Sentenza 28 novembre 2012
Massime • 1
Il decreto penale di condanna interrompe, dal momento della sua emissione, la prescrizione del reato quand'anche successivamente revocato.
Commentario • 1
- 1. I derivati bancari sono come i matrimoni: indissolubili. Il Comune non può annullarli anche se troppo esosiMilizia Giulia · https://www.diritto.it/ · 2 aprile 2013
Il comune non può rescindere i contratti swap (od altri derivati) stipulati da più di un triennio: è data una diversa lettura al potere di annullamento d'ufficio in autotutela dei contratti per ragioni di pubblico interesse. La competenza a decidere su ciò spetta al G.O. poiché attiene alla fase privatistica del patto. Queste sono le massime ricavabili dalla sentenza del Tar Toscana sez. I n. 263 dello scorso 21 febbraio sta suscitando diverse polemiche tra i media e gli operatori del settore, poiché contrasta, sotto molti aspetti, con le tesi costanti elaborate dalla Corte dei Conti e dal CDS. Introduce un'esegesi restrittiva della principale normativa sul recesso d'ufficio per motivi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2012, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 28/11/2012
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 2879
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 10773/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LU N. IL 28/08/1954;
avverso la sentenza n. 1417/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 17.6.2011, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha ridotto a giorni 20 di reclusione la pena detentiva nei confronti di ND UI sostituendola con quella pecuniaria di Euro 760,00 di multa, in ordine al reato di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37 (capo A), di cui l'imputato era stato ritenuto colpevole per omessa denuncia mensile all'INPS (Mod. DM 10).
2. Deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (in ordine alla mancata applicazione della prescrizione), l'imputato, tramite il difensore, ricorre per cassazione contro la predetta sentenza.
CONSIDIRATO IN DIRITTO
1.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in relazione all'art. 649 c.p.p. osservando che nel caso di specie non poteva essere promossa l'azione penale per il principio del ne bis in idem, il cui effetto preclusivo non riguarda esclusivamente le sentenze o i decreti penali irrevocabili, ma va inteso in senso allargato, con riferimento quindi ai casi in cui il procedimento sia ancora pendente.
Questa censura, che non ricostruisce neppure con chiarezza la vicenda processuale (violando così anche il disposto dell'art. 581 c.p.p., lett. c), è manifestamente infondata e quindi inammissibile.
1.2. Dalla sentenza impugnata risulta che l'originario decreto penale (n. 4198/08) emesso nei confronti del ND per le violazioni in materia previdenziale era stato revocato dal GIP per impossibilità di notifica al domicilio dell'imputato e gli atti erano stati restituiti al pubblico ministero il quale successivamente aveva richiesto l'emissione di altro decreto penale, sfociato poi nel giudizio di opposizione.
Secondo la previsione dell'art. 649 c.p.p. il divieto del ne bis in idem opera in caso di precedente proscioglimento o condanna dell'imputato con sentenza o decreto penale divenuto Irrevocabile. Questa Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale che estende la regola del divieto del ne bis in idem anche al caso di processi pendenti (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio dei P.M (cfr. cass. Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Cc. dep. 28/09/2005 Rv. 231800 invocata dal ricorrente), ma rileva che tale orientamento muove da un presupposto di fatto che qui non ricorre, cioè "Va duplicazione dei processi": infatti, nel caso di specie, il procedimento penale era ed è rimasto unico anche dopo la revoca del decreto penale 4198/08 per impossibilità di notifica al domicilio dell'imputato e la restituzione degli atti al pubblico ministero da parte dei giudice per le Indagini preliminari. D'altro canto il ricorrente non spiega neppure quale sarebbe stata nel caso concreto l'iniziativa che il giudice avrebbe dovuto adottare qualora avesse ritenuto di non revocare il decreto penale.
2. Col secondo motivo si deduce il vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in ordine al rigetto della richiesta di non doversi procedere per prescrizione, rilevandosi che il decreto penale revocato non aveva effetto interruttivo della prescrizione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, perché l'atto revocato in forza del potere di ritrattazione di chi l'ha emanato semplicemente non è più, ripristinandosi così lo status quo ante, con l'ulteriore conseguenza che se il decreto penale è manifestazione della volontà punitiva dello Stato, la revoca dello stesso non può non essere la revoca della medesima manifestazione di volontà punitiva.
La censura, impostata solo sul vizio motivazionale, è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19, 3.2009 n. 12110; cass.
6.6.06 n. 23528). L'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunclabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794). Nella fattispecie, all'esame della Corte, il giudice di merito ha considerato che anche il decreto penale successivamente revocato costituisce un atto interruttivo della prescrizione essendo pur sempre manifestazione della volontà punitiva dello Stato. La motivazione è logicamente coerente e conforme al diritto perché il decreto penale di condanna interrompe la prescrizione dalla data della sua emissione e non da quella della sua notificazione all'imputato (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 40281 del 26/09/2007 Ud. dep. 31/10/2007 Rv. 237885; Sez. 1, Sentenza n. 4896 del 10/04/1996 Ud. (dep. 15/05/1996) Rv. 204641;Sez. 1, Sentenza n. 10944 del 05/10/1995 Ud. dep. 04/11/1995 Rv. 202689). Dal giorno della interruzione la prescrizione Interrotta comincia nuovamente a decorrere (art. 160 c.p.). La successiva revoca del decreto penale non produce alcun effetto ai fini della interruzione della prescrizione e comunque l'atto interruttivo va considerato nella sua valenza oggettiva, univocamente denotante la volontà punitiva dello Stato, che è irretrattabile (cfr. sulla irretrattabilità della volontà punitiva, Sez. 5, Sentenza n. 3130 dei 12/02/1997 Ud. dep. 02/04/1997 Rv. 207812) L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n. 42839 del 08/10/2009 Ud. dep.
10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n. 18641 del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000): pertanto, la questione della prescrizione del reato non può essere affrontata.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013