURELIO 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLO FEDERICO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AF ON;
- intimato -
avverso la sentenza n. 124/98 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa il 10/07/98 e depositata il 20/07/98 (R.G. 214/83);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Paolo FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL RICORSO
Con citazione del 20.9.1974 CE US, premettendo che con rogito 5.5.1973 ET EL, ved. ON, nella qualità di legale rappresentante del figlio minore ON UR e di procuratrice speciale dell'altro figlio SE, aveva venduto a CE ON un fondo sito in località Salice dell'agro di Reggio Calabria in violazione del diritto di prelazione spettantegli quale proprietario coltivatore diretto di fondo confinante, conveniva davanti al Tribunale di Reggio Calabria l'acquirente CE ON per sentire riconosciuto il diritto di riscatto da esso istante esercitato con lettera raccomandata del 7.12.1973, previa declaratoria della validità dell'offerta e del deposito della somma di L. 1.033.020, dovuto a titolo di prezzo e spese.
Il convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda, deducendo, tra l'altro, che l'attore non possedeva i requisiti per l'esercizio del diritto. Chiamava inoltre in causa i germani ON UR e SE. Svoltasi l'istruttoria, l'adito Tribunale con sentenza del 22.12.1982 rigettava la domanda.
Gravata la pronuncia dal CE US, la Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza del 20.7.1998 accoglieva parzialmente il gravame, nel senso che dichiarava simulato il rapporto di affitto relativo al fondo in oggetto con CE ON, confermando la decisione di prime cure, ovvero confermando il rigetto della domanda di riscatto proposta da CE US.
Per la cassazione della sentenza d'appello quest'ultimo ha proposto ricorso sulla base di un unico articolato motivo.
L'intimato CE ON non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso CE US denuncia violazione degli artt. 8 e segg. L. n. 590/1965 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Deduce che la sentenza impugnata, affermando mancare la prova che il fondo riscattando, in aggiunta ad altri di pertinenza del riscattante, non superasse il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia, ha finito per disattendere il principio di cui all'art. 2697 c.c., giacché l'esistenza di tale condizione - come delle altre - non ha mai assunto, nella concreta e specifica vicenda processuale, la con figurazione, la qualificazione ed il rilievo di "fatto controverso". Peraltro la Corte di merito è incorsa in un error in iudicando laddove ha ritenuto che l'onere della prova sul punto incombesse sull'odierno ricorrente, mentre spettava alla controparte. Il motivo non può trovare accoglimento.
Ha ricordato il giudice a quo che la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli, il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente sono - anche per il proprietario confinante, quale quello di specie - condizioni ineludibili della domanda di riscatto, la cui prova deve essere fornita dal riscattante.
In relazione alle stesse ha - quindi - ritenuto, con incensurabile apprezzamento di fatto, essere stata fornita dall'odierno ricorrente prova della sua qualità di coltivatore diretto ed anche della mancata alienazione di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille nel biennio precedente, ma essere mancata la prova che il fondo oggetto del riscatto, in aggiunta agli altri già in godimento, non superasse il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del medesimo riscattante. Nello specifico, e cioè nella valutazione della relativa prova documentale, la Corte di merito ha considerato di scarsa attualità lo stato di famiglia prodotto dal CE e comunque lo stesso inidoneo per il calcolo della forza lavorativa disponibile e, dall'altro, la impossibilità di ricavare la superficie del cespite in proprietà del CE ai fini del riscontro proporziona le tra forza lavorativa occorrente per il fondo oggetto del riscatto e quella necessaria per le esigenze di coltivazione degli altri fondi nel possesso dello stesso CE.
La Corte ha motivato, cosi, congruamente il proprio convincimento circa la mancanza di uno dei requisiti voluti dalla legge per la sussistenza del diritto di prelazione e del conseguente diritto di prelazione e del conseguente diritto di riscatto, senza che d'altronde possa sostenersi - come vuole parte ricorrente - trattarsi di "fatto incontroverso" e che, comunque, il relativo onere probatorio spettava alla controparte CE ON. L'esistenza difatti dei requisiti necessari al riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto può considerarsi incontestato se è stata ammessa dalla controparte espressamente o implicitamente, alla stregua di un'impostazione delle sue difese logicamente incompatibile con la contestazione della esistenza stessa (cfr. Cass. n. 1244/1955), ciò che, invece, è da escludere nel caso in esame, poiché, come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata, CE ON, acquirente nei cui confronti è stato esercitato il riscatto, costituendosi, nel giudizio di primo grado, eccepì che il CE US "non possedeva i requisiti legali richiesti per l'esercizio del preteso diritto". Spetta va, perciò, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 c.c., al coltivatore diretto proprieta rio confinante, che agiva in giudizio per il riconoscimento del vantato diritto di riscatto, l'onere della prova della sussistenza delle condizioni alle quali, ex art. 8 l. 590/65, era subordinato il riconoscimento stesso.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla in ordine alle spese, non avendo la contro parte svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2001