Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Alla risoluzione delle disposizioni testamentarie per inadempimento richiesta dall'erede nei confronti del legatario si applicano le norme ed i principi che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli artt. 1453 ss. per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso quello secondo il quale incombe sul debitore la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/02/2003, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE ANZIO in persona del Sindaco p.t. ID DE EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CADLOLO 118, difeso dall'avvocato NICOLÒ LIPARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IB OR;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/1711 proposto da:
IB OR nella qualità di esecutore testamentario della SIG.RA RA OC IB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO, che lo difende unitamente all'avvocato ELIO FAZZALARI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE ANZIO in persona del sindaco p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 266/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato LIPARI NICOLÒ, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato FAZZALARI ELIO e CASTELLI AVOLIO GIUSEPPE, difensori del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto ricorso principale e quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con testamento pubblico del 1.9.1978 ER OC BE, deceduta il 6.9.1978, lasciava in legato all'Ospedale di Anzio uno stabile sito in Roma, via Machiavelli, con l'onere di venderlo e di impiegare il ricavato nella costruzione di un padiglione di geriatria da intestarsi alla memoria di suo marito.
GI BE, figlio ed esecutore testamentario della defunta, sull'assunto che il suddetto onere era rimasto inadempiuto e che il suo adempimento aveva costituito l'unico motivo determinante della disposizione testamentaria, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la U.S.L. RM 35 ed il Comune di Anzio quali soggetti succeduti, ai sensi della legge n. 833 del 1978, all'Ente ospedaliero beneficiario, chiedendo dichiararsi la risoluzione della menzionata disposizione.
Le Amministrazioni convenute si costituivano entrambe in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale adito con sentenza del 17.12.1990 accoglieva la domanda nei confronti della USL, dichiarando carente di legittimazione passiva il Comune di Anzio.
Avverso tale sentenza la suddetta USL proponeva appello al quale resisteva soltanto il BE.
Nel giudizio di secondo grado intervenivano volontariamente nella qualità di eredi della testatrice lo stesso GI BE ed i suoi fratelli Umberto e UG BE, chiedendo accertarsi e dichiararsi che l'immobile oggetto del legato inadempiuto era rientrato a far parte dell'asse ereditario devoluto per testamento ad essi intervenienti.
Con sentenza del 20.10.1994 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l'intervento spiegato dagli eredi e, in parziale riforma della impugnata decisione, riteneva sussistente la legittimazione passiva del Comune con conseguente difetto della legittimazione medesima in capo all'USL appellante. Il Comune di Anzio proponeva nei confronti di tale decisione ricorso per cassazione cui resistevano con distinti controricorsi il BE e la USL RM 35.
La Corte di Cassazione con sentenza dell'11.8.1997, rilevato che occorreva esaminare le deduzioni del Comune di Anzio in ordine alla esistenza ed alla imputabilità dell'inadempimento dell'onere sopra richiamato, accoglieva il ricorso principale, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
A seguito di riassunzione della causa da parte del BE nella qualità di esecutore testamentario di ER OC nei confronti del Comune di Anzio che, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 26.1.2000 dichiarava risolta per inadempimento dell'onere da parte del Comune di Anzio la disposizione testamentaria contenuta nel testamento pubblico di ER BE a favore dell'Ospedale di Anzio.
La Corte territoriale riteneva anzitutto infondata la tesi del Comune di Anzio secondo cui l'inadempimento dell'onere doveva essere addebitato al BE che, in presenza di una proposta del sindaco della suddetta Amministrazione che aveva prospettato alcune difficoltà ad adempiere integralmente alla volontà della "de cuius", ed aveva sollecitato un accordo modificativo della disposizione testamentaria, non aveva fornito alcuna risposta;
in realtà l'esecutore testamentario non aveva alcun potere discrezionale in tal senso, dovendo invece curare in base all'art. 703 c.c. che fossero esattamente eseguite le disposizioni di ultime volontà del defunto;
neppure poteva imputarsi all'esecutore testamentario di aver taciuto l'esistenza del codicillo con il quale la testatrice aveva onerato l'eredità dell'obbligo di prelevare dai depositi bancari il capitale necessario alla realizzazione del padiglione di geriatria, qualora la "vendita dello stabile non fosse stata sufficiente", considerato che era emerso documentalmente che fin dal 16.10.1978 l'esecutore testamentario aveva provveduto a consegnare copia integrale del testamento al Presidente dell'Ospedale di Anzio.
