Sentenza 15 febbraio 2001
Massime • 2
La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando gli stessi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell'istruttoria espletata in quella sede.
Nei fatti materiali che, secondo il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen., sono stati investiti dalla statuizione del giudice penale ed hanno quindi efficacia vincolante nel giudizio civile nel quale si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda dal loro accertamento, devono comprendersi non soltanto quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reato contestato, ma in genere tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ON IN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 406/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 07/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 aprile 1995 il Tribunale di Bari rigettò le domande con cui il Ministero delle Finanze aveva chiesto la condanna di LI TO al rilascio della superficie di demanio marittimo dalla stessa abusivamente occupato, in località Capoiale di Cagnano Varano, nonché l'abbattimento dell'edificio abitativo ivi realizzato, oltre al risarcimento dei danni arrecati per l'illegittima occupazione.
La decisione veniva impugnata dal Ministero che insisteva nelle precedenti richieste, nonché dalla TO che, con gravame incidentale, chiedeva che fosse dichiarata l'avvenuta usucapione dell'immobile in quanto da lei occupato e posseduto ininterrottamente da oltre un trentennio.
La Corte di appello di Bari ha respinto l'appello dell'amministrazione finanziaria con sentenza del 7 aprile 1988, con la quale ha osservato che il Ministero non aveva dimostrato la sussistenza dell'illecito addotto in causa, ne' la sua riferibilità alla controparte, ne' la ricorrenza di un danno;
e che tale prova non poteva essere fornita tramite richiesta di consulenza tecnica, non avente la finalità di esonerare la parte dall'onere di fornire la prova di quanto assume e neppure con la produzione della sentenza in data 21 maggio 1985 del Tribunale di Lucera che aveva dichiarato la TO colpevole dei reati di cui agli art. 632 e 633 cod.pen., sia perché mancava la prova del suo passaggio in giudicato, sia perché la decisione non conteneva comunque gli elementi costitutivi del diritto azionato relativi all'esistenza ed all'ammontare del danno. Per la cassazione di questa sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per un motivo. LI TO non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Il Ministero delle Finanze, denunciando con il ricorso violazione degli art. 360 n. 3 in relazione all'art. 116 cod.proc.civ. ed in subordine omessa ed insufficiente motivazione, si duole che la sentenza impugnata abbia rigettato la propria domanda perché carente di prova, senza considerare che tale prova si traeva dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lucera nei confronti della TO, passata in giudicato perché non impugnata da costei, ma soltanto da un coimputato;
e che comunque da essa ben potevano ricavarsi elementi di prova a carico della controparte, a nulla rilevando l'omessa menzione del danno e del suo ammontare, privi di valore decisivo in un giudizio concernente l'occupazione di terreno demaniale.
Il ricorso è fondato.
Gli stessi giudici di appello hanno dato atto che il Ministero delle Finanze aveva prodotto una sentenza penale emessa il 21 novembre 1985 con la quale il Tribunale di Lucera aveva dichiarato la TO colpevole dei reati di cui agli art. 632 e 633 cod.pen. per avere invaso ed occupato un'area del demanio marittimo sita nella contrada Capoiale di Cagnano Varano, e per avervi realizzato un parcheggio nonché altra costruzione abusiva;
non hanno invece esaminato l'appello incidentale con cui la TO deduceva, pur essa (pag. 2 della sentenza), di avere occupato e posseduto l'immobile pacificamente ed ininterrottamente da oltre un trentennio, chiedendo che ne fosse dichiarato il proprio acquisto per usucapione ultraventennale o che le fosse quanto meno riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo di cui all'art. 936 cod.civ. per i miglioramenti apportati all'immobile; ed hanno ritenuto che neppure la sentenza penale potesse costituire la prova del fatto materiale dell'occupazione e detenzione da parte della TO, di detto terreno demaniale, perché l'Amministrazione delle Finanze non ne aveva dimostrato il passaggio in giudicato e perché, anzi, dalla stessa sentenza si evinceva che la TO l'avesse impugnata. Ora, l'art. 651 cod.proc.pen. del 1988 dispone che la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, nonché all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato;
ed il successivo art. 654 stabilisce (per quel che interessa) che nei confronti dell'imputato la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, quando in questo si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo, il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Ragion per cui, questa Corte - già nella vigenza dell'art. 28 del cod.proc.pen. del 1930, contenente disposizioni analoghe - ha ripetutamente enunciato il principio che il giudice civile è obbligato a ritenere il fatto inteso nella sua materialità oggettiva, così come accertato nel giudizio penale, senza necessità di ulteriore prova, purché concorra il duplice requisito che il fatto sia in diretta correlazione con la pronuncia penale di condanna nel senso che sia compreso nei limiti oggettivi della contestazione penale;
e che costituisca il presupposto logico e necessario di tale pronuncia. E quello conseguenziale per cui, allorché ricorrano detti presupposti, nel l'ambito dei fatti materiali investiti secondo queste norme dalla statuizione del giudice penale ed aventi, quindi, efficacia vincolante nel giudizio civile, nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda dal loro accertamento, devono comprendersi non soltanto quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reato, ma in genere tutti quei fatti materiali che, ponendosi come antecedenti logici della decisione, devono necessariamente essere accertati dal giudice penale o siano stati comunque ritenuti influenti da questi affinché possa essere pronunciata la condanna dell'imputato.
