CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 16915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16915 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
Consigliere Consigliere Consigliere SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31621/2020 R.G. proposto da: OL LU RT, rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROGIO NOVELLI, con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro AO OL, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO PINCIONE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63 presso lo studio ELavv. Stefania Contaldi. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 343/2020, depositata il 31/03/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero in persona della Sostituta Procuratrice Generale RO IA ELRB che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. Udito l’avv. GI OB. FATTI DI CAUSA Civile Sent. Sez. 2 Num. 16915 Anno 2026 Presidente: AL MI Relatore: TO SE Data pubblicazione: 29/05/2026 2 1. GI RT OB ha convenuto in giudizio il fratello AO dinanzi al tribunale di Genova, esponendo che la comune zia NA IA OB, deceduta nel 2009, aveva disposto dei suoi beni con testamento redatto il 8.7.2008, con cui aveva nominato erede universale AO OB, con l’onere di realizzare un ospedale in Africa per bambini orfani o una scuola intestati alla memoria del defunto marito ed aveva poi legato un terzo del suo patrimonio mobiliare e le sue proprietà in Comune di ET all’attore, con facoltà di procedere ad un’equa distribuzione con il fratello dei mobili, dei quadri, delle suppellettili e dei libri, disponendo che i gioielli fossero devoluti alle PO NArita e IA OB in lotti di pari valore. Ha chiesto di annullare il testamento perché redatto in condizioni di incapacità o perché frutto di captazione messa in opera da AO OB;
di aprire la successione legittima con divisione ELasse fra i due fratelli o di accertare che il legato avente ad oggetto gli immobili in località ET comprendeva anche porzioni dello stesso compendio siti in Comune di Rossiglione nonché di far rientrare nel patrimonio del de cuius la polizza Financial Age Protections 2 n. 7707545 stipulata a favore degli eredi legittimi, che AO OB aveva riscattato, oltre a quantificare l’importo necessario per la costruzione della scuola/ospedale. Nella resistenza di AO OB, il Tribunale ha respinto le domande di annullamento e di captazione;
ha accolto la domanda relativamente al legato immobiliare a favore di OB GI, affermando che il lascito comprendeva il terreno pertinenziale sito “a confine” fra i due comuni di ET e Rossiglione;
ha ritenuto che i mobili dovessero essere divisi a metà tra i nipoti e ha proceduto alla formazione di due lotti con facoltà di scelta in favore di AO OB;
ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al legato per le nipoti avendo le parti raggiunto un accordo. 3 La sentenza, appellata da entrambe le parti, è stata confermata dalla Corte di appello di Genova. Il giudice distrettuale ha ritenuto tardiva la produzione degli atti del processo penale e della sentenza che aveva prosciolto il ricorrente dalle accuse di circonvenzione ai danni della de cuius, depositati con la memoria di replica ai sensi ELart. 190 c.p.c.; ha giudicato generiche e ininfluenti le prove per testi e ha confermato la validità della disposizione che prevedeva la costruzione di un ospedale in Africa, ma stabilendo che GI OB non era legittimato a richiedere l’adempimento del modus. Ha inoltre asserito che solo parte degli immobili pertinenziali sito in Rossiglione potevano considerarsi oggetto del lascito ELimmobile sito in ET e ha escluso dalla successione la polizza Fideuram, affermando che testatore aveva indicato come beneficiario il solo AO OB. Per la cassazione della sentenza GI RT OB ha proposto ricorso affidato a 11 motivi. AO OB ha resistito con controricorso. In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 111 e 24 Cost.,2909 cc. e 654 c.p.p., lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto tardiva la produzione documentale del giudizio penale, inclusa la sentenza di assoluzione del ricorrente, atti formati dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado. Sostiene il ricorrente che la decisione abbia leso il diritto alla prova e pregiudicato l’esito della lite, assumendo che la sentenza aveva effetti di giudicato e sfuggiva alla preclusioni, evidenziando infine che l’attestazione del passaggio in giudicato era intervenuta solo nel dicembre 2018. 4 Espone che, se è vero che il processo penale aveva ad oggetto fatti di circonvenzione successivi all’epoca di redazione del testamento, la documentazione conteneva una puntuale ricostruzione dei rapporti tra le parti e l’accertamento della condotta dolosa di AO OB ai danni della zia. Con il secondo mezzo si deduce la violazione ELart. 24, 111 Cost., 2697 cc. e 88, 183 e 277 c.p.c., sostenendo che la documentazione penale era comunque ammissibile poiché formata dopo la maturazione delle preclusioni, in assenza di una disposizione che ne imponga il deposito alla prima udienza utile alla loro formazione. Secondo il ricorrente, AO OB, essendo nel possesso degli atti del processo penale, avrebbe dovuto produrre la documentazione in ossequio ai principi di lealtà processuale e di vicinanza della prova;
