CASS
Sentenza 7 marzo 2023
Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2023, n. 9477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9477 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ME OW IA nato il [...] HE TA AZ nato il [...] avverso l'ordinanza del 29/07/2022 del TRIB. LIBERTA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA COSTANTINI, nel senso dell'inammissibilità del ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9477 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ancona, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Fermo, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma assenti le esigenze cautelari, ha rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di ME HI FI e OU AB AZ con riferimento ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 603-bis, commi 1 e 4, n. 1, cod. pen.,(capo A), e 81, 110 cod. pen. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, aggravato in quanto commesso in concorso da due persone e relativo alla permanenza di cinque o più persone (capo B). 2. Avverso l'ordinanza emessa in sede d'appello cautelare, negli interessi dei due indagati, dal comune difensore, sono stati proposti separati ricorsi fondati su quattro motivi ciascuno, sostanzialmente sovrapponibili e di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, i cui esiti sarebbero stati determinanti per l'adozione della misura cautelare, in forza della violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., come costantemente interpretato dalla Suprema Corte (all'esito dell'intervento nomofilattico di cui a Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395) nella sua formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 1, lett. g, n. 01, dl. n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, con I. n. 7 del 2020 (trattandosi di procedimento penale non iscritto successivamente al 31 agosto 2020). A detta dei ricorrenti, in particolare, si tratterebbe di intercettazioni disposte, su richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in procedimento diverso perché avente a oggetto i reati di cui agli artt. 416, 648-bis, 270-bis cod. pen. e 3 I. n. 146 del 2006 (oggetto di archiviazione), Da ciò deriverebbe la loro inutilizzabilità nel procedimento avente a oggetto i diversi reati di cui ai capi A e B della rubrica, non connessi a quelli suddetti ex art. 12 cod. proc. pen. e non annoverati tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (il riferimento sarebbe a procedimento frutto di stralcio e trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nell'ottobre del 2019) 2.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si deduce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle 9 indagini preliminari di cui all'art. 407 cod. proc. pen., anche qualora si ritenesse sussumibile la fattispecie in taluna delle ipotesi di cui al secondo comma della citata norma (con conseguente termine di durata massima non pari a diciotto mesi ma a due anni). A detta dei ricorrenti, in particolare, si tratterebbe di indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in procedimento originariamente avente a oggetto i reati di cui agli artt. 416, 648-bis, 270-bis cod. pen. e 3 I. n. 146 del 2006, oggetto di archiviazione, con stralcio, e trasferimento degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nell'ottobre 2019, in merito alla posizione dei due indagati e per i reati di cui ai capi A e B della rubrica che, come emergerebbe dalla stessa ordinanza impugnata e da quella del G.i.p., sarebbero emersi come commessi dal marzo 2018 al marzo 2021. Dall'inutilizzabilità di cui innanzi conseguirebbe dunque l'assenza della gravità indiziaria sottesa all'applicata misura cautelare. 2.3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si deducono la violazione di legge e l'omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo agli indagati. Il giudice dell'appello cautelare, a detta del ricorrente, avrebbe omesso di motivare in merito al presupposto della gravità indiziaria, peraltro in una ipotesi caratterizzata dall'assenza di un appello prospettante nuovi elementi ovvero diverse valutazioni degli elementi sottesi alla richiesta cautelare rigettata dal G.i.p. I gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati infine argomentati in ragione di elementi emergenti da intercettazioni aventi a oggetto le utenze in uso agli indagati e da documentazione occulta indicante le effettive ore di lavoro eseguite dalle persone offese, sequestrata sempre a carico degli indagati, che, in realtà, per il ricorrente, se non travisate come invece avrebbe fatto il Tribunale, avrebbero evidenziato solo violazioni di natura amministrativa e lavoristica. 2.4. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi si deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. e comunque il vizio di motivazione in merito all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari. Evidenziati gli approdi normativi e giurisprudenziali in materia, i ricorrenti criticano l'ordinanza impugnata in quanto totalmente «assiomatica e priva di qualsiasi riferimento giuridico in ordine ai requisiti dell'attualità e della concretezza», anche in termini di inidoneità di misure cautelari meno invasive della custodia cautelare in carcere. 