Sentenza 11 aprile 2001
Massime • 2
Nel rito del lavoro, il convenuto che non abbia proposto le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, con la memoria difensiva tempestivamente depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza, incorre nella decadenza di cui all'art. 416 cod. proc. civ., a nulla rilevando la circostanza che l'udienza di discussione non sia stata tenuta nel giorno fissato e sia stata rinviata ad altra data.
La questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto (e non già mera argomentazione difensiva), e come tale va proposta, nel rito del lavoro, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di primo grado, a norma dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5444 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SI IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Valdagno n. 29, studio dott. Angela Lustrì, presso l'avv. Giuseppe Cuccomarino Protopapa che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente e controricorrente avverso ricorso incidentale - contro
RO NC GI, elettivamente domiciliato in Roma, via delle tre Madonne n. 8, presso l'avv. Maurizio Marazza, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 629/97, decisa il 5 novembre 1997 e pubblicata il 4 dicembre 1997, resa dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. 603/93 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Giuseppe Cuccomarino Protopapa nell'interesse di SI IC e Maurizio Marazza nell'interesse di RO NC GI;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 22 dicembre 1980, SI IC conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di ET RO NC GI al fine di ottenere il pagamento delle spettanze relative al lavoro svolto quale fattore di campagna e gestore tecnico amministrativo dell'azienda agricola del convenuto. La causa veniva fissata per l'udienza del 2 aprile 1981; il convenuto, costituitosi il 30 dicembre 1981, proponeva domanda riconvenzionale, ritenuta tardiva. Il Giudice adito, con sentenza in data 10 marzo 1993, accoglieva la domanda, con decurtazione dell'importo complessivo richiesto. Interponeva appello il RO NC GI e in esito il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 629/97, emessa in data 5 novembre - 4 dicembre 1997, accoglieva in parte il gravame, limitatamente all'ammontare della somma posta a carico del convenuto e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Osservava che, in mancanza di prova da parte del convenuto in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini e nell'impossibilità di ottenere chiarimenti al riguardo dalla Cancelleria della Pretura di ET, appariva decisiva la certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Vibo Valentia dalla quale risultava che detta Pretura aveva funzionato regolarmente nel biennio 1980 - 1982. Riteneva quindi non fondato l'appello quanto alle conseguenze sfavorevoli al convenuto della tardiva costituzione in primo grado.
Riteneva del pari infondato l'appello quanto alla sussistenza dell'attività lavorativa e all'ammontare della retribuzione non corrisposta.
Operava invece una riduzione in via equitativa del 20% rispetto all'importo liquidato dal primo giudice, così avuto riguardo ai guadagni realizzati dal SI per la raccolta delle olive sui fondi di proprietà del convenuto.
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione SI IC con atto notificato in data 19 novembre 1998 e deduce tre motivi.
RO NC GI resiste con controricorso notificato in data 3 dicembre 1998 e propone ricorso incidentale con un unico motivo articolato sotto due profili.
SI IC notifica in data 2 gennaio 1999 controricorso avverso il ricorso incidentale.
RO NC GI deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale ed incidentale, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cpc. Col primo mezzo del ricorso principale si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia.
Si afferma al riguardo che non sono stati enunciati il criterio logico e la ratio decidendi che ha giustificato la decurtazione in via equitativa nella misura del 20%.
Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 432 e 409 cpc;
si afferma che il Tribunale, effettuando una decurtazione in via equitativa, avrebbe in sostanza accolto la riconvenzionale. Col terzo mezzo si denuncia, senza preciso riferimento alle ipotesi previste all'art. 360 cpc, l'erroneità della statuizione sulle spese.
I sopra richiamati motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome volti a censurare sotto i diversi profili dell'ammissibilità, della fondatezza nel merito, della quantificazione, delle conseguenze in ordine alle spese di lite, la decurtazione degli importi liquidati dal primo giudice, operata dal Tribunale con riferimento a guadagni che l'attore avrebbe realizzato traendo vantaggio dallo svolgimento di attività di raccolta delle olive sui fondi di proprietà del convenuto, ai quali accedeva per effetto del rapporto con il medesimo.
Risulta preliminare e decisiva la verifica in ordine alla rituale deduzione in giudizio del fatto costitutivo dell'operata parziale compensazione;
va quindi esaminato anzitutto il ricorso incidentale per la parte attinente alla denunciata la violazione dell'art. 416 cpc. Al riguardo il controricorrente e ricorrente incidentale sostiene che sarebbe reperibile in atti un provvedimento del VPO reggente che sospendeva tutte le udienze civili a far capo dal 25 febbraio 1981. Afferma che dai verbali di causa risulta che la prima udienza è stata tenuta il 2 marzo 1982; la costituzione del 30 dicembre 1981 sarebbe pertanto tempestiva e avrebbe errato il Tribunale nel confermare la pronuncia di primo grado in quanto non aveva tenuto conto, per la ravvisata tardività, dell'eccezione di prescrizione e della domanda riconvenzionale fondata sui crediti vantati per l'affitto degli uliveti, sui quali il SI e la moglie avevano provveduto alla raccolta delle olive e riscosso le relative integrazioni, e ancora dell'ulteriore credito fondato su cambiali rilasciate dal SI e dalla moglie.
