Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
Nel provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, l'esecuzione della misura si considera iniziata sempre dalla data del verbale di affidamento, tranne che nel caso di cui al comma quarto dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 quando risulti già corso un programma terapeutico per cui può essere indicata una diversa decorrenza della esecuzione della misura medesima; perché ciò accada, però, è necessaria una specifica richiesta da parte del condannato o del suo difensore. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che il rigetto della richiesta per difetto dell'istanza non comporta una preclusione rispetto ad una futura nuova domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 27193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27193 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1954
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 40366/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANILE FULVIO N. IL 23/01/1955;
avverso l'ordinanza n. 3082/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 19/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19.06.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Roma concedeva al condannato Fulvio Campanile, per la pena residua scadente - allo stato - il 10.01.2016, la misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, imponendo di proseguire il programma in atto presso una Comunità Terapeutica e dettando le relative prescrizioni.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando - in sintesi - nei seguenti termini: l'ordinanza aveva omesso di valutare una più favorevole decorrenza, stante il buon esito dell'andamento del programma in atto, come previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 4. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, manifestamente infondato nella sua unica deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
2. Ed invero la possibilità concessa dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 4, quale prospettiva di favore per i tossicodipendenti in positiva fase di recupero già avviato, non integra - come sembra proporre il ricorrente - un automatismo ex lege, ma impone una specifica valutazione subordinata ad una serie di stringenti verifiche e controlli ("il Tribunale, tenuto conto....può determinare"). Si tratta, dunque, di un percorso procedimentale incidentale, che si innesta su quello principale, che parte dalla documentata istanza di parte, si articola in informative e verifiche, e si conclude con una decisione discrezionale fondata sugli esiti di tali informative e verifiche. Altrimenti la decorrenza, normale, è quella della data di sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale di accettazione delle prescrizioni imposte all'atto della concessione della misura alternativa (su tutto ciò, v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 40251 in data 10.04.2012, Rv. 254115, Zaccheroni). Orbene, ciò posto, è risolutivo considerare, in senso contrario al ricorso, che - esaminati gli atti ed in particolare il verbale dell'udienza svolta davanti al Tribunale per discutere l'assegnazione del Campanile alla misura alternativa richiesta - assolutamente non risulta che lo stesso o il suo difensore abbiano fatto specifica istanza o, in modo formale, comunque richiesto l'attivazione concreta del percorso che avrebbe potuto condurre all'applicazione del particolarissimo beneficio di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, comma 4. In difetto di una formale istanza, pertanto, il Tribunale
non era tenuto a concedere il beneficio in parola, ne' lo stesso avrebbe potuto essere applicato solo sulla base di una qualche documentazione esibita dal condannato, della quale questa Corte (anche per la non autosufficienza del ricorso sul punto) non può verificare la completezza, ne' l'eventuale idoneità a fondare un sicuro giudizio in proposito.
Vale solo aggiungere che, trattandosi di decisione allo stato, per difetto di istanza, non si è verificata preclusione ad eventuale futura domanda sul punto.
Vale solo aggiungere che, trattandosi di decisione allo stato, per difetto di istanza, non si è verificata preclusione ad eventuale futura domanda sul punto.
3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013