un’eventuale lesione dei diritti di difesa poteva esser sanata mediante la rimessione della causa in istruttoria. I due motivi sono fondati per le ragioni che seguono. Deve anzitutto escludersi che la sentenza penale abbia valore di giudicato, il quale, nei casi di proscioglimento in dibattimento, è ravvisabile se in sede civile si controverta su un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. L’imputazione riguardava ipotesi di reato a carico del ricorrente (non del convenuto) e l’assoluzione non è dipesa dall’accertamento degli stessi fatti oggetto della domanda. La descrizione del quadro dei rapporti familiari e delle circostanze che interessano in questa sede di legittimità funge da contorno e da descrizione aggiuntiva ed esplicativa del proscioglimento, sicché gli elementi istruttori sono valutabili nel processo civile, ma non 5 introducono un vincolo di giudicato, potendo la sentenza penale essere invocata solo in funzione probatoria (Cass. 11283/1999). Tra i fatti materiali che, secondo il disposto dell'art. 654 c.p.p., sono investiti dalla statuizione del giudice penale ed hanno efficacia vincolante nel giudizio civile nel quale si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda dal loro accertamento, devono comprendersi sia quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reato contestato, sia tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna dell'imputato (Cass. 2200/2001; Cass. 6657/1986). Nell'ambito dei fatti assunti dal giudice penale a premessa giuridica o logica della decisione, non costituiscono oggetto di un giudicato vincolante nel processo civile quelli di essi che si rivelino non decisivi per la configurazione o l’insussistenza del reato contestato, pur conservando una rilevanza ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile (Cass. 13818/2000; Cass. 2200/2001). 1.1. La sentenza e gli atti ELindagine penale erano stati formati dopo la scadenza dei termini perentori per l’articolazione delle prove e il deposito di documenti ai sensi ELart. 183 c.p.c. ed erano disponibili già nel settembre 2016, essendo il ricorrente in condizione di depositarli prima ELudienza di precisazione delle conclusioni. Non sussisteva tuttavia un onere, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado i documenti probatori formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori e prima del passaggio della causa in decisione. Tali documenti vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili anche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in 6 tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 18962/2011; Cass. 24195/2018; Cass. 7977/2022; Cass. 199/2024). Questa Corte ha affermato che, ove per ipotesi i documenti prodotti in appello siano i medesimi già prodotti unitamente alla comparsa conclusionale in primo grado, l’eventuale tardività della produzione dinanzi al Tribunale non ne preclude la produzione in appello (Cass. 7977/2022; Cass. 199/2024 ). Nel caso in esame, la sentenza penale è stata depositata direttamente con la memoria istruttoria e sebbene la parte fosse in condizione di produrla alla prima udienza successiva, non era tenuta a farlo necessariamente dinanzi al tribunale, potendo produrla direttamente in appello. La circostanza che il deposito sia avvenuto in modo da non concedere alla controparte alcuna possibilità di replica non rendeva inammissibile la successiva produzione in secondo grado, non essendo il ricorrente tenuto, a pena di decadenza, a depositarla alla prima udienza utile. 2. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo di giudizio e la mancata valorizzazione del principio di non contestazione. Si sostiene che la circostanza che fosse stato AO OB a indurre la Zia a prevedere la costituzione ELOspedale in Africa in memoria del marito e a non fissare nel testamento un importo per la costruzione era pacifica poiché dedotta in citazione e non contestata. Il ricorrente sostiene che il convenuto si era limitato ad offrire una tesi alternativa, non incompatibile con le deduzioni in fatto contenute nella citazione introduttiva. Il motivo è infondato. Il resistente aveva asserito che la scelta di costruire un ospedale era stata maturata dalla de cuius non perché indottavi dolosamente, ma per la sua vicinanza alle associazioni benefiche, argomentazione contraria e contrastante con l’ammissione del fatto controverso. 7 Il relativo accertamento è insindacabile: compete al giudice di merito accertare la sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte (Cass. 27490/2019; Cass. Cass. 3680/2019). Per giunta, se la non contestazione solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude che il giudice possa pervenire ad un diverso accertamento, poiché l’art. 115, primo comma, c.p.c. non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, ma si limita a sollevare la parte dall’onere della prova, senza escludere che il giudice possa ritenere inesistente o irrilevante il fatto non contestato, qualora constino agli atti elementi in senso contrario (Cass. nn. 5363/2012, 16201/2009, 29404/2018, 5166/2023, 16028/2023, n. 16028). 3. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessa ammissione delle prove. Sostiene il ricorrente che la Corte del tutto immotivatamente abbia ritenuto generiche e irrilevanti le prove per testi analiticamente trascritte in ricorso volte a provare i fatti di discussione, con un’analitica specificazione delle condizioni personali della de cuius e dei comportamenti tenuti dal resistente, idonei ampiamente a provare la fondatezza delle domande. Il motivo è fondato. La Corte di merito ha disatteso la domanda di annullamento per carenza di prova della consumazione di fatti di induzione ma contestualmente negando, sulla base di un giudizio totalmente apodittico di irrilevanza e genericità delle prove per testi, ritenute anche valutative, l’assunzione del mezzo istruttorio. Sebbene le descritte valutazioni siano rimesse al giudice di merito, il rigetto delle richieste non è sottratto al controllo di sussistenza e logicità della 8 motivazione, se la prova investe un punto decisivo della controversia e sia idonea a dimostrare circostanze tali da condurre ad una diversa soluzione. Nel caso in esame i capitoli di prova erano volti a dar conto di accadimenti specifici concernenti le condizioni psicologiche e di salute della de cuius, i rapporti con i nipoti, le condotte poste in essere dal resistente in occasione della stesura del testamento, oltre che fatti successivi necessari a chiarire e a collocare nel giusto contesto le condotte precedenti. La mancata assunzione del mezzo istruttorio, congiunta alla mancata acquisizione degli atti del processo penale, si è tradotta in un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il giudice ritenuto che non fossero stati indicati e provati gli inganni o le condotte del convenuto che, invece, erano evincibili dalle richieste di prova, e per aver posto a fondamento della decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si fosse offerta di adempierlo. 4. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione ELart. 111 Cost, 2697, 1361 e segg. c.c. 115 e 116 c.p.c.. Espone il ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto non irragionevole la scelta della de cuius, nonostante l’entità del suo patrimonio, di realizzare un Ospedale in Africa pur non avendone la capacità economica, travisando il motivo di appello che verteva sul fatto che quella decisione rivelava la perdita della capacità critica in capo alla resistente. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi ELart. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il progressivo peggioramento dei rapporti tra il ricorrente e la zia, che la Corte di merito ha ritenuto provato, sarebbe circostanza accertata sulla base di un’istruttoria incompleta, frutto della mancata ammissione delle prove e di valutazioni disancorate dalla realtà dei fatti, dovendo piuttosto imputarsi ai condizionamenti e alle pressioni psicologiche poste in essere da AO OB. 9 I motivi sono assorbiti, dovendo il giudice di rinvio riesaminare l’intero quadro istruttorio all’esito delle istanze illegittimamente respinte. 5. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 167, 183 e 189 cpc e 111 Cost., per aver la sentenza respinto l’eccezione di inammissibilità delle domande con cui AO BO aveva chiesto di respingere le domande volte ad ottenere l’esecuzione dei legati, richiesta formulata solo con la precisazione delle conclusioni, essendosi opposto in precedenza alle sole domande relative all’eredità. Il motivo è infondato. Il ricorso si limita a riportare il contenuto delle richieste conclusive senza nulla illustrare riguardo alle complessive ragioni difensive sollevate dal convenuto nei propri scritti;
la Corte di appello ha anzi affermato che quest’ultimo aveva contestato tutte le domande già nella comparsa di costituzione. La richiesta di respingere le domande formulate dall’attore riguardo ai legati non integravano una domanda tardivamente proposta né un’eccezione in senso stretto, ma un’istanza difensiva proponibile in ogni grado e fase, anche in appello. Non sussisteva alcuna preclusione a contestare formalmente le richieste di dare esecuzione alle disposizioni di ultima volontà; le barriere preclusive per il convenuto investono la facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto, non le eccezioni rilevabili d’ufficio (se fondate su fatti ritualmente acquisiti al processo;
Cass. SU 10531/2013), le mere difese, ossia la contestazione dei fatti costitutivi ELazione, fatta salva la non contestazione (cfr. Cass. SU 2951/2016) o la generica richiesta di respingere le domande. 6. L’ottavo motivo denuncia la violazione ELart. 648 c.c., per aver la sentenza escluso che il ricorrente fosse legittimato ad agire per l’esecuzione della disposizione che poneva a carico del resistente l’onere di realizzare un ospedale da intitolare alla memoria del marito della de cuius. Il motivo è fondato. 