Il giudice di Appello accoglieva quindi la domanda di risoluzione del legato per il verificato inadempimento da imputare al Comune di Anzio, considerato altresì che l'adempimento dell'onere, come già accertato nei precedenti gradi di giudizio, aveva costituito l'esclusivo motivo determinante della disposizione testamentaria;
pertanto ai sensi dell'art. 677 c.c. l'immobile oggetto del menzionato legato era destinato ad accrescere la massa ereditaria degli eredi onerati, i quali subentravano nell'obbligo di costruire il menzionato padiglione di geriatria, e tutti gli interessati, tra cui lo stesso Comune di Anzio, avrebbero potuto chiedere l'adempimento di tale obbligo.
Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Anzio ha proposto un unico articolato motivo illustrato successivamente da una memoria;
ha resistito con controricorso il BE che ha proposto altresì ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza.
Iniziando quindi ad esaminare il ricorso principale, si rileva che con l'unico motivo formulato il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di inadempimento della obbligazione in generale e del "modus" testamentario in particolare, con connessa mancata individuazione degli elementi costitutivi della domanda proposta e conseguente omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente principale lamenta che la sentenza impugnata si è limitata ad esaminare alcune argomentazioni difensive prospettate dal Comune di Anzio in sede di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma soltanto in via marginale, considerato che l'eccezione fondamentale riguardava il difetto di legittimazione passiva;
in tale ottica la Corte territoriale non ha considerato che, all'esito della sentenza dell'11.8.1997 della Corte di Cassazione, l'oggetto del giudizio di rinvio era costituito dalla determinazione degli elementi costitutivi del preteso inadempimento dell'onere testamentario e dalla loro riferibilità al comportamento dell'amministrazione comunale.
Il ricorrente principale assume che una indagine di tale natura avrebbe dovuto condurre a ritenere anzitutto che nessun comportamento omissivo avrebbe potuto essere imputato al Comune di Anzio per tutto il periodo di pendenza del giudizio tendente ad individuare il soggetto tenuto alla prestazione oggetto dell'onere;
inoltre non era stato affatto considerato che la testatrice non aveva opposto alcun termine entro il quale l'onerato avrebbe dovuto eseguire la suddetta prestazione, cosicché erroneamente era stato ritenuto sussistere un inadempimento di un onere ancora legittimamente eseguibile ed in ordine al quale non era venuto meno l'interesse in funzione del quale la testatrice aveva previsto la disposizione modale sopra richiamata;
del pari era stato trascurato che in sede di giudizio di rinvio l'unico problema relativo all'adempimento dell'onere era costituito dalla verifica dell'attuale volontà del debitore, il quale peraltro, una volta rimossa l'incertezza in ordine alla individuazione del soggetto obbligato, aveva ribadito il proposito di dare esecuzione all'onere medesimo.
La censura è infondata.
La sentenza impugnata, facendo esplicito riferimento all'oggetto del giudizio di rinvio così come delineato dalla sentenza dell'11.8.1997 di questa Corte (che aveva disposto di procedere in sede di rinvio "all'esame delle deduzioni difensive del Comune riguardanti l'esistenza e l'imputabilità dell'inadempimento dell'onere"), ha valutato due specifiche argomentazioni con le quali il Comune di Anzio, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva contestato un qualsiasi inadempimento a suo carico tale da attribuire fondatezza alla domanda di risoluzione della disposizione testamentaria contenuta nel testamento pubblico di ER BE a favore dell'Ospedale di Anzio.
