Sentenza 13 dicembre 2005
Massime • 1
Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa non soddisfa l'obbligo della motivazione la sentenza del giudice di merito che faccia riferimento al solo tempo di notte ed al luogo in cui il delitto è stato consumato senza indicare quelle ragioni di rilevanza e concludenza per cui, nel caso concreto, tali elementi sarebbero sintomatici di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo, della quale l'agente avrebbe profittato (fattispecie nella quale era stato contestato all'imputato di aver portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo "di notte e in luogo abitato").
Commentari • 2
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La Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 40275/2021 chiarisce, attraverso un principio di diritto, l'ambito di applicabilità dell'aggravante della minorata difesa ex art. 61, primo comma, n. 5 c.p. Orientamenti giurisprudenziali prima della sentenza Un primo orientamento ritiene "che la commissione del reato in tempo di notte integri di per sé gli estremi della circostanza aggravante della minorata difesa". Tale orientamento risulta ben consolidato in alcune decisioni[1], mentre altre volte discostandosi parzialmente dal principio riteneva che "la commissione del reato in tempo di notte integra la circostanza aggravante in esame soltanto se sia verificato in concreto che ne sia …
Leggi di più… - 2. Quando la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2021
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, co. 1, n. 5) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, aveva gli imputati colpevoli di concorso nel reato di furto pluriaggravato ex artt. 61, primo comma, n. 5 e 625, primo comma, nn. 5 e 7, cod. pen.; esclusa la recidiva semplice per uno di essi, ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata per l'altrro, riconosciuta in favore di entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2005, n. 5266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5266 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/12/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1356
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 39981/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS IC Andrea, n. a Gela l'11/05/1973;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, in data 21 gennaio 2003, di parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Gela, in data 30 settembre 1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Baglione Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza in data 21 gennaio 2003, riduceva la pena inflitta in primo grado dal G.U.P. del Tribunale di Gela il 30 settembre 1999, a OS IC Andrea, per i reati di ricettazione e di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, da considerare clandestina, con l'aggravante di avere commesso il fatto di notte in luogo abitato, così profittando di condizioni di luogo e di tempo tali da ostacolare la pubblica difesa.
Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo manifesta illogicità della motivazione, poiché non sussisterebbe nel caso di specie l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.. Il ricorrente rileva che l'imputato si trovava in ore serali nel centro storico di Gela in luoghi frequentati da numerose persone e presidiati dalle forze dell'ordine, condizione spazio-temporale che non avrebbe potuto costituire ostacolo alla pubblica difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato. Infatti, per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5 occorre indicare le specifiche circostanze che siano tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. Pertanto, non consente di ritenere configurabile la suddetta aggravante la sentenza del Giudice di merito che faccia riferimento, come quella impugnata, al solo tempo di notte e al luogo abitato in cui il delitto venne consumato senza indicare quelle ragioni di rilevanza e concludenza per cui tali elementi, con riferimento alle caratteristiche della fattispecie delittuosa contestata, sarebbero sintomatici di quella obiettiva situazione di minorata difesa della quale l'agente avrebbe profittato, tanto più che, nel caso concreto, il reato di cui alle imputazioni è quello di detenzione e porto di arma e non anche il suo uso.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, e, ferma restando la affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati, gli atti devono essere rinviati ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la nuova determinazione della pena che tenga conto, appunto, della esclusione della suddetta aggravante.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5 che esclude e rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il
13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2006