Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
E N 6 O 1 0 L /2 A 15 R T 0 S 2 Aula I G G AR E C E R D E 0 1032 / 04 . D A B E D D A T B I E S I T 1 N R A 3 E N I 1 S T E R I . S A E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N Oggetto T Condono tributario A L. n.516/82dichiarazio ne integrativa art.16 M accertamento in retti SEZIONE TRIBUTARIA fica sent. Corte Cost. n.175/86 conseguenze sull'accertamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2665/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Cron. 2013 Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 22/05/03 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente CORTE SUTENAN CON SENTENZA CAMPION N. 63422 sul ricorso proposto da: ☑ MO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PONTECORVO CARSO 77, lopresso studio dell'avvocato all'avvocato EDOARDO, che lo difende unitamente MARENGHI FRANCO, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in DEI ROMA VIA PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente - " Commissione avverso la decisione n. 5509/98 della 1419 f L tributaria centrale di ROMA, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Enrico udienza del 22/05/03 dal ALTIERI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PONTECORVO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del ProcuratoreSostituto Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo Con avvisi di accertamento notificati 1'8 novembre has 1982 l'ufficio delle imposte dirette di Rho rettifica- va le dichiarazioni dei redditi presentate da IA NA ai fini i.r.pe.f. ed i.lo.r. per gli anni da 1977 a 1980. Il 26 novembre 1982 l'interessata presentava di- chiarazione integrativa per gli anni da 1976 a 1981, ai sensi dell'art.16 del d.l. 10 luglio 1982, n.429, con- vertito nella legge 7 agosto 1982, n.516, determinando gl'imponibili per gli anni 1976 e 1981, per i quali non era intervenuto accertamento in rettifica. Le imposte autoliquidate per il 1976 e il 1981 venivano versate, mentre per le altre annualità veniva effettuata l'iscrizione a ruolo ed erano emesse cartelle esatto- riali, notificate il 24 gennaio 1989. - + 2 Contro l'iscrizione a ruolo la contribuente ricor- reva alla commissione tributaria di primo grado, dedu- cendone l'illegittimità, dovendosi gli accertamenti considerare nulli per effetto della sentenza della Cor- te Costituzionale 16 luglio 1986, n.175, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art.16, nella parte in cui consentiva la notifi- ca di accertamenti fino alla data della presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino alla data di entrata in vigore del d.l. n. 429 del 1982. La commissione adita accoglieva i ricorsi, mentre how quella di secondo grado, in accoglimento del gravame dell'ufficio, riteneva inammissibili i ricorsi intro- زمره duttivi contro il ruolo, stante la definitività del rapporto tributario per effetto della dichiarazione in- tegrativa. Con sentenza 17 febbraio 9 novembre 1998 la Com- missione Tributaria Centrale, riuniti i ricorsi della NA, li rigettava, con la seguente motivazione: - pur dovendo gli accertamenti notificati in data + 8 novembre 1982 ritenersi nulli per effetto della cita- ta sentenza della Corte Costituzionale, la nullità non colpiva le dichiarazioni integrative, previste, oltre che in via generale dagli articoli 14 e 15 del d.l. n.429 del 1982, anche dall'art. 16, nella parte non ca- " 3 ducata dalla sentenza della Corte Costituzionale 175/86. Il solo effetto di tale sentenza era che la di- chiarazione integrativa, presentata dal contribuente cui sia stato notificato accertamento in rettifica do- po il 10 luglio 1982, non possa essere valutata, ai fi- ni del condono, applicando, non i limiti stabiliti dall'art. 16 desumibili dall'accertamento inefficace, ma " quelli stabiliti dall'art. 19 per il caso di mancata no- - tifica dell'accertamento. Pur essendo ragionevole rite- nere che nella dichiarazione integrativa la contribuen- te avesse tenuto conto degli accertamenti a lei notifi- hancati, era altrettanto ragionevole ritene re che i reddi- ti indicati non fossero superiori a quelli effettiva- mente conseguiti;
l'individuazione errata della norma applicabile non giustificava l'annullamento delle dichiarazioni in- tegrative, disponendo l'art. 32 della legge n.516 / 82 l'irrevocabilità delle stesse;
il motivo sulla tardività dell'iscrizione a ruo- lo era stato proposto per la prima volta in appello. La pronuncia della Commissione Tributaria Centrale 1 si riferiva congiuntamente anche ad avvisi di accerta- mento e dichiarazioni integrative dello stesso tenore e di identiche date, concernenti TO, IA e Massi- mo EC. Avverso tale sentenza IA NA ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due mezzi d'an- nullamento. L'amministrazione finanziaria resiste con controri- corso. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione ° falsa applicazione degli articoli 14, 15, 16, 19 e 32 del d.l.10 luglio 1982, n.429, convertito con modifica- zioni nella legge 7 agosto 1982, n.516, e 112 کھنا cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5, cod. proc. civ., la ricor- rente critica la sentenza impugnata, sostenendo l'ap- plicabilità degli effetti della dichiarazione d'inco- stituzionalità e lamentando vizi di motivazione.