Sotto un primo profilo il giudice di rinvio ha ritenuto irrilevante la mancata risposta da parte dell'esecutore testamentario al Sindaco di Anzio che, nel prospettare alcune difficoltà ad adempiere integralmente alla volontà della testatrice, aveva proposto di addivenire ad una interpretazione estensiva dei desideri della BE;
al riguardo egli, richiamata la funzione dell'esecutore testamentario ai sensi dell'art. 703 c.c. di curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto e rilevata quindi l'impossibilità per l'esecutore medesimo di dare il proprio assenso ad una attuazione non integrale di esse, ha osservato altresì che anzi nella lettera del 5.2.1980 con la quale il Sindaco suddetto aveva espresso il proposito sopra enunciato, era stata anche paventata l'impossibilità di "realizzare il desiderio della defunta" così manifestando implicitamente, secondo il giudice di rinvio, l'intenzione di non adempiere.
Neppure è stata ritenuta fondata l'argomentazione secondo la quale l'esecutore testamentario aveva taciuto al Comune di Anzio dell'esistenza di un codicillo con il quale la "de cuius" aveva onerato l'eredità dell'obbligo di prelevare dai depositi bancari il capitale necessario alla realizzazione del padiglione qualora il ricavato dalla vendita dello stabile oggetto del legato non fosse stato sufficiente a tal fine: infatti era risultato documentalmente che il BE nella sua qualità di esecutore testamentario aveva provveduto a consegnare copia integrale del testamento al Presidente dell'Ospedale di Anzio.
Infine la Corte territoriale ha aggiunto, sia pure "incidenter tantum", che non risultava essere stata richiesta da parte del Comune di Anzio l'autorizzazione prevista dall'art. 17 c.c. (articolo abrogato dall'art. 13 della L. 15.5.1997 n. 127). Orbene ritiene il Collegio che il giudice di rinvio ha offerto una motivazione adeguata e priva di vizi logici in ordine al convincimento espresso sulla sussistenza di un inadempimento da parte del Comune di Anzio relativamente all'onere sopra richiamato tale da legittimare la risoluzione della disposizione testamentaria, cosicché le censure sollevate nel ricorso sono infondate. In proposito è opportuno prendere le mosse da una premessa che invero investe carattere fondamentale, relativa alla indagine circa gli elementi costitutivi dell'inadempimento dell'onere previsto nella disposizione testamentaria ed al connesso problema riguardante la parte alla quale incombeva il relativo onere probatorio, individuata dal ricorrente principale nel creditore (vedi pag. 11 del ricorso), ovvero nella fattispecie nel BE. Orbene se, come mostra di ritenere lo stesso ricorrente principale, in materia di risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento del "modus" trovano applicazione le norme che disciplinano il rimedio previsto, in via generale, dagli articoli 1453 e seguenti c.c. per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali (Cass.
9.6.1997 n. 5124; vedi in motivazione anche 18.3.1999 n. 2487), consegue da tale rilievo l'applicazione anche della regola generale secondo la quale incombe sul debitore la prova liberatoria della non imputabilità dell'inadempimento (Cass. 27.6.1974 n. 1921), in conformità dell'orientamento consolidato di questa Corte in materia di risoluzione contrattuale secondo cui la colpa dell'inadempimento, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria, e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze, positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile (vedi tra le più recenti sentenze di questa Corte in tal senso Cass. 17.11.1999 n. 12760; Cass. 26.8.2002 n. 12477). Sulla base di tali premesse in diritto, occorre osservare che correttamente il giudice di rinvio ha proceduto ad esaminare, in riferimento alla domanda di risoluzione del legato per inadempimento dell'onere proposta dal BE, le argomentazioni difensive del Comune di Anzio tendenti appunto a provare la propria estraneità, sotto il profilo della imputabilità di un comportamento colposo, ad un inadempimento che, sul piano oggettivo, non veniva contestato:
infatti sulla base dei rapporti intercorsi tra il Comune di Anzio e l'esecutore testamentario antecedenti all'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri come ricostruiti dal giudice di rinvio, è emerso che la suddetta Amministrazione non aveva negato che la mancata realizzazione di un padiglione di geriatria da intestare alla memoria del coniuge di ER OC secondo la volontà di quest'ultima come espressa nel testamento configurasse già allora un inadempimento dell'onere, come è confermato dalla circostanza che il Comune di Anzio riteneva che tale inadempienza dovesse essere addebitata all'esecutore testamentario per non aver fornito risposta alla lettera del sindaco del 5.2.1980 con la quale si proponeva un accordo modificativo della disposizione testamentaria;
negli stessi termini si pone l'ulteriore argomentazione del Comune relativa alla propria mancata conoscenza per responsabilità dell'esecutore testamentario del codicillo con il quale la OC aveva onerato l'eredità dell'obbligo di prelevare dai depositi bancari ricompresi nell'asse ereditario i capitali necessari alla realizzazione del padiglione di geriatria qualora il ricavato dalla vendita dello stabile oggetto del legato non fosse stato sufficiente.