10 La sentenza, che ha negato che il ricorrente fosse legittimato a pretendere l’adempimento ELonere poiché non avrebbe ottenuto alcun beneficio patrimoniale e per il fatto che il testamento non prevedeva la decadenza del resistente dall’istituzione ereditaria, contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale la legittimazione all'azione di adempimento e all'azione di risoluzione della disposizione testamentaria modale soggiacciono ad una distinta disciplina, poiché la prima è molto più ampia rispetto alla seconda. In particolare, qualora – come nel caso in esame - l'onere testamentario sia diretto a soddisfare un interesse morale del testatore, legittimati ad agire per l'adempimento sono non gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto (Cass. 4936/1980; Cass. 2306/1975). Anche il semplice parente della de cuius, indipendentemente dal conseguimento di uno specifico vantaggio economico o dal fatto che l’inadempimento sia previsto come causa di risoluzione della nomina ELerede, può farsi portatore ELinteresse all’esecuzione, in modo che sia attuata la finalità perseguita dal testatore. Al contrario, l’azione di risoluzione della disposizione testamentaria modale è da attribuire secondo i principi generali sull'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., interesse che è dato dalla situazione giuridica soggettiva di vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio e che si concreta nella esigenza di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile attraverso l'indispensabile intervento del giudice (Cass. 3049/1968). 7. Il nono motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi ELart. 360 n. 5 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che era incontestato che la testatrice non fosse a conoscenza che taluni beni oggetto del legato dei terreni ricadevano nel Comune di Rossiglione e non in quello di ET, per cui anche tali ultime 11 consistenze, che costituivano mere pertinenze ELoggetto del legato, dovevano essere attribuite a GI OB, non avendo la sentenza preso atto della non contestazione circa il fatto che la de cuius aveva inteso lasciare l’intero compendio controverso al ricorrente. Lamenta la mancata ammissione delle prove volte ad accertare la reale volontà della de cuius. Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha individuato l’oggetto del lascito sulla base del testamento e mediante l’interpretazione della volontà della testatrice, tenendo conto della collocazione dei beni e del loro legame funzionale, evidenziando che il legato non poteva riguardare tutti i beni siti in Rossiglione perché distanti dagli altri e privi di collegamento materiale o di un legame pertinenziale. Tale apprezzamento si risolve nell’interpretazione del contenuto della volontà testamentaria che il ricorso non censura efficacemente quanto all’impiego dei criteri ermeneutici o alla correttezza della motivazione, interpretazione ha condotto a svalutare la condotta processuale del convenuto all’esito di un diverso accertamento delle circostanze controverse sulla base delle emergenze processuali. Il fatto che la de cuius non fosse consapevole ELesatta ubicazione dei terreni è stato valutato, pervenendo alla conclusione che solo parte dei terreni erano stati devoluti al ricorrente, il che esclude la violazione ELart. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. SU 8053/2014). I capitoli di prova appaiono, infine, privi del requisito di decisività, poiché diretti a dimostrare la non contestazione e la consapevolezza della de cuius circa collocazione degli immobili, circostanze non decisive e non negate dalla sentenza. 8. Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 1920 e 2702 c.c. e 116 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto irrilevante la designazione del beneficiario della polizza assicurativa contenuta nel testamento e per aver 12 affermato che l’unico beneficiario fosse AO OB pur essendo la polizza stipulata a vantaggio degli eredi legittimi. L’undicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi ELart. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale non si sia avveduta che la polizza indicava come beneficiari gli eredi legittimi e non il solo AO OB. I due motivi sono inammissibili. Il legato ricevuto dal ricorrente aveva ad oggetto anche i valori mobiliari depositati presso Fideuram, occorrendo stabilire se la polizza vita fosse ricompresa nel lascito. La Corte distrettuale ha considerato che, secondo il disposto ELart. 1920 c.c., il beneficiario della polizza, anche se individuato con riferimento alla sua qualità di erede, acquista il diritto iure proprio e non iure successionis, ma in forza del contratto assicurativo (Cass. SU 11421/2021); ha affermato che GI OB non aveva titolo ad ottenere una quota ELindennizzo, evidenziando che il testamento non conteneva una designazione del beneficiario, né faceva riferimento alla polizza, nella quale AO OB era indicato come unico beneficiario. Il ricorrente non si duole di tale conclusione, ma del fatto che la Corte non abbia considerato che nel contratto assicurativo erano indicati come beneficiari gli eredi legittimi e quindi, a suo parere, i due fratelli OB. Non è, quindi, in discussione che la polizza non era oggetto della disposizione;