3 3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Francesca Costantini, nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, complessivamente considerati, sono infondati. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, deducente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, i cui esiti sarebbero stati determinanti per l'adozione della misura cautelare, in forza della violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., è aspecifico, in termini di c.d. «autosufficienza» I ricorrenti, difatti, si limitano solo ad asserire che le intercettazioni, peraltro non specificatamente indicate, sarebbero state disposte solo per i reati di cui agli artt. 416, 640-bis, 270-bis c.p. e 3 I. n. 146 del 2006 e non anche per le fattispecie interessate dalla misura cautelare. Ciò, peraltro, in una situazione caratterizzata dall'assenza di rilievi prospettati in sede d'appello, che avrebbero potuto concorrere a specificare l'oggetto dell'attuale censura, e in assenza di trascrizione o sintesi ovvero allegazione o indicazione puntuale degli atti rilevanti di cui si ritiene necessaria l'allegazione, ancorché materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per il difetto di specificità, in termini di «autosufficienza», anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2008, ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; si veda altresì sul punto Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 2. Si mostra invece infondato il secondo motivo di entrambi i ricorsi con il quale si deduce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 407 cod. proc. pen., anche al netto del difetto di specificità circa le date di iscrizione, cui riferire il computo dei termini, e in ordine all'indicazione di quali sarebbero sia gli atti di indagine compiuti oltre il termine sia le ragioni della loro decisività. Deve in particolare applicarsi il principio per cui l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini in esame non è rilevabile d'ufficio ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (sul pute si vedano, ex plurimis, Sez. 4 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996, in particolare pag. 51 della motivazione;
Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699; Sez. 6, n. 4696 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196, per la quale, la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 cod. proc. pen., la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, così non operando nel giudizio abbreviato. In applicazione di tale principio la sentenza da ultimo citata ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni attivate prima dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e proseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari - negli stessi termini sostanzialmente anche Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252853). Nella specie, la prima occasione utile per dedurre l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari si è sostanziata nell'appello cautelare ma dall'ordinanza impugnata e dagli stessi ricorsi non risulta alcuna eccezione in merito. 3. I motivi terzo e quarto inerenti alla ritenuta gravità indiziaria oltre che alle esigenze cautelari (quanto a concretezza e attualità), suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi 5 i Così deciso il 18 gennaio 2023 nsiglie'te e dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale si diffonde circa i gravi indizi di colpevolezza con apparato argomentativo con il quale non si confrontano i ricorrenti che, invece, non negando le condotte materiali, si limitano a sostenere, inammissibilmente, una diversa valutazione agli esiti delle intercettazioni in termini di questioni di rilievo sorgo lavoristico e amministrativo. Parimenti dicasi in merito alle ritenute esigenze cautelari in ordine alle quali il Tribunale, lungi dall'essere stato silente, si diffonde con riferimento a entrambi i ricorrenti non solo quanto a concretezza (pagine 4 e 5 dell'ordinanza) ma anche in merito al requisito dell'attualità. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, in particolare, il giudice dell'appello cautelare motiva ampiamente, in termini coerenti e non manifestamente illogici, con riferimento a condotte protratte quantomeno dal marzo 2018 al 23 mar p 2021 - cessate in ragione dell'eseguita perquisizione -, come in realtà già evidenziato dal G.i.p., anche in relazione al tempo decorso, che peraltro non giudica particolarmente rilevante (anche in relazione alla decisione intervenuta nel luglio del 2022). Il Tribunale si diffonde a riguardo con specifiche argomentazioni in merito a entrambi gli indagati (pag. 6 e 7) nonché evidenziando, sempre diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, l'inidoneità degli arresti domiciliari, argomentata altresì dalla convivenza con talune delle ritenute personi offese e da ritenute pressioni esercitate su alcune vittime. 