Da tali considerazioni discende che la sentenza impugnata, nel ritenere infondate le argomentazioni difensive addotte a giustificazione del dedotto inadempimento dell'onere, ha apprezzato un comportamento inerte della suddetta amministrazione protrattosi per un lungo periodo di tempo intercorrente dalla apertura della successione di ER OC fino all'introduzione del presente giudizio, ovvero dall'anno 1978 all'anno 1989, nel corso del quale il Comune non aveva mai contestato ne' di essere il soggetto destinatario dell'onere in questione, ne' l'attualità del tempo della prestazione.
Tale constatazione assume significativo rilievo in riferimento ad uno dei profili centrali delle censure sollevate dal ricorrente, perché induce inevitabilmente a ritenere infondata la tesi per la quale nessun inadempimento avrebbe potuto essere imputato al Comune di Anzio fino a che non fosse stato definito il giudizio tendente ad individuare il soggetto tenuto alla prestazione oggetto dell'onere:
in realtà, come si è evidenziato, per più di dieci anni a decorrere dall'apertura della successione di ER OC il Comune di Anzio non aveva mai sollevato contestazioni in tal senso, ed anzi aveva chiaramente manifestato nei rapporti intrattenuti con l'esecutore testamentario di ritenersi il soggetto destinatario dell'onere.
A tal punto deve essere esaminata la tesi del ricorrente principale per la quale erroneamente è stato affermato un inadempimento dell'onere da parte del Comune di Anzio, in quanto il giudice di rinvio avrebbe trascurato di considerare che nella fattispecie si è in presenza di una prestazione oggetto di una obbligazione per la quale non era stato previsto un termine, e dunque da ritenere ancora eseguibile.
Orbene, se può condividersi il principio per il quale nelle obbligazioni prive della prefissione di un termine può configurarsi un inadempimento definitivo solo quando la prestazione divenga materialmente o giuridicamente impossibile, nondimeno deve giungersi alle medesime conclusioni allorché il soggetto obbligato manifesti, con atti e comportamenti concludenti, l'intenzione di non adempiere (Cass.
9.6.1997 n. 5124). Nella fattispecie il giudice di rinvio ha operato una corretta applicazione di tale orientamento, avendo reputato che sia la prolungata inerzia che aveva contraddistinto il comportamento del Comune di Anzio in ordine alla esecuzione dell'onere testamentario, sia la richiesta comunicata all'esecutore testamentario di acconsentire alla attuazione "non integrale" della disposizione testamentaria, sia il timore manifestato dal sindaco della suddetta amministrazione con la lettera del 5.2.1980 all'esecutore testamentario di non poter "realizzare il desiderio della defunta", così manifestando implicitamente l'intenzione di non adempiere, configuravano elementi certi per ritenere la sussistenza di un inadempimento inequivocabile ed ingiustificato e dunque per riconoscere fondata la domanda di risoluzione del legato. Nell'ambito dell'evidenziato apprezzamento di fatto da parte del giudice di rinvio e delle motivazioni rese in proposito, deve pure farsi cenno all'ultima affermazione espressa nella sentenza impugnata, sia pure incidentalmente, in ordine alla mancata prova della richiesta da parte del Comune di Anzio della autorizzazione per conseguire il legato prescritta dall'art. 17 c.c. In proposito il ricorrente principale, nel censurare tale rilievo, da un lato ha evidenziato che non costituiva suo onere fornire la prova di tale circostanza, dall'altro ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale per il quale l'autorizzazione prevista dall'art. 17 c.c. attualmente non più vigente costituiva una condizione di efficacia e non di validità dell'acquisto, con la conseguenza per la persona giuridica di poter accettare eredità o conseguire legati anche prima dell'autorizzazione medesima.
