Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5444
CASS
Sentenza 11 aprile 2001

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Nel rito del lavoro, il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ., a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data.

La questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto (e non già mera argomentazione difensiva), e come tale va proposta, nel rito del lavoro, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di primo grado, a norma dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5444
    Data del deposito : 11 aprile 2001

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