per latro verso la pronuncia non è suscettibile di giudicato nella parte in cui ha indicato AO OB quale unico beneficiario, trattandosi di argomentazione aggiuntiva rispetto all’asserita estraneità della polizza alle vicende successorie e all’assenza di una designazione testamentaria, argomentazione che il ricorrente non ha interesse a contestare e che non pregiudica la possibilità di far valere eventuali diritti non in base alle disposizioni di ultima volontà, ma sulla scorta delle designazione contenuta nel contratto, dovendo stabilirsi il reale significato 13 della clausola nel punto in cui indica come beneficiari gli eredi legittimi (senza menzionarne i nominativi). In conclusione, sono accolti i motivi di ricorso primo, secondo, quarto e ottavo, sono assorbiti i motivi quinto e sesto ed è respinta ogni altra censura. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi primo, secondo, quarto e ottavo, dichiara assorbiti i motivi quinto e sesto e rigetta le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29.1.2026. Il Consigliere SE TO La Presidente MI AL
di aprire la successione legittima con divisione ELasse fra i due fratelli o di accertare che il legato avente ad oggetto gli immobili in località ET comprendeva anche porzioni dello stesso compendio siti in Comune di Rossiglione nonché di far rientrare nel patrimonio del de cuius la polizza Financial Age Protections 2 n. 7707545 stipulata a favore degli eredi legittimi, che AO OB aveva riscattato, oltre a quantificare l’importo necessario per la costruzione della scuola/ospedale. Nella resistenza di AO OB, il Tribunale ha respinto le domande di annullamento e di captazione;
ha accolto la domanda relativamente al legato immobiliare a favore di OB GI, affermando che il lascito comprendeva il terreno pertinenziale sito “a confine” fra i due comuni di ET e Rossiglione;
ha ritenuto che i mobili dovessero essere divisi a metà tra i nipoti e ha proceduto alla formazione di due lotti con facoltà di scelta in favore di AO OB;
ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo al legato per le nipoti avendo le parti raggiunto un accordo. 3 La sentenza, appellata da entrambe le parti, è stata confermata dalla Corte di appello di Genova. Il giudice distrettuale ha ritenuto tardiva la produzione degli atti del processo penale e della sentenza che aveva prosciolto il ricorrente dalle accuse di circonvenzione ai danni della de cuius, depositati con la memoria di replica ai sensi ELart. 190 c.p.c.; ha giudicato generiche e ininfluenti le prove per testi e ha confermato la validità della disposizione che prevedeva la costruzione di un ospedale in Africa, ma stabilendo che GI OB non era legittimato a richiedere l’adempimento del modus. Ha inoltre asserito che solo parte degli immobili pertinenziali sito in Rossiglione potevano considerarsi oggetto del lascito ELimmobile sito in ET e ha escluso dalla successione la polizza Fideuram, affermando che testatore aveva indicato come beneficiario il solo AO OB. Per la cassazione della sentenza GI RT OB ha proposto ricorso affidato a 11 motivi. AO OB ha resistito con controricorso. In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie illustrative. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 111 e 24 Cost.,2909 cc. e 654 c.p.p., lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto tardiva la produzione documentale del giudizio penale, inclusa la sentenza di assoluzione del ricorrente, atti formati dopo la maturazione delle preclusioni istruttorie di primo grado. Sostiene il ricorrente che la decisione abbia leso il diritto alla prova e pregiudicato l’esito della lite, assumendo che la sentenza aveva effetti di giudicato e sfuggiva alla preclusioni, evidenziando infine che l’attestazione del passaggio in giudicato era intervenuta solo nel dicembre 2018. 4 Espone che, se è vero che il processo penale aveva ad oggetto fatti di circonvenzione successivi all’epoca di redazione del testamento, la documentazione conteneva una puntuale ricostruzione dei rapporti tra le parti e l’accertamento della condotta dolosa di AO OB ai danni della zia. Con il secondo mezzo si deduce la violazione ELart. 24, 111 Cost., 2697 cc. e 88, 183 e 277 c.p.c., sostenendo che la documentazione penale era comunque ammissibile poiché formata dopo la maturazione delle preclusioni, in assenza di una disposizione che ne imponga il deposito alla prima udienza utile alla loro formazione. Secondo il ricorrente, AO OB, essendo nel possesso degli atti del processo penale, avrebbe dovuto produrre la documentazione in ossequio ai principi di lealtà processuale e di vicinanza della prova;
un’eventuale lesione dei diritti di difesa poteva esser sanata mediante la rimessione della causa in istruttoria. I due motivi sono fondati per le ragioni che seguono. Deve anzitutto escludersi che la sentenza penale abbia valore di giudicato, il quale, nei casi di proscioglimento in dibattimento, è ravvisabile se in sede civile si controverta su un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. L’imputazione riguardava ipotesi di reato a carico del ricorrente (non del convenuto) e l’assoluzione non è dipesa dall’accertamento degli stessi fatti oggetto della domanda. La descrizione del quadro dei rapporti familiari e delle circostanze che interessano in questa sede di legittimità funge da contorno e da descrizione aggiuntiva ed esplicativa del proscioglimento, sicché gli elementi istruttori