Orbene quanto al primo profilo di censura è sufficiente richiamare le considerazioni più sopra svolte in ordine all'onere probatorio incombente al destinatario della disposizione testamentaria caratterizzata dalla previsione di un "modus".
L'ultima affermazione del ricorso principale in ordine alla configurazione dell'autorizzazione prevista dall'art. 17 c.c. ora abrogato come condizione di efficacia dell'acquisizione patrimoniale da parte della persona giuridica ed alle conseguenze che da tale convincimento si intendono far discendere è invece irrilevante nella fattispecie, laddove non è in gioco la qualificazione giuridica da attribuire all'autorizzazione stessa, ma la valutazione che il giudice di merito può trarre dal fatto che il legatario si sia o meno attivato al fine di richiedere l'autorizzazione onde accertare l'effettiva volontà di dare concreta esecuzione alla disposizione testamentaria e quindi allo svolgimento di tutte quelle attività strumentali al raggiungimento di tale scopo (vedi in tal senso in motivazione la già menzionata sentenza di questa Corte 9.6.1997 n. 5124); è qui del resto opportuno richiamare il rilievo e la collocazione accordati da autorevole dottrina agli atti preparatori rispetto alla prestazione a carico del debitore, e la considerazione che i primi rientrano nel contenuto tipico della seconda, considerato che la tutela dell'interesse del creditore comporta una valutazione del comportamento diligente o meno del debitore con riguardo all'espletamento di tutti gli atti propedeutici e strumentali alla puntuale esecuzione della prestazione.
Infine occorre osservare che il ricorrente principale soltanto nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. censura specificamente le due essenziali argomentazioni del giudice di rinvio poste a fondamento del proprio convincimento.
Anzitutto il Comune di Anzio si duole dell'affermazione della sentenza impugnata relativa alla proposta del sindaco della suddetta amministrazione di giungere ad un accordo modificativo della disposizione testamentaria;
sostiene in proposito che non sono stati chiariti i termini di tale proposta, ne' come possa implicare inadempimento dell'onere una sua interpretazione estensiva comunque non specificata;
aggiunge che non si poteva attribuire significato ad una volontà implicita quando questa era in contrasto con i comportamenti espliciti posti in essere dal Comune stesso dopo aver acquisito la certezza della propria legittimazione passiva. Il ricorrente principale poi censura l'affermazione del giudice di rinvio in ordine al fatto che l'esecutore testamentario fin dal 16.10.1978 aveva provveduto a consegnare copia integrale del testamento di ER OC (contenente anche il codicillo relativo alla previsione di integrare il denaro necessario alla realizzazione del padiglione di geriatria, qualora non fosse stato a tal fine sufficiente il ricavato dalla vendita dell'immobile oggetto del legato, con depositi bancari compresi nell'asse ereditario) al Presidente dell'Ospedale di Anzio;
osserva che i comportamenti del suddetto Ospedale non potevano essere riferiti automaticamente al Comune di Anzio, trattandosi di soggetti diversi.
Tali censure si pongono ai limiti dell'ammissibilità, essendo state sollevate per la prima volta, come già evidenziato, soltanto nella memoria illustrativa, e non essendo giustificate dalla necessità di confutare le tesi avversarie, posto che tali questioni non risultano specificatamente dibattute nel controricorso.