4. In conclusione, al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA COSTANTINI, nel senso dell'inammissibilità del ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9477 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 19/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Ancona, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha accolto l'appello proposto ex art. 310 cod. proc pen. dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Fermo, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ma assenti le esigenze cautelari, ha rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere a carico di ME HI FI e OU AB AZ con riferimento ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 603-bis, commi 1 e 4, n. 1, cod. pen.,(capo A), e 81, 110 cod. pen. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, aggravato in quanto commesso in concorso da due persone e relativo alla permanenza di cinque o più persone (capo B). 2. Avverso l'ordinanza emessa in sede d'appello cautelare, negli interessi dei due indagati, dal comune difensore, sono stati proposti separati ricorsi fondati su quattro motivi ciascuno, sostanzialmente sovrapponibili e di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, i cui esiti sarebbero stati determinanti per l'adozione della misura cautelare, in forza della violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., come costantemente interpretato dalla Suprema Corte (all'esito dell'intervento nomofilattico di cui a Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395) nella sua formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 1, lett. g, n. 01, dl. n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, con I. n. 7 del 2020 (trattandosi di procedimento penale non iscritto successivamente al 31 agosto 2020). A detta dei ricorrenti, in particolare, si tratterebbe di intercettazioni disposte, su richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in procedimento diverso perché avente a oggetto i reati di cui agli artt. 416, 648-bis, 270-bis cod. pen. e 3 I. n. 146 del 2006 (oggetto di archiviazione), Da ciò deriverebbe la loro inutilizzabilità nel procedimento avente a oggetto i diversi reati di cui ai capi A e B della rubrica, non connessi a quelli suddetti ex art. 12 cod. proc. pen. e non annoverati tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (il riferimento sarebbe a procedimento frutto di stralcio e trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nell'ottobre del 2019) 2.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi si deduce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle 9 indagini preliminari di cui all'art. 407 cod. proc. pen., anche qualora si ritenesse sussumibile la fattispecie in taluna delle ipotesi di cui al secondo comma della citata norma (con conseguente termine di durata massima non pari a diciotto mesi ma a due anni). A detta dei ricorrenti, in particolare, si tratterebbe di indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in procedimento originariamente avente a oggetto i reati di cui agli artt. 416, 648-bis, 270-bis cod. pen. e 3 I. n. 146 del 2006, oggetto di archiviazione, con stralcio, e trasferimento degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nell'ottobre 2019, in merito alla posizione dei due indagati e per i reati di cui ai capi A e B della rubrica che, come emergerebbe dalla stessa ordinanza impugnata e da quella del G.i.p., sarebbero emersi come commessi dal marzo 2018 al marzo 2021. Dall'inutilizzabilità di cui innanzi conseguirebbe dunque l'assenza della gravità indiziaria sottesa all'applicata misura cautelare. 2.3. Con il terzo motivo di entrambi i ricorsi si deducono la violazione di legge e l'omessa motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo agli indagati. Il giudice dell'appello cautelare, a detta del ricorrente, avrebbe omesso di motivare in merito al presupposto della gravità indiziaria, peraltro in una ipotesi caratterizzata dall'assenza di un appello prospettante nuovi elementi ovvero diverse valutazioni degli elementi sottesi alla richiesta cautelare rigettata dal G.i.p. I gravi indizi di colpevolezza sarebbero stati infine argomentati in ragione di elementi emergenti da intercettazioni aventi a oggetto le utenze in uso agli indagati e da documentazione occulta indicante le effettive ore di lavoro eseguite dalle persone offese, sequestrata sempre a carico degli indagati, che, in realtà, per il ricorrente, se non travisate come invece avrebbe fatto il Tribunale, avrebbero evidenziato solo violazioni di natura amministrativa e lavoristica. 2.4. Con il quarto motivo di entrambi i ricorsi si deducono l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. e comunque il vizio di motivazione in merito all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari. Evidenziati gli approdi normativi e giurisprudenziali in materia, i ricorrenti criticano l'ordinanza impugnata in quanto totalmente «assiomatica e priva di qualsiasi riferimento giuridico in ordine ai requisiti dell'attualità e della concretezza», anche in termini di inidoneità di misure cautelari meno invasive della custodia cautelare in carcere. 