Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2200
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Sentenza 15 febbraio 2001

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La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando gli stessi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza nell'istruttoria espletata in quella sede.

Nei fatti materiali che, secondo il disposto dell'art. 654 cod. proc. pen., sono stati investiti dalla statuizione del giudice penale ed hanno quindi efficacia vincolante nel giudizio civile nel quale si controverte intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipenda dal loro accertamento, devono comprendersi non soltanto quelli enunciati espressamente nel capo di imputazione quali elementi costitutivi del reato contestato, ma in genere tutti quei fatti materiali che, ponendosi come elementi logici della decisione, devono necessariamente essere accertati o ritenuti influenti dal giudice penale affinché possa essere pronunciata la condanna dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2001, n. 2200
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2200
    Data del deposito : 15 febbraio 2001

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