Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui venga richiesta all'INPS la ricongiunzione nella gestione dei lavoratori dipendenti dei contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è necessario che il richiedente possa far valere nel periodo immediatamente antecedente alla presentazione della domanda complessivamente almeno un quinquennio di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) in una o più gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti, senza che nei periodi concorrenti a formare il quinquennio siano presenti interruzioni dei versamenti contributivi. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la disposizione dell'art. 1 della legge n. 29 del 1979 fosse applicabile anche a chi poteva vantare più di cinque anni di contribuzione volontaria e non frazionata benché non immediatamente prima della domanda, ma in epoca pregressa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso L'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Iovino e Leonardo Lironcurti, giusta delega in atti;
contro
NI RO
- intimato -
avverso la sentenza n. 288 del Tribunale di Modena in data 17 maggio 1995, depositata il 19 settembre 1995 (R.G. n. 7877/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 1998 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1^/18 dicembre 1995 il Tribunale di Modena, in riforma della decisione del Pretore di quella città appellata da RO IE, ha accolto la domanda proposta dallo stesso, quale iscritto nella gestione speciale dei lavoratori autonomi esercenti attività artigiana, di ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria del periodo di contribuzione volontaria antecedente alla richiesta.
Ha ritenuto il giudice del gravame che condizione sufficiente per l'esercizio da parte dei lavoratori autonomi della facoltà di ricongiunzione dei contributi previdenziali a loro estesa, a norma dell'art. 1, ultimo comma, legge 7 febbraio 1979 n.29, è che essi possano vantare un periodo, unitario e non frazionato, di almeno cinque anni di versamenti contributivi, anche se non immediatamente prima della domanda.
L'INPS ricorre per la cassazione di detta sentenza con un solo motivo.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo articolato motivo, l'istituto ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa dell'art. 1, terzo e quarto comma, legge 7 febbraio 1979 n. 29, nonché vizio di motivazione. Deduce che, come risultava dalla documentazione prodotta e non contestata, l'interessato aveva interrotto il versamento dei contributi volontari nella gestione dei lavoratori dipendenti a partire dal terzo trimestre 1979 e che il giudice di appello aveva dato una lettura distorta ed illogica dell'avverbio "immediatamente" riportato nella norma denunciata. Il ricorso è fondato. La facoltà prevista dell'art. 1, primo comma, legge 7 febbraio 1979 n. 29 in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurative presso le forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero di detta assicurazione, è estesa dal quarto comma del medesimo articolo ai lavoratori autonomi che possano far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali dell'INPS, e cioè coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e esercenti attività commerciali. Ma tale facoltà, secondo quanto prescrive la norma in esame, può essere esercitata dai lavoratori autonomi suddetti "che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria". Criterio fondamentale di interpretazione della legge è, in base all'art. 12 delle disposizioni della legge in generale, quello letterale, non potendosi attribuire alla norma altro senso se non quello fatto palese dal significato delle parole secondo la loro connessione, e quando la volontà della norma desunta dalle espressioni letterali usate è chiara ed univoca, non è consentito all'interprete attribuire alla legge un significato diverso da quello risultante dal suo testo ed affermare una volontà del legislatore non corrispondente a quella manifestata, ritenuta, a torto nella fattispecie in esame, più adeguata agli scopi che la legge si prefigge.
Orbene, la locuzione "immediatamente antecedente" usata dal legislatore, riferita al periodo di contribuzione ed in relazione alla domanda che l'interessato deve presentare per la ricongiunzione dei periodi assicurativi nella gestione dei lavoratori dipendenti, in base al significato proprio delle parole che la compongono, intende escludere qualunque interruzione dei versamenti contributivi nel periodo indicato dalla legge e fra tale periodo e la domanda. In questi termini è la interpretazione presupposta da alcune decisioni di questa Corte (v. sentenze 6 novembre 1995 n. 11543 e 19 giugno 1987 n. 5399) e peraltro la erroneità della interpretazione che della norma in esame dà il Tribunale è evidente, laddove si consideri che la sentenza impugnata, per affermare quale unico indispensabile presupposto per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1 legge n. 29 del 1979, l'esistenza di un periodo, unitario e non frazionato, di contribuzione di almeno un quinquennio, fa precedere l'avverbio "immediatamente" da una negazione, la quale, non contenuta nella norma, modifica la volontà della legge chiaramente espressa nel testo della disposizione. Afferma infatti il Tribunale che con la disposizione in esame il legislatore ha semplicemente inteso dire che occorrono almeno cinque anni, senza interruzione, di versamento contributivo, antecedentemente alla domanda, ma senza togliere il diritto a chi, anche non immediatamente prima della domanda, vanti più di cinque anni di contribuzione volontaria e non frazionata".
Nè peraltro con l'interpretazione della norma nel senso aderente alla espressione letterale, quale innanzi esposta, si verrebbe a determinare nel caso di specie, così come sostiene la sentenza impugnata, la perdita di ricongiunzione di un notevole periodo contributivo, in quanto il IE, in qualità di iscritto alla gestione assicurativa degli artigiani potrebbe sempre avvalersi della ricongiunzione prevista dall'art. 2 della medesima legge. Quest'ultima disposizione prevede infatti che "In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive ..., può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa di cui sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, quarto comma".
Si deve quindi affermare il seguente principio di diritto:
"Nella ipotesi di ricongiunzione nella gestione dei lavoratori dipendenti dei contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è necessario che il richiedente possa far valere nel periodo immediatamente antecedente alla presentazione della domanda complessivamente almeno un quinquennio di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) in una o più gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti, senza che nei periodi concorrenti a formare il quinquennio siano presenti interruzioni dei versamenti contributivi".
La sentenza impugnata, essendo in contrasto con il principio di diritto enunciato, deve essere perciò cassata e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dal IE.
Quanto alle spese processuali sia del presente giudizio di cassazione che dei precedenti di merito, esse, malgrado la soccombenza del lavoratore, non possono essere poste a suo carico, a norma dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., trattandosi di giudizio promosso per ottenere prestazioni previdenziali e non essendo la pretesa dedotta dal lavoratore ne' manifestamente infondata ne' temeraria.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal IE;
nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999