Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10114 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
I E D ) A 4 S 7 A . O T n S R S A 7 T 8 O T S 9 P I 1 A M G o I ' z R E r L a T R NO E DEL OPOL ITARI NO10 1 14 / 0 1 L REPUBBLICA ITALIANA m L A I A 6 D D I e , E g N g T O e G N L L O E L 9 LA CORTE SUPREMMA DICASSAZIONE 1 S O . t A Oggetto E r B D A ( SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G. N. 4550/00 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron. 22722 Rep. 3373 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 04/04/01 Dott. Paolo GIULIANI · Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 3000 sul ricorso proposto da: il IL ER NI CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO SIVORI 41, presso l'avvocato BENEDETTO 1-55 13000 GIOVAGNORIO, che la rappresentà e difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato ALBERTO MUSI, giusta delega in calce al ricorso;
DF021872 ricorrente
contro
DEL ES IO, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAURA FERRABOSCHI, giusta delega in calce al controricorso;
2001 985 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 1226/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato Ferraboschi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28.7.1994 UL EL RO conveniva avanti al Tribunale di Parma la moglie AN UG, chiedendo la separazione personale con addebito alla stessa. Si costituiva la UG che aderiva alla separazione, chiedendo però, a sua volta, l'addebito al marito, 1'affidamento del figlio MA, l'assegnazione della casa coniugale e del 50% sia delle somme eventualmente depositate in conti bancari che del valore dell'autovettura ed infine la corresponsione di un assegno per il contributo al mantenimento di lei e del figlio. Con sentenza dell'11.3.1999 il Tribunale dichiarava la separazione personale ed assegnava alla UG la casa coniugale, respingendo ogni altra richiesta. Proponeva impugnazione il EL RO ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la UG che ne chiedeva il rigetto, la Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 12.11- 23.11.1999 revocava l'assegnazione alla UG coniugale di esclusiva proprietà deldella casa marito, rilevando che non ne ricorrevano i ستان presupposti in presenza di un figlio maggiorenne ed 3 ormai economicamente autosufficiente e che la modesta disparità reddituale a favore dell'appellante non era tale da giustificarne da sola l'assegnazione. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AN UG, deducendo un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso il EL RO che eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per essere stato presentato, in violazione dell'art. 365 C.P.C., da un avvocato (Alberto Musi del Foro di Parma) non iscritto nell'apposito Albo degli avvocati cassazionisti e non avendo l'Avv. Benedetto Giovagnorio del Foro di Roma, al quale pure è stata rilasciata la procura "congiuntamente e disgiuntamente", controfirmato il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE re Pregiudizialmente, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 365 C.P.C., in accoglimento dell'eccezione dedotta dal controricorrente, essendo stato sottoscritto da un avvocato (Alberto Musi del Foro di Parma) non iscritto nell'apposito Albo e non avendo l'altro difensore indicato nello stesso atto (Avv. Benedetto Giovagnorio del Foro di Roma) 1 4 sottoscritto il ricorso né autenticato la firma con cui è stata conferita la procura. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 2.000.000, oltre alle spese liquidate in £. Ale Roma, 4.4.2001 Il Consigliere est. Myo Ricorde Collationery КIl Pres idente r e w CORTE SUPP ASSATIONE ILCANCE ALE Andrea Planskil De 11 2 2771 I D E A T A O S ) S .74 R O S T P n A IS 'IM T 7 8 G 19 L A E L R rzo R A T D I L a D m A E 6 , T I N O N e E L g G S g L e O E L O B rt.19 A D (A 5