3 3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Francesca Costantini, nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, complessivamente considerati, sono infondati. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, deducente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, i cui esiti sarebbero stati determinanti per l'adozione della misura cautelare, in forza della violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., è aspecifico, in termini di c.d. «autosufficienza» I ricorrenti, difatti, si limitano solo ad asserire che le intercettazioni, peraltro non specificatamente indicate, sarebbero state disposte solo per i reati di cui agli artt. 416, 640-bis, 270-bis c.p. e 3 I. n. 146 del 2006 e non anche per le fattispecie interessate dalla misura cautelare. Ciò, peraltro, in una situazione caratterizzata dall'assenza di rilievi prospettati in sede d'appello, che avrebbero potuto concorrere a specificare l'oggetto dell'attuale censura, e in assenza di trascrizione o sintesi ovvero allegazione o indicazione puntuale degli atti rilevanti di cui si ritiene necessaria l'allegazione, ancorché materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (per il difetto di specificità, in termini di «autosufficienza», anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2008, ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; si veda altresì sul punto Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 2. Si mostra invece infondato il secondo motivo di entrambi i ricorsi con il quale si deduce l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 407 cod. proc. pen., anche al netto del difetto di specificità circa le date di iscrizione, cui riferire il computo dei termini, e in ordine all'indicazione di quali sarebbero sia gli atti di indagine compiuti oltre il termine sia le ragioni della loro decisività. Deve in particolare applicarsi il principio per cui l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini in esame non è rilevabile d'ufficio ma soltanto su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (sul pute si vedano, ex plurimis, Sez. 4 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996, in particolare pag. 51 della motivazione;
Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013, Attanasio, Rv. 256699; Sez. 6, n. 4696 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196, per la quale, la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari in quanto, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 cod. proc. pen., la stessa non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, così non operando nel giudizio abbreviato. In applicazione di tale principio la sentenza da ultimo citata ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni attivate prima dell'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati e proseguite dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari - negli stessi termini sostanzialmente anche Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 252853). Nella specie, la prima occasione utile per dedurre l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari si è sostanziata nell'appello cautelare ma dall'ordinanza impugnata e dagli stessi ricorsi non risulta alcuna eccezione in merito. 3. I motivi terzo e quarto inerenti alla ritenuta gravità indiziaria oltre che alle esigenze cautelari (quanto a concretezza e attualità), suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi 5 i Così deciso il 18 gennaio 2023 nsiglie'te e dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale si diffonde circa i gravi indizi di colpevolezza con apparato argomentativo con il quale non si confrontano i ricorrenti che, invece, non negando le condotte materiali, si limitano a sostenere, inammissibilmente, una diversa valutazione agli esiti delle intercettazioni in termini di questioni di rilievo sorgo lavoristico e amministrativo. Parimenti dicasi in merito alle ritenute esigenze cautelari in ordine alle quali il Tribunale, lungi dall'essere stato silente, si diffonde con riferimento a entrambi i ricorrenti non solo quanto a concretezza (pagine 4 e 5 dell'ordinanza) ma anche in merito al requisito dell'attualità. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, in particolare, il giudice dell'appello cautelare motiva ampiamente, in termini coerenti e non manifestamente illogici, con riferimento a condotte protratte quantomeno dal marzo 2018 al 23 mar p 2021 - cessate in ragione dell'eseguita perquisizione -, come in realtà già evidenziato dal G.i.p., anche in relazione al tempo decorso, che peraltro non giudica particolarmente rilevante (anche in relazione alla decisione intervenuta nel luglio del 2022). Il Tribunale si diffonde a riguardo con specifiche argomentazioni in merito a entrambi gli indagati (pag. 6 e 7) nonché evidenziando, sempre diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, l'inidoneità degli arresti domiciliari, argomentata altresì dalla convivenza con talune delle ritenute personi offese e da ritenute pressioni esercitate su alcune vittime. 4. In conclusione, al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, mandandosi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.