Allorquando, invece, la sentenza penale non è irrevocabile, la giurisprudenza della Corte, pur escludendo che la stessa possa fare stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, e perciò attribuendo al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, ha costantemente affermato che detta sentenza costituisce in ogni caso un documento, che il predetto giudice è tenuto ad esaminare;
e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando gli stessi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino ripondenza nell'istruttoria espletata in quella sede.
A nessuno di questi principi si è invece attenuta la Corte di appello, la quale ha anzitutto ritenuto che la sentenza del Tribunale di Lucera, peraltro emessa nel 1985,non fosse passata in giudicato nei confronti della TO per il solo fatto che dal timbro in essa apposto dal cancelliere risultava che uno soltanto dei numerosi imputati che erano stati giudicati avesse interposto appello, senza darsi carico di accertare, come pure il Ministero aveva espressamento richiesto (pag. 4 della sentenza),se l'imputato appellante coincidesse o meno proprio con la resistente;
posto che in caso contrario doveva trovare applicazione la ricordata regola di cui agli art.651 e 654 cod.proc.pen., in base alla quale il giudice civile era obbligato a ritenere accertato il fatto materiale dell'avvenuta occupazione di terreno demaniale costituente il necessario presupposto logico-giuridico dell'affermazione di responsabilità della TO in ordine ai delitti di cui agli art. 632 e 633 cod.pen. come alla stessa contestati.
Ma, anche nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse impugnato la decisione penale ed in cui comunque, a giudizio della Corte territoriale, non fosse stata raggiunta la prova dell'irrevocabilità della sentenza penale di condanna, non per questo la stessa poteva essere ignorata del tutto, contenendo pur sempre un accertamento dell'avvenuta occupazione del suolo demaniale da parte della TO, che seppure non era vincolante per il giudice civile, doveva comunque essere da questi esaminato ed apprezzato unitamente alle altre risultanze istruttorie, in esse compreso, ex art. 116, 2^ comma cod.proc.civ., il comportamento processuale tenuto dalla parte controinteressata (Cass. 2894/1999; 5485/1998; 6909/1997 1737/1986) e concorrere alla formazione del convincimento di detto giudice. Il quale poteva dunque liberamente sottoporlo a vaglio critico ed utilizzarlo quale elemento probatorio emerso in sede penale a fondamento dell'abusiva occupazione dedotta dal Ministero (peraltro configurabile per il solo fatto della detenzione dell'immobile senza titolo e non se concorra anche il presupposto del danno arrecato all'occupante);o per converso considerarlo insufficiente per il raggiungimento della prova sudetta, dando adeguata ragione, in entrambi i casi dei motivi della scelta. Ma non poteva ometterne in radice la valutazione, per il solo fatto che non sussisteva la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della decisione;
dal quale (ove correttamente accertato) avrebbe potuto trarsi sotto il profilo logico-giuridico la sola conseguenza che l'accertamento in sede penale dell'esistenza del fatto materiale dell'occupazione abusiva non avesse efficacia vincolante per il giudice civile cui non precludeva di procedere - egli stesso - al relativo autonomo apprezzamento, ma non anche che la sentenza penale di condanna che lo conteneva fosse priva di qualsiasi rilevanza ed insuscettibile di valutazione alcuna ai fini propri del giudizio civile (Cass. 9070/1999; 624/1998; 6373/1997; 7405/1994).
La sentenza impugnata, incorsa in quest'errore, va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che riesaminerà l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria attenendosi ai principi esposti;
e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001