sono valutabili nel processo civile, ma non 5 introducono un vincolo di giudicato, potendo la sentenza penale essere invocata solo in funzione probatoria (Cass. 11283/1999). Tra i fatti materiali che, secondo il disposto dell'art. 654 c.p.p., sono investiti dalla statuizione del giudice penale ed hanno efficacia vincolante nel giudizio civile nel quale si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda dal loro accertamento, devono comprendersi sia quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reato contestato, sia tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna dell'imputato (Cass. 2200/2001; Cass. 6657/1986). Nell'ambito dei fatti assunti dal giudice penale a premessa giuridica o logica della decisione, non costituiscono oggetto di un giudicato vincolante nel processo civile quelli di essi che si rivelino non decisivi per la configurazione o l’insussistenza del reato contestato, pur conservando una rilevanza ai fini del rapporto dedotto innanzi al giudice civile (Cass. 13818/2000; Cass. 2200/2001). 1.1. La sentenza e gli atti ELindagine penale erano stati formati dopo la scadenza dei termini perentori per l’articolazione delle prove e il deposito di documenti ai sensi ELart. 183 c.p.c. ed erano disponibili già nel settembre 2016, essendo il ricorrente in condizione di depositarli prima ELudienza di precisazione delle conclusioni. Non sussisteva tuttavia un onere, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado i documenti probatori formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori e prima del passaggio della causa in decisione. Tali documenti vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili anche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in 6 tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c. (Cass. n. 18962/2011; Cass. 24195/2018; Cass. 7977/2022; Cass. 199/2024). Questa Corte ha affermato che, ove per ipotesi i documenti prodotti in appello siano i medesimi già prodotti unitamente alla comparsa conclusionale in primo grado, l’eventuale tardività della produzione dinanzi al Tribunale non ne preclude la produzione in appello (Cass. 7977/2022; Cass. 199/2024 ). Nel caso in esame, la sentenza penale è stata depositata direttamente con la memoria istruttoria e sebbene la parte fosse in condizione di produrla alla prima udienza successiva, non era tenuta a farlo necessariamente dinanzi al tribunale, potendo produrla direttamente in appello. La circostanza che il deposito sia avvenuto in modo da non concedere alla controparte alcuna possibilità di replica non rendeva inammissibile la successiva produzione in secondo grado, non essendo il ricorrente tenuto, a pena di decadenza, a depositarla alla prima udienza utile. 2. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo di giudizio e la mancata valorizzazione del principio di non contestazione. Si sostiene che la circostanza che fosse stato AO OB a indurre la Zia a prevedere la costituzione ELOspedale in Africa in memoria del marito e a non fissare nel testamento un importo per la costruzione era pacifica poiché dedotta in citazione e non contestata. Il ricorrente sostiene che il convenuto si era limitato ad offrire una tesi alternativa, non incompatibile con le deduzioni in fatto contenute nella citazione introduttiva. Il motivo è infondato. Il resistente aveva asserito che la scelta di costruire un ospedale era stata maturata dalla de cuius non perché indottavi dolosamente, ma per la sua vicinanza alle associazioni benefiche, argomentazione contraria e contrastante con l’ammissione del fatto controverso. 7 Il relativo accertamento è insindacabile: compete al giudice di merito accertare la sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte (Cass. 27490/2019; Cass. Cass. 3680/2019). Per giunta, se la non contestazione solleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude che il giudice possa pervenire ad un diverso accertamento, poiché l’art. 115, primo comma, c.p.c. non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, ma si limita a sollevare la parte dall’onere della prova, senza escludere che il giudice possa ritenere inesistente o irrilevante il fatto non contestato, qualora constino agli atti elementi in senso contrario (Cass. nn. 5363/2012, 16201/2009, 29404/2018, 5166/2023, 16028/2023, n. 16028). 3. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessa ammissione delle prove. Sostiene il ricorrente che la Corte del tutto immotivatamente abbia ritenuto generiche e irrilevanti le prove per testi analiticamente trascritte in ricorso volte a provare i fatti di discussione, con un’analitica specificazione delle condizioni personali della de cuius e dei comportamenti tenuti dal resistente, idonei ampiamente a provare la fondatezza delle domande. Il motivo è fondato. La Corte di merito ha disatteso la domanda di annullamento per carenza di prova della consumazione di fatti di induzione ma contestualmente negando, sulla base di un giudizio totalmente apodittico di irrilevanza e genericità delle prove per testi, ritenute anche valutative, l’assunzione del mezzo istruttorio. Sebbene le descritte valutazioni siano rimesse al giudice di merito, il rigetto delle richieste non è