Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 27193
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Sentenza 28 maggio 2013

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Nel provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, l'esecuzione della misura si considera iniziata sempre dalla data del verbale di affidamento, tranne che nel caso di cui al comma quarto dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 quando risulti già corso un programma terapeutico per cui può essere indicata una diversa decorrenza della esecuzione della misura medesima; perché ciò accada, però, è necessaria una specifica richiesta da parte del condannato o del suo difensore. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che il rigetto della richiesta per difetto dell'istanza non comporta una preclusione rispetto ad una futura nuova domanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2013, n. 27193
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27193
    Data del deposito : 28 maggio 2013

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