Le suddette argomentazioni sono comunque infondate. Sotto un primo profilo è anzitutto essenziale rilevare che non è stata specificamente censurata neppure nella memoria l'affermazione del giudice di rinvio secondo cui l'esecutore testamentario non aveva alcun potere discrezionale di acconsentire alla attuazione "non integrale" della disposizione testamentaria come richiesto dal sindaco di Anzio, cosicché correttamente è stato concluso che la mancata risposta dell'esecutore testamentario medesimo alla proposta manifestata dal Comune non poteva certo configurarsi come una legittima giustificazione dell'inadempimento dell'onere; inoltre il fatto che il Comune di Anzio si fosse dichiarato disposto a dare esecuzione alla disposizione testamentaria una volta accertata giudizialmente la sua legittimazione in proposito, non elide l'inerte comportamento pregresso posto in essere per lunghi anni prima dell'inizio della presente controversia, allorché, come si è visto il soggetto comune non aveva sollevato contestazione alcuna al riguardo;
pertanto il convincimento del giudice di rinvio circa l'implicita manifestazione di non adempiere da parte del suddetto Comune sulla base dell'esame della missiva del sindaco del 5.2.1980 dove si paventava l'impossibilità di "realizzare il desiderio della defunta", si configura come un apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici.
Quanto poi alla pretesa irrilevanza nei confronti del Comune di Anzio della Consegna di copia integrale del testamento di ER OC al Presidente dell'Ospedale di Anzio, è sufficiente osservare, avuto riguardo alla data della consegna (16.10.1978), che correttamente tale documento è stato messo nella disponibilità del soggetto destinatario del legato, considerato che soltanto a seguito dell'entrata in vigore della legge 23.12.1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale vi è stata successione del Comune attuale ricorrente principale nei rapporti patrimoniali del suddetto ente ospedaliero, con conseguente opponibilità da allora ad esso della copia integrale del menzionato testamento.
Il ricorso principale deve quindi essere rigettato. Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con il primo motivo il BE, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c, censura l'affermazione del giudice di rinvio secondo cui,
dichiarata risolta per inadempimento dell'onere la disposizione testamentaria, il legato rientra nella massa ereditaria, con la conseguenza che gli interessati, primo fra tutti il Comune di Anzio, potranno chiedere agli eredi l'adempimento dell'onere medesimo ai sensi dell'art. 648 c.c. In proposito il ricorrente incidentale assume che in sede di merito non era stata mai dibattuta la questione sul carattere personale dell'obbligo inerente al legato, e tantomeno era stato richiesto al giudice di statuire al riguardo. Con il secondo motivo il BE, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 647 terzo comma e 1421 c.c. nonché omessa e/o insufficiente motivazione, premesso come elemento pacifico in causa che la realizzazione del padiglione di geriatria rappresentava il solo motivo che aveva indotto la testatrice a disporre il legato, rileva che a seguito della declaratoria di risoluzione del legato medesimo, l'adempimento dell'onere è divenuto impossibile per qualunque soggetto diverso dalla amministrazione sanitaria competente;
pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare l'impossibilità dell'adempimento dell'onere da pare degli eredi, e quindi avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio nulla la disposizione testamentaria riconoscendo il solo diritto di accrescimento del bene a favore di chi ne aveva titolo. Con il terzo motivo il BE denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 677 c.c. con riferimento alle norme ed ai principi di diritto amministrativo relativi alla titolarità delle funzioni pubbliche in ambito sanitario, nonché omessa e/o insufficiente motivazione;
premesso che ai sensi dell'art. 677 secondo comma c.c. gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale, egli rileva che il padiglione di geriatria relativo all'onere di cui al testamento di ER OC, poteva essere realizzato solo da una amministrazione pubblica;
invece la Corte territoriale aveva omesso di spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto non personale e quindi fungibile l'adempimento di tale onere.
Tutti gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono inammissibili.
Come invero ritenuto dallo stesso ricorrente incidentale nella premessa ai motivi formulati, l'affermazione oggetto delle suddette censure si configura come un "obiter dictum", essendo priva di natura e contenuto decisori, come è confermato dalla assenza di qualsiasi statuizione in proposito nel dispositivo della sentenza impugnata.
Il ricorso incidentale deve quindi essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003