La censura non è fondata.
Secondo il disposto dell'art. 416 cpc il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza (fissata con decreto del 5 giudice, a norma dell'art. 415 cpc); la costituzione deve avvenire mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva ove, a pena di decadenza, devono tra l'altro essere proposte tutte le difese in fatto e in diritto.
Nel caso in esame l'udienza di comparizione è stata fissata per il 2 aprile 1981 e di fatto risulta non essere stata tenuta. Peraltro la costituzione doveva comunque avvenire in cancelleria e a nulla rileva la circostanza che l'udienza non sia stata tenuta per effetto di un provvedimento del Vice Pretore Onorario reggente. Invero la scadenza del termine per la costituzione del convenuto deriva dalla notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e non è previsto uno spostamento se la discussione venga rinviata ad altra data. Il mancato adempimento comporta quindi la tardività della costituzione del convenuto e la sua decadenza dalle eccezioni processuali e di merito.
Non possono d'altro canto esser trascurati gli aspetti di illegittimità di una sospensione a tempo indeterminato delle udienze civili e la mancanza di elementi circa l'effettiva operatività di tale sospensione, tutt'altro che certa essendo attestato dalla Cancelleria del Tribunale, organo incaricato della vigilanza sulle preture del circondario, il regolare funzionamento della Pretura di ET.
In effetti la costituzione doveva aver luogo in cancelleria e pertanto l'adempimento non incontrava ostacolo di sorta, tale da giustificare una rimessione in termini tra l'altro neppure richiesta come ben si desume dalla circostanza che la difesa è tutta basata sulla mera circostanza che l'udienza del 2 aprile 1981 non è stata tenuta.
Per ragioni di chiarezza espositiva appare opportuno esaminare di seguito l'altro profilo di doglianza introdotto con il ricorso incidentale.
Viene censurata l'impugnata sentenza sotto il profilo di un preteso difetto di motivazione, sostenendosi che nell'atto di appello era stata richiamata "l'attenzione del giudice del gravame sull'inattendibilità di alcune testimonianze". Si lamenta quindi l'insufficienza dell'argomentazione svolta dal Tribunale che ha rilevato esser immune da censure la motivazione adottata dal Pretore. Peraltro il ricorrente non indica gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettata la contestazione circa l'attendibilità dei testi escussi in favore dell'attore e nella narrativa dell'impugnata sentenza la doglianza relativa alla fondatezza della domanda viene riferita come proposta in relazione alle risultanze del libero interrogatorio del SI. La frase riportata tra virgolette nel ricorso incidentale, "nessuna censura può esser mossa all'iter motivazionale adottato dal Pretore nel riconoscere le mansioni effettive svolte dal SI alle dipendenze del RO NC e nel quantificare le relative spettanze economiche" si rinviene in effetti nella denunciata sentenza solo quale mera enunciazione di un fatto pacifico, per introdurre i rilievi che seguono in ordine alla fondatezza dell'eccezione di parziale compensazione e non vale in alcun modo quale motivazione in ordine ad una non proposta impugnazione attinente all'errata valutazione di risultanze testimoniali.
Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) e così, in particolare, deve indicarsi in quale atto del processo l'argomento dell'inattendibilità di alcuni testi, non meglio indicati, sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare la doglianza come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 8 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570, Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810,
Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834).
Il ricorso incidentale va quindi rigettato.
In ordine al ricorso principale si osserva quindi che la compensazione parziale del credito vantato dal lavoratore con i guadagni realizzati con la raccolta delle ulive, resa possibile dalla presenza sui fondi del convenuto, in tanto può operare in quanto la relativa circostanza sia stata ritualmente introdotta nel processo. In effetti "la questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo di crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile di ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova: essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto (non già mera argomentazione difensiva) e, come tale, va proposta, a pena di decadenza, nella memoria difensiva di primo grado, a norma dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Lav., sent. n. 7158
del 01/09/1987, conf. Sez. Lav., sent. n. 5036 del 09/05/1995, Sez. Lav., sent. n. 5757 del 25/05/1995, Sez. Lav., sent. n. 6391 del 14/07/1997). Risultano quindi fondate le censure introdotte col ricorso principale avverso l'impugnata sentenza in quanto ha ammesso in causa un thema decidendum non ritualmente introdotto, senza considerare che ricorrevano gli stessi presupposti per cui era stata confermata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale. Rimane così superata ogni questione attinente alla coerenza argomentativa del ragionamento seguito dal Tribunale per determinare l'incidenza percentuale del credito dedotto in compensazione ed anche in ordine alle spese del giudizio di appello, dovendosi operare al riguardo una valutazione globale all'esito della controversia e avuto riguardo alle ragioni che lo hanno determinato.
La sentenza denunciata va quindi cassata per le ragioni sopra specificate.
Questa Corte deve decidere nel merito, non essendo necessario alcun accertamento di fatto.
Si deve quindi rigettare l'appello proposto da RO NC GI avverso la sentenza di primo grado che risulta così confermata in ogni sua statuizione.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di appello.
Per il presente giudizio di legittimità le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello.
Condanna il controricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in lire 35.000 oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2001