sottratto al controllo di sussistenza e logicità della 8 motivazione, se la prova investe un punto decisivo della controversia e sia idonea a dimostrare circostanze tali da condurre ad una diversa soluzione. Nel caso in esame i capitoli di prova erano volti a dar conto di accadimenti specifici concernenti le condizioni psicologiche e di salute della de cuius, i rapporti con i nipoti, le condotte poste in essere dal resistente in occasione della stesura del testamento, oltre che fatti successivi necessari a chiarire e a collocare nel giusto contesto le condotte precedenti. La mancata assunzione del mezzo istruttorio, congiunta alla mancata acquisizione degli atti del processo penale, si è tradotta in un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo il giudice ritenuto che non fossero stati indicati e provati gli inganni o le condotte del convenuto che, invece, erano evincibili dalle richieste di prova, e per aver posto a fondamento della decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte si fosse offerta di adempierlo. 4. Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione ELart. 111 Cost, 2697, 1361 e segg. c.c. 115 e 116 c.p.c.. Espone il ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenuto non irragionevole la scelta della de cuius, nonostante l’entità del suo patrimonio, di realizzare un Ospedale in Africa pur non avendone la capacità economica, travisando il motivo di appello che verteva sul fatto che quella decisione rivelava la perdita della capacità critica in capo alla resistente. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi ELart. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che il progressivo peggioramento dei rapporti tra il ricorrente e la zia, che la Corte di merito ha ritenuto provato, sarebbe circostanza accertata sulla base di un’istruttoria incompleta, frutto della mancata ammissione delle prove e di valutazioni disancorate dalla realtà dei fatti, dovendo piuttosto imputarsi ai condizionamenti e alle pressioni psicologiche poste in essere da AO OB. 9 I motivi sono assorbiti, dovendo il giudice di rinvio riesaminare l’intero quadro istruttorio all’esito delle istanze illegittimamente respinte. 5. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 167, 183 e 189 cpc e 111 Cost., per aver la sentenza respinto l’eccezione di inammissibilità delle domande con cui AO BO aveva chiesto di respingere le domande volte ad ottenere l’esecuzione dei legati, richiesta formulata solo con la precisazione delle conclusioni, essendosi opposto in precedenza alle sole domande relative all’eredità. Il motivo è infondato. Il ricorso si limita a riportare il contenuto delle richieste conclusive senza nulla illustrare riguardo alle complessive ragioni difensive sollevate dal convenuto nei propri scritti;
la Corte di appello ha anzi affermato che quest’ultimo aveva contestato tutte le domande già nella comparsa di costituzione. La richiesta di respingere le domande formulate dall’attore riguardo ai legati non integravano una domanda tardivamente proposta né un’eccezione in senso stretto, ma un’istanza difensiva proponibile in ogni grado e fase, anche in appello. Non sussisteva alcuna preclusione a contestare formalmente le richieste di dare esecuzione alle disposizioni di ultima volontà; le barriere preclusive per il convenuto investono la facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto, non le eccezioni rilevabili d’ufficio (se fondate su fatti ritualmente acquisiti al processo;
Cass. SU 10531/2013), le mere difese, ossia la contestazione dei fatti costitutivi ELazione, fatta salva la non contestazione (cfr. Cass. SU 2951/2016) o la generica richiesta di respingere le domande. 6. L’ottavo motivo denuncia la violazione ELart. 648 c.c., per aver la sentenza escluso che il ricorrente fosse legittimato ad agire per l’esecuzione della disposizione che poneva a carico del resistente l’onere di realizzare un ospedale da intitolare alla memoria del marito della de cuius. Il motivo è fondato. 10 La sentenza, che ha negato che il ricorrente fosse legittimato a pretendere l’adempimento ELonere poiché non avrebbe ottenuto alcun beneficio patrimoniale e per il fatto che il testamento non prevedeva la decadenza del resistente dall’istituzione ereditaria, contrasta con il consolidato orientamento di questa Corte in base al quale la legittimazione all'azione di adempimento e all'azione di risoluzione della disposizione testamentaria modale soggiacciono ad una distinta disciplina, poiché la prima è molto più ampia rispetto alla seconda. In particolare, qualora – come nel caso in esame - l'onere testamentario sia diretto a soddisfare un interesse morale del testatore, legittimati ad agire per l'adempimento sono non gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto (Cass. 4936/1980; Cass. 2306/1975). Anche il semplice parente della de cuius, indipendentemente dal conseguimento di uno specifico vantaggio economico o dal fatto che l’inadempimento sia previsto come causa di risoluzione della nomina ELerede, può farsi portatore ELinteresse all’esecuzione, in modo che sia attuata la finalità perseguita dal testatore. Al contrario, l’azione di risoluzione della disposizione testamentaria modale è da attribuire secondo i principi generali sull'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., interesse che è dato dalla situazione giuridica soggettiva di vantaggio sostanziale, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio e che si concreta nella esigenza di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile attraverso l'indispensabile intervento del giudice (Cass. 3049/1968). 