2.2. Col secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 345 cod. proc. civ., terzo comma dell'art. 20 della legge 7 agosto 1982, n.516, in relazione all'art. 17 del d. P.R. n.602/73 e 360, n.3, cod. proc. civ.; omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione, in relazione al- l'art.360, n.5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce che 5 il motivo, avente ad oggetto l'illegittimità del ruolo per tardiva iscrizione in esso delle imposte liquidate, era stato tempestivamente formulato nel ricorso intro- duttivo. $ 3. Motivi della decisione con sentenza di Si deve premettere che la Corte, questa Sezione 24 gennaio 2001, n.999, si è pronunciata sul ricorso proposto da IA EC avverso la stessa decisione della Commissione Tributaria Centrale impu- gnata col presente ricorso, ed avente ad oggetto le me- desime questioni. Nel ricorso di IA EC erano state svolte le stesse censure, sulle quali la Corte aveva così statui-has to: Sul primo motivo: posto che la contribuente non aveva impugnato gli avvisi di edaccertamento aveva presentato dichiarazione integrativa ai sensi del- l'art.16 del d.l. n. 429 del 1982, e non già ai sensi dell'art.17 dello stesso decreto, costituiva orienta- mento consolidato della Corte ( fra le altre, sentenze n.2224 e 3485 del 1997 e 7331 del 2001 ) quello secondo cui la sentenza della Corte Costituzionale n.175 del 1986 non determina automaticamente, insieme all'annullamento della norma dichiarata incostituziona- le, anche quello di tutti gli avvisi di accertamento 6 notificati successivamente al 14 luglio 1982, ma sol- tanto l'invalidità degli stessi nei rapporti tributari originati dalla domanda di condono e nei relativi giu- dizi ancora pendenti nel giorno successivo alla pubbli- cazione della pronuncia d'incostituzionalità, vale a dire quelli in cui il contribuente, cui sia stato noti- ficato avviso di accertamento dopo il 14 luglio 1982, abbia exdichiarazione integrativapresentato art.16 del d.l. n. 429/82 e, ciononostante, abbia tempestiva- mente impugnato l'avviso stesso per il motivo d'ille- gittimità costituzionale della legge di condono, altri- menti operando sia per l'ambito di efficacia proprio منها: della dichiarazione d'illegittimità costituzionale, che non ha per oggetto atti amministrativi, besi norme di legge sia per l'irrevocabilità della dichiarazione in- tegrativa l'incontestabilità del rapporto tributario di condono, derivante dall'irrevocabilità della dichia- razione integrativa, sancita dall'art. 32, comma 1, del d.
1. n.429. La manifestazione di volontà espressa nella dichiarazione deve, infatti, considerarsi definitiva, salve le ipotesi contemplate espressamente dalla legge di condono, non essendo ipotizzabile una sorta di inva- lidità sopravvenuta alla pronuncia d'incostituzionali- attenendo quest'ultima alla norma regolatrice tà, non della dichiarazione integrativa, né essendo ipotizzabi- 7 le un vizio della dichiarazione determinatosi successi- vamente alla formazione dell'atto. Sul secondo motivo: pur avendo la ricorrente formu- lato la censura circa la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione per tardiva iscrizione a ruo- lo nel ricorso introduttivo, tale questione non è stata riproposta nell'atto di appello incidentale, in viola- zione del principio più volte affermato dalla giuri- 2 sprudenza della Corte ( sentenze n.5884 del 1992, 6714 del 1996 e 6044 del 1998 ), secondo cui anche nel pro- cesso tributario, nella disciplina del d.P.R. n. 636 del luee 1972, applicabile alla specie, opera il principio se- condo cui la parte vittoriosa, pur non avendo onere d'impugnazione incidentale per far valere domande ed eccezioni non accolte nel precedente grado di giudizio, perché superate o assorbite, deve nondimeno riproporle o richiamarle in grado di gravame, in modo da evitare la presunzione di rinuncia ex art.346 cod. proc. civ. Il Collegio condivide interamente le soluzioni cui la Corte è pervenuta nella citata sentenza. Pertanto il F ricorso, previa correzione della motivazione in diritto della decisione impugnata ai sensi dell'art. 384, se- condo comma, cod. proc. civ., nelle parti in cui conside- ra nulli gli accertamenti notificati dopo il 14 luglio 1982, nonchè laddove, relativamente al secondo motivo, applica l'art.345, anziché l'art. 346, cod. proc. civ., deve essere rigettato. Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese. -
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 22 maggio 2003. Il Consigliere estensore Enrico Altieri Il Presidente Francesco Cristarella Orestano Дятеля Очета IL CANCELLIERE dott. Luigi Riitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2004 oggi, IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano i t 9