7. Il nono motivo deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi ELart. 360 n. 5 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che era incontestato che la testatrice non fosse a conoscenza che taluni beni oggetto del legato dei terreni ricadevano nel Comune di Rossiglione e non in quello di ET, per cui anche tali ultime 11 consistenze, che costituivano mere pertinenze ELoggetto del legato, dovevano essere attribuite a GI OB, non avendo la sentenza preso atto della non contestazione circa il fatto che la de cuius aveva inteso lasciare l’intero compendio controverso al ricorrente. Lamenta la mancata ammissione delle prove volte ad accertare la reale volontà della de cuius. Il motivo è infondato. La Corte distrettuale ha individuato l’oggetto del lascito sulla base del testamento e mediante l’interpretazione della volontà della testatrice, tenendo conto della collocazione dei beni e del loro legame funzionale, evidenziando che il legato non poteva riguardare tutti i beni siti in Rossiglione perché distanti dagli altri e privi di collegamento materiale o di un legame pertinenziale. Tale apprezzamento si risolve nell’interpretazione del contenuto della volontà testamentaria che il ricorso non censura efficacemente quanto all’impiego dei criteri ermeneutici o alla correttezza della motivazione, interpretazione ha condotto a svalutare la condotta processuale del convenuto all’esito di un diverso accertamento delle circostanze controverse sulla base delle emergenze processuali. Il fatto che la de cuius non fosse consapevole ELesatta ubicazione dei terreni è stato valutato, pervenendo alla conclusione che solo parte dei terreni erano stati devoluti al ricorrente, il che esclude la violazione ELart. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. SU 8053/2014). I capitoli di prova appaiono, infine, privi del requisito di decisività, poiché diretti a dimostrare la non contestazione e la consapevolezza della de cuius circa collocazione degli immobili, circostanze non decisive e non negate dalla sentenza. 8. Il decimo motivo denuncia la violazione degli artt. 1920 e 2702 c.c. e 116 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto irrilevante la designazione del beneficiario della polizza assicurativa contenuta nel testamento e per aver 12 affermato che l’unico beneficiario fosse AO OB pur essendo la polizza stipulata a vantaggio degli eredi legittimi. L’undicesimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi ELart. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale non si sia avveduta che la polizza indicava come beneficiari gli eredi legittimi e non il solo AO OB. I due motivi sono inammissibili. Il legato ricevuto dal ricorrente aveva ad oggetto anche i valori mobiliari depositati presso Fideuram, occorrendo stabilire se la polizza vita fosse ricompresa nel lascito. La Corte distrettuale ha considerato che, secondo il disposto ELart. 1920 c.c., il beneficiario della polizza, anche se individuato con riferimento alla sua qualità di erede, acquista il diritto iure proprio e non iure successionis, ma in forza del contratto assicurativo (Cass. SU 11421/2021); ha affermato che GI OB non aveva titolo ad ottenere una quota ELindennizzo, evidenziando che il testamento non conteneva una designazione del beneficiario, né faceva riferimento alla polizza, nella quale AO OB era indicato come unico beneficiario. Il ricorrente non si duole di tale conclusione, ma del fatto che la Corte non abbia considerato che nel contratto assicurativo erano indicati come beneficiari gli eredi legittimi e quindi, a suo parere, i due fratelli OB. Non è, quindi, in discussione che la polizza non era oggetto della disposizione;
per latro verso la pronuncia non è suscettibile di giudicato nella parte in cui ha indicato AO OB quale unico beneficiario, trattandosi di argomentazione aggiuntiva rispetto all’asserita estraneità della polizza alle vicende successorie e all’assenza di una designazione testamentaria, argomentazione che il ricorrente non ha interesse a contestare e che non pregiudica la possibilità di far valere eventuali diritti non in base alle disposizioni di ultima volontà, ma sulla scorta delle designazione contenuta nel contratto, dovendo stabilirsi il reale significato 13 della clausola nel punto in cui indica come beneficiari gli eredi legittimi (senza menzionarne i nominativi). In conclusione, sono accolti i motivi di ricorso primo, secondo, quarto e ottavo, sono assorbiti i motivi quinto e sesto ed è respinta ogni altra censura. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie i motivi primo, secondo, quarto e ottavo, dichiara assorbiti i motivi quinto e sesto e rigetta le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 29.1.2026. Il Consigliere SE TO La Presidente MI AL